Art. 4.
                 Finanziamento dell'attivita' svolta
  1. Entro il 31 marzo dell'anno  successivo a quello in cui e' stata
presentata la domanda di contributo,  la camera di commercio italiana
all'estero  invia  al  Ministero e  alla  rappresentanza  diplomatica
competente:
  a) la relazione sull'esecuzione del programma di attivita';
  b) il  bilancio consuntivo, corredato dalla  relazione del collegio
dei revisori  dei conti  o dal rapporto  della societa'  di revisione
contabile;
  c) copia  delle deliberazioni o  dei verbali degli  organi camerali
statutariamente  competenti  per  l'approvazione  del  rendiconto  di
attivita' e del bilancio consuntivo;
  d) l'elenco  dei soci effettivi  al 31  dicembre di ogni  anno, con
l'indicazione del numero dei soci locali;
  e)  la  variazione  statistica degli  associati  rispetto  all'anno
precedente;
    f) la composizione degli organi sociali.
  2.  La  relazione sull'esecuzione  del  programma  di attivita'  si
compone  di   schede  informative  concernenti  i   singoli  progetti
eseguiti. In ciascuna scheda si illustrano analiticamente:
  a) le azioni svolte nell'eseguire ogni singolo progetto;
  b)   i   risultati  raggiunti   a   fronte   degli  obiettivi   con
l'autovalutazione  degli indicatori  di  risultato  e dei  rispettivi
standard;
  c) i costi sostenuti nell'esecuzione di ogni singolo progetto;
    d) l'attivita' svolta per settore merceologico.