Art. 5.
                      Criteri per la concessione
         e per la determinazione del contributo finanziario
  1.  Il  provvedimento di  concessione  del  contributo e'  adottato
sentita,  in   merito  alla  richiesta  avanzata   dalla  camera,  la
competente rappresentanza diplomatica italiana.
  2.  Il  contributo  e'  determinato  tenendo  conto  dei  risultati
raggiunti, accertati  con l'applicazione  dei succitati  indicatori e
standard,  e  della  conformita' dell'attivita'  svolta  rispetto  al
programma approvato nel limite del 50% delle spese sostenute relative
al    programma    stesso,    entro    la    dotazione    finanziaria
dell'amministrazione.
  3.  L'amministrazione  si  riserva  la facolta'  di  negare  ovvero
ridurre il contributo quando il grado di autofinanziamento, che e' un
indice della capacita'  di azione della camera, sia  inferiore al 50%
delle entrate, risultanti dal bilancio consuntivo.