Art. 4.
  1. I soggetti di cui all'articolo 3, entro il mese di marzo di ogni
anno, devono comunicare all'istituendo  organismo di controllo di cui
al  successivo  comma  2,  le emissioni  di  titoli  di  solidarieta'
effettuate nell'anno precedente, nonche' le conseguenti operazioni di
finanziamento,  le   relative  condizioni  finanziarie  e   le  ONLUS
destinatarie.
  2. Le norme  del presente regolamento avranno  efficacia dal giorno
della costituzione  dell'organismo di controllo, di  cui all'articolo
3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 8 giugno 1999
                                Il Ministro del tesoro, del bilancio
                                  e della programmazione economica
                                                 Amato
 Il Ministro delle finanze
            Visco
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1999
Registro  n. 4  Tesoro, bilancio  e programmazione  economica, foglio
  n. 189
 
           Nota all'art. 4:
            - Per  il testo  dell'art. 3,   comma 190,   della  legge
          23  dicembre  1996,  n.  662,  si  rinvia  alle  note  alle
          premesse.