Art. 5.
          Condizioni di ammissibilita', priorita' e riserve
  1. Il  Ministero verifica  la regolarita'  formale delle  domande e
della documentazione allegata, nonche' la validita' del contenuto dei
progetti.  A tal  fine puo'  richiedere chiarimenti  e documentazione
integrativa  agli  interessati.  La  valutazione  tecnicoeconomica  e
sociale delle  iniziative riguarda, in particolare,  la capacita' dei
soggetti  coinvolti ad  attuare  il progetto,  le caratteristiche  di
sviluppo dello stesso, la pertinenza, la conformita' e l'opportunita'
della spesa, e  deve concludersi con un giudizio  positivo o negativo
sul finanziamento dell'iniziativa.
  2.  Le iniziative  che abbiano  riportato un  giudizio positivo  ai
sensi del comma 1 sono incluse  in una graduatoria redatta sulla base
dei punteggi riportati ai sensi dei commi 3 e 4.
  3. La graduatoria di merito di cui al comma 2 e' redatta sulla base
delle seguenti due priorita' di valore decrescente:
    a) prima priorita' (coefficiente 20):
  1)  progetti   aventi  ad  oggetto  la   formazione  professionale,
manageriale  e  di  quadri intermedi  nonche'  l'assistenza  tecnica,
finalizzate allo  sviluppo delle imprese, ivi  comprese quelle aventi
per oggetto la raccolta e l'elaborazione dati;
  2)   progetti   cofinanziati   dal  partner   dal   Paese   oggetto
dell'intervento;
  3)  progetti  proposti   da  soggetti  senza  fini   di  lucro,  da
associazioni   di   categoria,   consorzi,  societa'   consortili   e
cooperative, ovvero da piccole e medie imprese singolarmente;
  4) progetti derivati  o collegati ad interventi  gia' finanziati da
istituzioni internazionali multilaterali di cui l'Italia sia parte;
  5) progetti collegati a iniziative sostenute attraverso la legge 24
aprile 1990,  n. 100, e l'articolo  2 della legge 2  gennaio 1991, n.
19;
  6) progetti, ritenuti ammissibili  al finanziamento nel corso della
gestione  dei  fondi  di  precedente  assegnazione,  da  ripresentare
secondo le modalita' indicate nel presente regolamento;
  7) progetti  individuati in  seno all'iniziativa  Centro-Europea di
cui  alla dichiarazione  congiunta  adottata l'11  novembre 1989  dai
Ministri degli affari esteri d'Italia, Austria, Ungheria, Jugoslavia,
e successive modifiche ed integrazioni;
    b) seconda priorita' (coefficiente 10):
  1) progetti  concernenti studi di fattibilita'  e progettazione nei
settori dei trasporti,  delle telecomunicazioni, della distribuzione,
del risanamento ambientale, dell'energia e del turismo, cosi' come in
materia di riconversione industriale ed agricola;
  2)  progetti presentati  dall'Istituto nazionale  per il  commercio
estero, dalla Simest S.p.a., dalla Finest S.p.a., e da Informest.
  4. Le diverse priorita' sono cumulabili per ogni singolo progetto.
  5.  La graduatoria  e' redatta  entro il  31 dicembre  dell'anno di
riferimento.  Entro  la  medesima  data sono  emanati  i  decreti  di
concessione dei  contributi, nei  limiti derivanti dall'articolo  6 e
dalla dotazione di bilancio.
 
          Note all'art. 5:
            -  Per  la legge  24 aprile 1990,  n. 100, si  veda nelle
          note alle premesse.
            - Per  l'art. 2 della  legge 2 gennaio 1991,   n. 19,  si
          veda nelle note alle premesse.