Art. 2.
  1. E' istituita,  per l'anno 1999 e nel limite  massimo di spesa di
lire  12.000  milioni,  una  misura  di  accompagnamento  sociale  in
dipendenza delle interruzioni tecniche  della pesca, attuate in forma
volontaria  per compartimento  marittimo,  disposte  con decreto  del
Ministro per  le politiche agricole  secondo un piano  articolato, in
attuazione dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, per i
compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio. La misura consiste
nella corresponsione del minimo  monetario garantito per il personale
imbarcato e  nel rimborso degli oneri  previdenziali ed assistenziali
dovuti per il medesimo personale.
  2. L'interruzione tecnica comporta il  divieto di pesca nelle acque
del  compartimento anche  da  parte di  unita'  provenienti da  altri
compartimenti  marittimi.  In caso  di  inosservanza  del divieto  e'
disposta  la  sospensione della  licenza  per  un periodo  di  trenta
giorni.
  3.  I  criteri   e  le  modalita'  tecniche   di  attuazione  delle
disposizioni del  comma 1 sono  determinati con decreto  del Ministro
per le politiche agricole, sentita la Commissione consultiva centrale
per la pesca marittima.
  4.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato in lire 12.000 milioni,  si provvede mediante utilizzo delle
disponibilita' del Fondo centrale per  il credito peschereccio di cui
alla legge 17 febbraio 1982,  n. 41, e successive modificazioni. Tale
somma  e' versata  all'entrata del  bilancio dello  Stato per  essere
riassegnata ad  apposita unita' previsionale  di base dello  stato di
previsione del Ministero  per le politiche agricole.  Il Ministro del
tesoro, del bilancio e  della programmazione economica e' autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio.