Art. 2. Concessione di contributi 1. I contributi possono essere concessi a fronte delle iniziative di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) ed e) della legge, nonche' delle seguenti ipotesi: a) individuazione di progetti, di partner potenziali, di fonti di finanziamento e settori di interesse per la costituzione di societa' miste; b) progettipilota finalizzati alla promozione di accordi di collaborazione economica tra le parti per il trasferimento di tecnologia; c) studi di fattibilita' (piani finanziari e preparazione di documenti societari) per la costituzione di joint venture, cosi' come per la ristrutturazione di imprese miste partecipate da soggetti italiani. 2. La durata dei progetti non deve superare i ventiquattro mesi. 3. Non sono ammesse a contributo iniziative di natura commerciale, ne' quelle riguardanti i settori sociosanitario, scientifico e culturale, cosi' come le ricerche, gli studi preliminari, le conferenze ed altro, se a carattere isolato.