Art. 5. Criteri per la concessione e per la determinazione del contributo finanziario 1. Il provvedimento di concessione del contributo e' adottato sentita, in merito alla richiesta avanzata dalla camera, la competente rappresentanza diplomatica italiana. 2. Il contributo e' determinato tenendo conto dei risultati raggiunti, accertati con l'applicazione dei succitati indicatori e standard, e della conformita' dell'attivita' svolta rispetto al programma approvato nel limite del 50% delle spese sostenute relative al programma stesso, entro la dotazione finanziaria dell'amministrazione. 3. L'amministrazione si riserva la facolta' di negare ovvero ridurre il contributo quando il grado di autofinanziamento, che e' un indice della capacita' di azione della camera, sia inferiore al 50% delle entrate, risultanti dal bilancio consuntivo.