Art. 4.
                        Domanda di contributo
  1.  La  domanda  di  ammissione  al  contributo  e'  presentata  al
Ministero  del  commercio con  l'estero,  Direzione  generale per  la
promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese.
  2. La  domanda deve essere  presentata, a pena  di irricevibilita',
entro il 30  aprile di ogni anno. Si considera  tempestiva la domanda
contenuta in  un plico  raccomandato, presentato  all'ufficio postale
entro il termine anzidetto.
  3.  La  domanda deve  contenere  una  dichiarazione resa  ai  sensi
dell'articolo  1  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica  20
ottobre 1998,  n. 403,  attestante il nominativo  e la  qualifica del
legale rappresentante  del soggetto richiedente nonche'  l'assenza di
condanne penali e di procedimenti penali in corso a carico del legale
rappresentante e degli eventuali partners.
  Alla domanda devono essere allegati:
  a) il  modulo, di  cui all'articolo  9, compilato  in tutte  le sue
parti,   contenente   gli   elementi   necessari   alla   valutazione
dell'iniziativa; preventivo articolato delle  voci di spesa; piano di
copertura  finanziaria  dei  costi   previsti,  accompagnato  da  una
dichiarazione  sottoscritta  dal  proponente  e da  tutti  i  partner
cointeressati, cosi' come da eventuali sponsor;
  b)  una dichiarazione  sostitutiva di  atto di  notorieta' resa  ai
sensi dell'articolo 2 del decreto  del Presidente della Repubblica 20
ottobre  1998,  n.  403,   attestante  l'iscrizione  alla  camera  di
commercio, industria ed artigianato, ove prescritto;
  c) per gli enti senza scopo di lucro, atto costitutivo o statuto;
  d) copia  della dichiarazione  di interesse alla  realizzazione del
progetto, rilasciata entro il termine  previsto per la scadenza della
presentazione delle domande dall'Autorita' governativa competente nel
Paese oggetto  dell'iniziativa, ed inoltrata in  originale tramite le
vie diplomatiche;
  e) per le piccole e medie imprese, una dichiarazione sostitutiva di
atto  di notorieta'  resa ai  sensi dell'articolo  2 del  decreto del
Presidente della  Repubblica 20 ottobre  1998, n. 403,  attestante la
conformita'   ai   requisiti    richiesti   dall'attuale   disciplina
comunitaria (G.U.C.E. - serie C - n. 213 del 23 luglio 1996);
  f) ogni  altra documentazione  attestante i requisiti  necessari ai
fini   dell'assegnazione  di   coefficienti  di   priorita'  di   cui
all'articolo 5.
  4.  La  domanda, redatta  a  pena  di inammissibilita'  secondo  le
disposizioni di cui al comma 3, deve altresi' recare la dichiarazione
che il  progetto non  usufruisce di altri  contributi a  valere sulle
disponibilita' finanziarie previste dalla  legge, nonche' indicare se
lo stesso  abbia o meno  fruito, anche presso organismi  nazionali ed
internazionali  di un  altro  contributo pubblico.  La domanda  reca,
inoltre, l'impegno  del richiedente a comunicare  al Ministero, entro
quindici giorni dalla eventuale concessione del contributo, il numero
di  un  apposito conto  corrente,  sul  quale verranno  effettuati  i
pagamenti  delle spese  relative  al progetto  e versato  l'eventuale
anticipo richiesto per  effettuare le spese ammesse  a contributo. Il
soggetto istante  deve tenere contabilita' separata  per tutto quanto
concerne il progetto.
 
          Nota all'art. 4:
            -  Gli  articoli  l  e 2 del decreto del Presidente della
          Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, si veda nelle note alle
          premesse.