Art. 2.
                      Concessione di contributi
  1. I contributi  possono essere concessi a  fronte delle iniziative
di cui  all'articolo 3, comma  3, lettere a),  b) ed e)  della legge,
nonche' delle seguenti ipotesi:
  a) individuazione di  progetti, di partner potenziali,  di fonti di
finanziamento e settori di interesse  per la costituzione di societa'
miste;
  b)  progettipilota  finalizzati  alla   promozione  di  accordi  di
collaborazione  economica  tra  le  parti  per  il  trasferimento  di
tecnologia;
  c)  studi  di  fattibilita'  (piani finanziari  e  preparazione  di
documenti societari) per la costituzione di joint venture, cosi' come
per  la ristrutturazione  di  imprese miste  partecipate da  soggetti
italiani.
  2. La durata dei progetti non deve superare i ventiquattro mesi.
  3. Non sono ammesse a  contributo iniziative di natura commerciale,
ne'  quelle  riguardanti  i  settori  sociosanitario,  scientifico  e
culturale,  cosi'  come  le   ricerche,  gli  studi  preliminari,  le
conferenze ed altro, se a carattere isolato.