Art. 7.
                Modalita' di erogazione del contributo
  1. La  liquidazione del  contributo e' effettuata  su presentazione
del  rendiconto  finale  delle  spese  sostenute,  corredato  da  una
dettagliata relazione illustrativa delle azioni svolte. Il rendiconto
relativo alle spese sostenute deve  essere inviato al Ministero entro
quattro mesi dalla data di conclusione del progetto.
  2. Le  spese sostenute  da soggetti che  partecipino all'esecuzione
delle attivita' dal progetto, purche' rientranti fra le voci di spesa
ammesse  a  contributo,  devono  essere incluse  ed  evidenziate  nel
rendiconto da sottoporre al Ministero.
  3. Il  rendiconto di cui al  presente articolo e' corredato  da una
certificazione  redatta  da  una  societa'  di  revisione  contabile,
individuata dal soggetto beneficiario  del contributo, previo assenso
del Ministero.
  4.   Su   richiesta   del   beneficiario   puo'   essere   concessa
un'anticipazione sul contributo nella misura massima del 50 per cento
dello   stesso,  previa   presentazione   di   garanzia  bancaria   o
assicurativa, nonche' di  idonea documentazione attestante l'avvenuto
inizio dei lavori.