Art. 3.
                           S o g g e t t i
  1. I contributi possono essere concessi a favore di:
  a) istituti  ed enti pubblici  e privati, con  particolare riguardo
agli istituti,  enti ed  altri organismi di  assistenza tecnica  e di
formazione professionale;
  b)  associazioni  di  categoria,  loro  confederazioni  e  relative
aziende di servizi;
  c) consorzi e societa' consortili, cooperative, societa' e imprese,
con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.
  2. L'iniziativa  deve coinvolgere un soggetto  proponente italiano,
promotore e affidatario del  progetto, responsabile del coordinamento
e della direzione della stessa, ed un soggetto, gia' individuato, dei
Paesi di cui all'articolo 1  della legge. Ad ogni iniziativa potranno
essere associati uno o piu' partner italiani o stranieri qualificati.