Art. 5. Condizioni di ammissibilita', priorita' e riserve 1. Il Ministero verifica la regolarita' formale delle domande e della documentazione allegata, nonche' la validita' del contenuto dei progetti. A tal fine puo' richiedere chiarimenti e documentazione integrativa agli interessati. La valutazione tecnicoeconomica e sociale delle iniziative riguarda, in particolare, la capacita' dei soggetti coinvolti ad attuare il progetto, le caratteristiche di sviluppo dello stesso, la pertinenza, la conformita' e l'opportunita' della spesa, e deve concludersi con un giudizio positivo o negativo sul finanziamento dell'iniziativa. 2. Le iniziative che abbiano riportato un giudizio positivo ai sensi del comma 1 sono incluse in una graduatoria redatta sulla base dei punteggi riportati ai sensi dei commi 3 e 4. 3. La graduatoria di merito di cui al comma 2 e' redatta sulla base delle seguenti due priorita' di valore decrescente: a) prima priorita' (coefficiente 20): 1) progetti aventi ad oggetto la formazione professionale, manageriale e di quadri intermedi nonche' l'assistenza tecnica, finalizzate allo sviluppo delle imprese, ivi comprese quelle aventi per oggetto la raccolta e l'elaborazione dati; 2) progetti cofinanziati dal partner dal Paese oggetto dell'intervento; 3) progetti proposti da soggetti senza fini di lucro, da associazioni di categoria, consorzi, societa' consortili e cooperative, ovvero da piccole e medie imprese singolarmente; 4) progetti derivati o collegati ad interventi gia' finanziati da istituzioni internazionali multilaterali di cui l'Italia sia parte; 5) progetti collegati a iniziative sostenute attraverso la legge 24 aprile 1990, n. 100, e l'articolo 2 della legge 2 gennaio 1991, n. 19; 6) progetti, ritenuti ammissibili al finanziamento nel corso della gestione dei fondi di precedente assegnazione, da ripresentare secondo le modalita' indicate nel presente regolamento; 7) progetti individuati in seno all'iniziativa Centro-Europea di cui alla dichiarazione congiunta adottata l'11 novembre 1989 dai Ministri degli affari esteri d'Italia, Austria, Ungheria, Jugoslavia, e successive modifiche ed integrazioni; b) seconda priorita' (coefficiente 10): 1) progetti concernenti studi di fattibilita' e progettazione nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, della distribuzione, del risanamento ambientale, dell'energia e del turismo, cosi' come in materia di riconversione industriale ed agricola; 2) progetti presentati dall'Istituto nazionale per il commercio estero, dalla Simest S.p.a., dalla Finest S.p.a., e da Informest. 4. Le diverse priorita' sono cumulabili per ogni singolo progetto. 5. La graduatoria e' redatta entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Entro la medesima data sono emanati i decreti di concessione dei contributi, nei limiti derivanti dall'articolo 6 e dalla dotazione di bilancio.
Note all'art. 5: - Per la legge 24 aprile 1990, n. 100, si veda nelle note alle premesse. - Per l'art. 2 della legge 2 gennaio 1991, n. 19, si veda nelle note alle premesse.