Art. 6. Ammontare del contributo 1. L'ammontare del contributo concesso dal Ministero, pari al 50 per cento delle spese complessive ammesse, non puo' eccedere l'importo di 800 milioni di lire. 2. Qualora a fronte del progetto per il quale viene inoltrata domanda vengono erogati altri contributi da parte di organismi nazionali o internazionali, l'importo totale di questi sara' tenuto presente ai fini della quantificazione del contributo ministeriale allo scopo di assicurare che l'insieme dei contributi di fonte pubblica non superi comunque l'80 per cento dei costi del progetto, comprensivi anche delle voci di spesa non prese in considerazione dal Ministero.