Art. 8.
                        Revoca del contributo
  1. I  soggetti beneficiari del  contributo, a pena di  revoca dello
stesso, comunicano al Ministero:
  a) entro trenta  giorni dall'avvio del progetto, la  data di inizio
dei lavori;
  b) su  base trimestrale, relazioni  sullo stato di  avanzamento del
progetto;
  c) entro  quarantacinque giorni  dal completamento  delle attivita'
previste, una relazione conclusiva.
  2. Le  relazioni di cui  al comma 1 illustrano  dettagliatamente le
azioni svolte ed indicano i costi sostenuti in ambito di ogni singola
voce di spesa ammessa a contributo.
  3. Il Ministero puo' revocare il contributo qualora, anche in corso
di    attuazione,   il    progetto   si    discosti   sostanzialmente
dall'articolazione originaria, ovvero  risultino scostamenti notevoli
in termini di  efficacia rispetto agli obiettivi e  di efficienza con
riferimento all'uso delle risorse  poste a disposizione del progetto.
Il    Ministero,   pertanto,    attua   un    costante   monitoraggio
sull'attuazione  delle iniziative  e nel  caso in  cui cio'  si renda
opportuno,  svolge  l'analisi  in itinere  ed  eventualmente,  quella
successiva.  In tale  ambito,  il Ministero  puo' disporre  ispezioni
amministrative  presso  la  sede  del   proponente  o  sul  luogo  di
esecuzione del  progetto. A tal  fine viene destinato un  importo non
superiore   all'1,5  per   cento  delle   disponibilita'  finanziarie
assegnate al Ministero per l'effettuazione degli interventi di cui al
presente regolamento.