Art. 3. S o g g e t t i 1. I contributi possono essere concessi a favore di: a) istituti ed enti pubblici e privati, con particolare riguardo agli istituti, enti ed altri organismi di assistenza tecnica e di formazione professionale; b) associazioni di categoria, loro confederazioni e relative aziende di servizi; c) consorzi e societa' consortili, cooperative, societa' e imprese, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese. 2. L'iniziativa deve coinvolgere un soggetto proponente italiano, promotore e affidatario del progetto, responsabile del coordinamento e della direzione della stessa, ed un soggetto, gia' individuato, dei Paesi di cui all'articolo 1 della legge. Ad ogni iniziativa potranno essere associati uno o piu' partner italiani o stranieri qualificati.