Art. 6.
                       Ammontare del contributo
  1. L'ammontare  del contributo concesso  dal Ministero, pari  al 50
per  cento  delle  spese   complessive  ammesse,  non  puo'  eccedere
l'importo di 800 milioni di lire.
  2.  Qualora a  fronte del  progetto  per il  quale viene  inoltrata
domanda  vengono  erogati  altri  contributi da  parte  di  organismi
nazionali o  internazionali, l'importo totale di  questi sara' tenuto
presente ai  fini della  quantificazione del  contributo ministeriale
allo  scopo  di assicurare  che  l'insieme  dei contributi  di  fonte
pubblica non superi  comunque l'80 per cento dei  costi del progetto,
comprensivi anche delle voci di spesa non prese in considerazione dal
Ministero.