Art. 8. Revoca del contributo 1. I soggetti beneficiari del contributo, a pena di revoca dello stesso, comunicano al Ministero: a) entro trenta giorni dall'avvio del progetto, la data di inizio dei lavori; b) su base trimestrale, relazioni sullo stato di avanzamento del progetto; c) entro quarantacinque giorni dal completamento delle attivita' previste, una relazione conclusiva. 2. Le relazioni di cui al comma 1 illustrano dettagliatamente le azioni svolte ed indicano i costi sostenuti in ambito di ogni singola voce di spesa ammessa a contributo. 3. Il Ministero puo' revocare il contributo qualora, anche in corso di attuazione, il progetto si discosti sostanzialmente dall'articolazione originaria, ovvero risultino scostamenti notevoli in termini di efficacia rispetto agli obiettivi e di efficienza con riferimento all'uso delle risorse poste a disposizione del progetto. Il Ministero, pertanto, attua un costante monitoraggio sull'attuazione delle iniziative e nel caso in cui cio' si renda opportuno, svolge l'analisi in itinere ed eventualmente, quella successiva. In tale ambito, il Ministero puo' disporre ispezioni amministrative presso la sede del proponente o sul luogo di esecuzione del progetto. A tal fine viene destinato un importo non superiore all'1,5 per cento delle disponibilita' finanziarie assegnate al Ministero per l'effettuazione degli interventi di cui al presente regolamento.