Art. 4. Domanda di contributo 1. La domanda di ammissione al contributo e' presentata al Ministero del commercio con l'estero, Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese. 2. La domanda deve essere presentata, a pena di irricevibilita', entro il 30 aprile di ogni anno. Si considera tempestiva la domanda contenuta in un plico raccomandato, presentato all'ufficio postale entro il termine anzidetto. 3. La domanda deve contenere una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, attestante il nominativo e la qualifica del legale rappresentante del soggetto richiedente nonche' l'assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso a carico del legale rappresentante e degli eventuali partners. Alla domanda devono essere allegati: a) il modulo, di cui all'articolo 9, compilato in tutte le sue parti, contenente gli elementi necessari alla valutazione dell'iniziativa; preventivo articolato delle voci di spesa; piano di copertura finanziaria dei costi previsti, accompagnato da una dichiarazione sottoscritta dal proponente e da tutti i partner cointeressati, cosi' come da eventuali sponsor; b) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, attestante l'iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato, ove prescritto; c) per gli enti senza scopo di lucro, atto costitutivo o statuto; d) copia della dichiarazione di interesse alla realizzazione del progetto, rilasciata entro il termine previsto per la scadenza della presentazione delle domande dall'Autorita' governativa competente nel Paese oggetto dell'iniziativa, ed inoltrata in originale tramite le vie diplomatiche; e) per le piccole e medie imprese, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, attestante la conformita' ai requisiti richiesti dall'attuale disciplina comunitaria (G.U.C.E. - serie C - n. 213 del 23 luglio 1996); f) ogni altra documentazione attestante i requisiti necessari ai fini dell'assegnazione di coefficienti di priorita' di cui all'articolo 5. 4. La domanda, redatta a pena di inammissibilita' secondo le disposizioni di cui al comma 3, deve altresi' recare la dichiarazione che il progetto non usufruisce di altri contributi a valere sulle disponibilita' finanziarie previste dalla legge, nonche' indicare se lo stesso abbia o meno fruito, anche presso organismi nazionali ed internazionali di un altro contributo pubblico. La domanda reca, inoltre, l'impegno del richiedente a comunicare al Ministero, entro quindici giorni dalla eventuale concessione del contributo, il numero di un apposito conto corrente, sul quale verranno effettuati i pagamenti delle spese relative al progetto e versato l'eventuale anticipo richiesto per effettuare le spese ammesse a contributo. Il soggetto istante deve tenere contabilita' separata per tutto quanto concerne il progetto.
Nota all'art. 4: - Gli articoli l e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, si veda nelle note alle premesse.