Art. 7. Modalita' di erogazione del contributo 1. La liquidazione del contributo e' effettuata su presentazione del rendiconto finale delle spese sostenute, corredato da una dettagliata relazione illustrativa delle azioni svolte. Il rendiconto relativo alle spese sostenute deve essere inviato al Ministero entro quattro mesi dalla data di conclusione del progetto. 2. Le spese sostenute da soggetti che partecipino all'esecuzione delle attivita' dal progetto, purche' rientranti fra le voci di spesa ammesse a contributo, devono essere incluse ed evidenziate nel rendiconto da sottoporre al Ministero. 3. Il rendiconto di cui al presente articolo e' corredato da una certificazione redatta da una societa' di revisione contabile, individuata dal soggetto beneficiario del contributo, previo assenso del Ministero. 4. Su richiesta del beneficiario puo' essere concessa un'anticipazione sul contributo nella misura massima del 50 per cento dello stesso, previa presentazione di garanzia bancaria o assicurativa, nonche' di idonea documentazione attestante l'avvenuto inizio dei lavori.