Art. 4. 1. I soggetti di cui all'articolo 3, entro il mese di marzo di ogni anno, devono comunicare all'istituendo organismo di controllo di cui al successivo comma 2, le emissioni di titoli di solidarieta' effettuate nell'anno precedente, nonche' le conseguenti operazioni di finanziamento, le relative condizioni finanziarie e le ONLUS destinatarie. 2. Le norme del presente regolamento avranno efficacia dal giorno della costituzione dell'organismo di controllo, di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 8 giugno 1999 Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Amato Il Ministro delle finanze Visco Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1999 Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 189
Nota all'art. 4: - Per il testo dell'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si rinvia alle note alle premesse.