Art. 10
                       Modalita' di controllo

  1.  A ciascuno dei dispositivi inclusi nel nomenclatore allegato e'
attribuito  lo specifico codice riportato negli elenchi allegati, che
costituisce  l'elemento  identificativo  del  dispositivo nell'ambito
degli  scambi  all'interno  del Ssn e deve essere utilizzato per ogni
finalita' di carattere amministrativo ed informativo.
  2.  Le  regioni  e  le  province  autonome  vigilano sulla corretta
applicazione  da  parte delle aziende Usl del presente regolamento ed
assicurano   l'attivazione  da  parte  di  ciascuna  azienda  Usl  di
specifici sistemi di controllo, interno ed esterno.