Art. 2. 1. E' istituita, per l'anno 1999 e nel limite massimo di spesa di lire 12.000 milioni, una misura di accompagnamento sociale in dipendenza delle interruzioni tecniche della pesca, attuate in forma volontaria per compartimento marittimo, disposte con decreto del Ministro per le politiche agricole secondo un piano articolato, in attuazione dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, per i compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio. La misura consiste nella corresponsione del minimo monetario garantito per il personale imbarcato e nel rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per il medesimo personale. 2. L'interruzione tecnica comporta il divieto di pesca nelle acque del compartimento anche da parte di unita' provenienti da altri compartimenti marittimi. In caso di inosservanza del divieto e' disposta la sospensione della licenza per un periodo di trenta giorni. 3. I criteri e le modalita' tecniche di attuazione delle disposizioni del comma 1 sono determinati con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 12.000 milioni, si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni. Tale somma e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.