Art. 3. 1. Sono abilitati all'emissione dei titoli di solidarieta': le banche come definite dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107, del medesimo decreto legislativo. 2. I soggetti di cui al precedente comma hanno l'obbligo di: a) destinare i fondi raccolti con le emissioni dei titoli di solidarieta' esclusivamente al finanziamento delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) o di intermediari bancari e finanziari, nella misura in cui tali fondi sono destinati, da parte di questi ultimi, al finanziamento delle ONLUS medesime; b) tenere per i fondi raccolti gestione separata, dalla quale devono risultare in modo chiaro e trasparente tutte le entrate e le spese connesse ai fondi medesimi. Per la conservazione delle scritture contabili e della relativa documentazione si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. 3. Le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 2 valgono anche per gli intermediari bancari e finanziari di cui alla lettera a) del medesimo comma.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera b), e dell'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385: "Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto legislativo l'espressione: a) (omissis); b) ''banca'' indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria". "Art. 107 (Elenco speciale). - 1. Il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attivita' svolta, alla dimensione ed al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia. 2. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonche' l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca d'Italia puo' adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio (comma cosi' modificato dall'art. 64, comma 19, lettera a), del D.Lgs. n. 415/1996). 3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto. 4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari. 4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto (comma introdotto dall'art. 64, comma 19, lettera b), del D.Lgs. n. 415/1996 - n.d.r.). 5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; ad essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106". - Si trascrive il testo dell'art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: "Art. 22 (Tenuta e conservazione delle scritture contabili). - Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera c) e alla lettera d) dell'art. 14 e dei conti individuali di cui al secondo comma dell'art. 21, devono essere tenute a norma dell'art. 2219 e numerate e bollate a norma dell'art. 2215 del codice stesso, in esenzione dai tributi di bollo e di concessioni governative. La numerazione e la bollatura possono essere eseguite anche dagli uffici del registro. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni. Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta, anche oltre il termine stabilito dall'art. 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dell'art. 2457 del detto codice. Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari, devono essere conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'autorita' adita in sede contenziosa puo' limitare l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso. Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse. Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere determinate modalita' semplificative per la tenuta del registro dei beni ammortizzabili e del registro riepilogativo di magazzino, in considerazione delle caratteristiche dei vari settori di attivita'".