Art. 3.
  1. Sono abilitati all'emissione dei titoli di solidarieta':
  le banche come  definite dal decreto legislativo  1 settembre 1993,
n. 385;
  gli intermediari  finanziari di cui all'articolo  107, del medesimo
decreto legislativo.
  2. I soggetti di cui al precedente comma hanno l'obbligo di:
  a)  destinare i  fondi  raccolti  con le  emissioni  dei titoli  di
solidarieta' esclusivamente al finanziamento delle organizzazioni non
lucrative di  utilita' sociale  (ONLUS) o  di intermediari  bancari e
finanziari, nella misura  in cui tali fondi sono  destinati, da parte
di questi ultimi, al finanziamento delle ONLUS medesime;
  b)  tenere per  i  fondi raccolti  gestione  separata, dalla  quale
devono risultare in  modo chiaro e trasparente tutte le  entrate e le
spese  connesse  ai  fondi   medesimi.  Per  la  conservazione  delle
scritture contabili  e della relativa documentazione  si osservano le
disposizioni contenute  nell'articolo 22  del decreto  del Presidente
della   Repubblica  29   settembre   1973,  n.   600,  e   successive
modificazioni.
  3. Le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 2 valgono anche
per gli intermediari bancari e finanziari  di cui alla lettera a) del
medesimo comma.
 
           Note all'art. 3:
            - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera b), e
          dell'art.  107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385:
            "Art.  1  (Definizioni).  -  1. Nel   presente    decreto
          legislativo l'espressione:
               a) (omissis);
            b)     ''banca''      indica    l'impresa     autorizzata
          all'esercizio dell'attivita' bancaria".
            "Art. 107 (Elenco   speciale). -  1.  Il  Ministro    del
          tesoro,  sentite  la   Banca    d'Italia   e   la   CONSOB,
          determina   criteri   oggettivi,  riferibili  all'attivita'
          svolta, alla dimensione ed  al rapporto tra indebitamento e
          patrimonio,  in    base  ai    quali sono   individuati gli
          intermediari finanziari  che  si  devono  iscrivere  in  un
          elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.
            2. La Banca d'Italia, in  conformita' delle deliberazioni
          del  CICR,  detta   agli intermediari  iscritti nell'elenco
          speciale disposizioni  aventi  ad    oggetto  l'adeguatezza
          patrimoniale  e  il    contenimento del rischio   nelle sue
          diverse      configurazioni   nonche'      l'organizzazione
          amministrativa  e  contabile    e i controlli interni.   La
          Banca  d'Italia  puo'  adottare,  ove  la   situazione   lo
          richieda, provvedimenti specifici nei confronti  di singoli
          intermediari    per le materie  in precedenza indicate. Con
          riferimento a determinati   tipi di  attivita'    la  Banca
          d'Italia  puo'    inoltre  dettare    disposizioni volte ad
          assicurarne il regolare esercizio  (comma cosi'  modificato
          dall'art.  64,    comma  19,  lettera  a),  del  D.Lgs.  n.
          415/1996).
            3.  Gli  intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
          modalita' e nei termini da essa    stabiliti,  segnalazioni
          periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
            4.    La Banca   d'Italia puo'  effettuare ispezioni  con
          facolta'   di richiedere l'esibizione di  documenti  e  gli
          atti ritenuti necessari.
            4-bis.  La Banca d'Italia puo'  imporre agli intermediari
          il  divieto   di   intraprendere   nuove   operazioni   per
          violazione  di  norme  di legge o di  disposizioni  emanate
          ai    sensi   del   presente   decreto   (comma  introdotto
          dall'art.  64, comma 19, lettera b), del D.Lgs. n. 415/1996
          - n.d.r.).
            5.  Gli  intermediari   finanziari  iscritti  nell'elenco
          speciale restano iscritti anche  nell'elenco  generale;  ad
          essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106".
            -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.   22 del D.P.R. 29
          settembre 1973, n. 600:
            "Art.   22 (Tenuta   e   conservazione delle    scritture
          contabili).    -  Fermo   restando   quanto stabilito   dal
          codice  civile per  il  libro giornale e per il libro degli
          inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri  da
          esse   prescritti,   le   scritture  contabili  di  cui  ai
          precedenti  articoli,     ad  eccezione   delle   scritture
          ausiliarie  di  cui alla  lettera  c)  e  alla  lettera  d)
          dell'art.   14   e   dei   conti individuali   di cui    al
          secondo comma  dell'art.  21, devono  essere tenute a norma
          dell'art.  2219  e    numerate  e bollate a norma dell'art.
          2215  del codice  stesso,  in esenzione   dai tributi    di
          bollo  e    di concessioni governative. La numerazione e la
          bollatura possono essere eseguite  anche dagli  uffici  del
          registro.  Le registrazioni  nelle scritture   cronologiche
          e  nelle  scritture  ausiliarie di  magazzino devono essere
          eseguite non oltre sessanta giorni.
            Le   scritture  contabili  obbligatorie    ai  sensi  del
          presente decreto, di  altre leggi  tributarie, del   codice
          civile    o  di   leggi speciali devono  essere  conservate
          fino  a quando   non   siano   definiti   gli  accertamenti
          relativi    al   corrispondente periodo   d'imposta,  anche
          oltre  il termine  stabilito dall'art.   2220 del    codice
          civile    o  da altre leggi  tributarie, salvo il  disposto
          dell'art. 2457    del  detto  codice.      Gli    eventuali
          supporti  meccanografici,   elettronici  e similari, devono
          essere  conservati fino   a quando i dati contabili in essi
          contenuti non siano stati stampati  sui  libri  e  registri
          previsti   dalle    vigenti    disposizioni    di    legge.
          L'autorita'  adita   in   sede contenziosa puo'    limitare
          l'obbligo di conservazione  alle scritture rilevanti per la
          risoluzione della controversia in corso.
            Fino  allo  stesso    termine di cui al precedente  comma
          devono essere  conservati    ordinatamente,  per    ciascun
          affare,    gli originali   delle lettere, dei  telegrammi e
          delle fatture ricevuti  e le   copie delle  lettere  e  dei
          telegrammi spediti e delle fatture emesse.
            Con  decreti  del Ministro per le finanze potranno essere
          determinate modalita'  semplificative   per   la     tenuta
          del   registro  dei  beni ammortizzabili  e   del  registro
          riepilogativo  di    magazzino,   in  considerazione  delle
          caratteristiche dei vari settori di attivita'".