Art. 3.
                          Progetti speciali
  1. Il  Ministero, d'intesa  con il  Ministero degli  affari esteri,
puo' proporre, alle singole  camere di commercio italiane all'estero,
specifici progetti di attivita' promozionale.  In tal caso, le camere
interessate ne assumono la  responsabilita' gestionale sulla base del
piano finanziario.