Art. 3.
  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
lire 21 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  3.2.1.3
"Bonifica, miglioramento e sviluppo  fondiario" - capitolo 7451 dello
stato  di previsione  del  Ministero per  le  politiche agricole  per
l'anno  finanziario  1999, intendendosi  corrispondentemente  ridotta
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, della legge
14  febbraio 1992,  n. 185,  come determinata  dalla tabella  C della
legge 23 dicembre  1998, n. 449. Il relativo riparto  e' disposto dal
Ministero  per   le  politiche  agricole  d'intesa   con  le  regioni
interessate.
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli   atti  nomativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 17 agosto 1999
                               CIAMPI
                       D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
 
           Nota all'art. 3:
            -  Si    trascrive la tabella C   della legge 23 dicembre
          1998, n. 449 (Disposizioni per  la formazione  del bilancio
          annuale   e pluriennale dello  Stato  -  legge  finanziaria
          1999):
                                                           "Tabella C
=====================================================================
  OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO             1999      2000      2001
_____________________________________________________________________
                                            (milioni di lire)
        MINISTERO
PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Legge n. 267  del 1991: attuazione
del piano  nazionale della pesca
marittima e  misure in  materia di
credito peschereccio,  nonche' di
riconversione  delle unita'  adibite
alla pesca  con  reti da  posta
derivante:
 -  Art. 1,  comma 1:  attuazione del
 piano  nazionale della  pesca marittima
 (5.1.1.0 - funzionamento - capp. 3100,
 3101,  3534/p, 3535/p, 3537;
 5.1.2.1 - Pesca  - capp.  3583, 3586,
 3587; 5.2.1.2 - Pesca - capp. 7972,
 7973, 7974, 7975, 7977, 7979, 7983,
 7985, 7986)                               96.900    90.000    90.000
 - Art. 1, comma 2: misure in materia
 di credito peschereccio (legge 28
 agosto 1989, n. 302) (5.2.1.2 - Pesca
 - cap. 7977)                               1.000     1.000     1.000
  Legge n. 185  del 1992: nuova disci-
  plina del  Fondo di solidarieta'
  nazionale  (art. 1,  comma 3)
  (3.2.1.3 -  Bonifica, miglioramento
  e sviluppo fondiario - cap. 7451)       200.000   200.000   200.000
 Legge n.  549 del 1995:  misure di
 razionalizzazione  della finanza
 pubblica:
 - Art.  1, comma  43: contributi ad
 enti,  istituti, associazioni, fonda-
 zioni ed altri organismi (2.1.2.2  -
 Contributi ad enti ed altri organismi
 - cap. 1278)                              11.000    11.000    11.000
                                         ________   _______  ________
                                          308.900   302.000   302.000