Art. 2 
       Aventi diritto alle prestazioni di assistenza protesica 
 
  1. Hanno  diritto  all'erogazione  dei  dispositivi  contenuti  nel
nomenclatore gli assistiti di seguito indicati, in connessione a loro
menomazioni e disabilita' invalidanti: 
   a) gli invalidi civili, di guerra e per servizio,  i  privi  della
vista e i sordomuti indicati rispettivamente dagli  articoli  6  e  7
della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonche' i minori di  anni  18  che
necessitano di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di
un'invalidita' permanente; 
   b) gli istanti in attesa di  accertamento  che  si  trovino  nelle
condizioni previste dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980,  n.
18; 
   c) gli  istanti  in  attesa  di  riconoscimento  cui,  in  seguito
all'accertamento  sanitario  effettuato  dalla   commissione   medica
dell'azienda Usl, sia stata riscontrata una menomazione che  comporta
una riduzione della  capacita'  lavorativa  superiore  ad  un  terzo,
risultante dai verbali di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15
ottobre 1990, n. 295; 
   d) gli istanti in  attesa  di  accertamento  entero-urostomizzati,
laringectomizzati, tracheotomizzati o amputati di arto, le donne  che
abbiano subito un intervento di mastectomia ed i soggetti che abbiano
subito un intervento demolitore sull'occhio, previa presentazione  di
certificazione medica; 
   e) i ricoverati in una struttura sanitaria accreditata, pubblica o
privata, per i quali il  medico  responsabile  dell'unita'  operativa
certifichi la contestuale necessita' e urgenza  dell'applicazione  di
una protesi, di un'ortesi o di un ausilio prima della dimissione, per
l'attivazione tempestiva o la conduzione del progetto  riabilitativo,
a fronte di una menomazione grave e permanente. Contestualmente  alla
fornitura  della  protesi  o  dell'ortesi  deve  essere  avviata   la
procedura per il riconoscimento dell'invalidita'. 
  2. Agli invalidi del lavoro, i  dispositivi  dovuti  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono
erogati  dall'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro   gli
infortuni sul lavoro (Inail) con spesa a proprio carico,  secondo  le
indicazioni e le modalita' stabilite dall'istituto stesso. 
  3. Sono fatti salvi i benefici gia' previsti dalle norme in  vigore
in favore degli invalidi di guerra e categorie assimiliate. 
  4. Per ciascuno dei propri assistiti che fruisca delle  prestazioni
di assistenza protesica, l'azienda  Usl  e'  tenuta  ad  aprire  e  a
mantenere   aggiornata   una    scheda/fascicolo,    contenente    la
documentazione  attestante  la  condizione  di  avente  diritto,   le
prestazioni erogate  e  le  relative  motivazioni  e  la  data  delle
forniture. 
 
             Note all'art. 2:
             - Si riporta il testo degli articoli 6 e 7 della legge 2
          aprile  1968,  n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni
          obbligatorie  presso  le  pubbliche  amministrazioni  e  le
          aziende private):
             "Art.  6  (Privi  della  vista).  -  Agli  effetti della
          presente  legge  si  intendono privi della vista coloro che
          sono  colpiti da cecita' assoluta o hanno un residuo visivo
          non  superiore  ad  un  decimo  in  entrambi  gli occhi con
          eventuale correzione.
             Ferme  restando  le  norme  di  cui alle leggi 14 luglio
          1957,  n.  594, e successive modificazioni e integrazioni e
          21   luglio   1961,  n.  686,  concernenti  rispettivamente
          l'assunzione  obbligatoria  dei  privi  della  vista  nelle
          mansioni  di  centralinista telefonico e di massaggiatore o
          massofisioterapi per il collocamento obbligatorio dei privi
          della   vista   che   acquisiranno  diverse  qualificazioni
          professionali speciali si disporra' con apposite norme.
             I  privi  della  vista  sono  computati nel numero degli
          invalidi  di guerra, del lavoro, per servizio e civili, che
          le  aziende e le amministrazioni sono tenute ad assumere ai
          sensi della presente legge, a seconda delle cause che hanno
          dato origine alla cecita'".
             "Art.  7 (Sordomuti) - Agli effetti della presente legge
          si  intendono sordomuti coloro che sono colpiti da sordita'
          dalla  nascita  o  contratta  prima  dell'apprendimento del
          linguaggio.  Per  l'assunzione  obbligatoria  a  lavoro dei
          sordomuti  si  applicano  le  disposizioni  della  presente
          legge,  nonche'  gli  articoli  6  e 7 della legge 13 marzo
          1958, n. 308
             Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4 e S della legge 13
          marzo 1958, n. 308".
             -  Il testo dell'art. I della legge 11 febbraio 1980, n.
          18  (Indennita'  di  accompagnamento  agli  invalidi civili
          totalmente inabili), e' il seguente:
             "Art.  1. - 1. Ai mutilati ed invalidi civili totalmente
          inabili,  per  affezioni  fisiche  o  psichiche di cui agli
          articoli  2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui
          confronti   le  apposite  commissioni  sanitarie,  previste
          dall'art.   7   e  seguenti  della  legge  citata,  abbiano
          accertato  che si trovano nell'impossibilita' di deambulare
          senza  l'aiuto  permanente  di  un  accompagnatore  o,  non
          essendo  in  grado  di  compiere  gli atti quotidiani della
          vita,  abbisognano  di  un'assistenza continua, e' concessa
          un'indennita'  di accompagnamento, non reversibile, al solo
          titolo  della  minorazione,  a  totale  carico dello Stato,
          dell'importo di L. 120.000 mensili a partire dal 1ø gennaio
          1980,  elevate  a L. 180.000 mensili dal 1 gennaio 1981 e a
          L.  232.000  mensili con decorrenza 1ø gennaio 1982. Dal 1ø
          gennaio   1983   l'indennita'   di   accompagnamento  sara'
          equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai
          sensi  della  tabella  E, lettera a-bis), n. 1, del decreto
          del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
             La  medesima indennita' e' concessa agli invalidi civili
          minori  di  diciotto  anni  che si trovano nelle condizioni
          sopra indicate.
             Sono escluse dalle indennita' di cui ai precedenti commi
          gli  invalidi  civili  gravi  ricoverati  gratuitamente  in
          istituto".
             - Si riporta il testo dell'art. I della legge 15 ottobre
          1990, n. 295
             "Art.  1.-  1.  Gli  accertamenti sanitari relativi alle
          domande per ottenere la pensione, l'assegno o le indennita'
          d'invalidita'  civile, di cui alla legge 26 maggio 1970, n.
          381,  e successive modificazioni, alla legge 27 maggio 1970
          n.  382,  e  successive  modificazioni, alla legge 30 marzo
          1971,  n.  118, e successive modificazioni, e alla legge 11
          febbraio  1980,  n.  18,  come  modificata  dalla  legge 21
          novembre  1988,  n.  508, nonche' gli accertamenti sanitari
          relativi  alle domande per usufruire di benefici diversi da
          quelli   innanzi  indicati  sono  effettuati  dalle  unita'
          sanitarie locali, a modifica di quanto stabilito in materia
          dall'art.  3  del  decreto-legge  30  maggio  1988, n. 173,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988,
          n  291,  e  dall'art.  6-bis, comma 1, del decreto-legge 25
          novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 25 gennaio 1990, n. 8, e successive modificazioni.
             2.  Nell'ambito  di  ciascuna  unita'  sanitaria  locale
          operano  una  o  piu'  commissioni  mediche  incaricate  di
          effettuare  gli  accertamenti.  Esse  sono  composte  da un
          medico   specialista  in  medicina  legale  che  assume  le
          funzioni  di  presidente  e da due medici di cui uno scelto
          prioritariamente   tra  gli  specialisti  in  medicina  del
          lavoro.  I medici di cui a presente comma sono scelti tra i
          medici  dipendenti  o  convenzionati della unita' sanitaria
          locale territorialmente competente.
             3.  Le  commissioni  di  cui al comma 2 sono di volta in
          volta   integrate   con  un  sanitario  in  rappresentanza,
          rispettivamente,  dell'Associazione  nazionale dei mutilati
          ed  invalidi  civili dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente
          nazionale  per  la protezione e l'assistenza ai sordomuti e
          dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed
          adulti  subnormali,  ogni  qualvolta devono pronunciarsi su
          invalidi appartenenti alle rispettive categorie.
             4.   In  sede  di  accertamento  sanitario,  la  persona
          interessata  puo'  farsi  assistere  dal  proprio medico di
          fiducia.
             5.  I  e  domande giacenti presso le commissioni mediche
          periferiche  per  le  pensioni  di  guerra  e d'invalidita'
          civile  alla data di entrata in vigore della presente legge
          devono  essere trasmesse alle commissioni di cui al comma 2
          entro  trenta  giorni,  e  devono essere definite da queste
          ultime  entro  un  anno dalla data della trasmissione degli
          atti.
             6.  Il  Ministro  del  tesoro, entro trenta giorni dalla
          data  di  entrata in vigore della presente legge, determina
          con  proprio decreto il modello di domanda da presentare al
          fine di ottenere l'invalidita' civile, e le caratteristiche
          della   certificazione   che   deve   essere   allegata   a
          dimostrazione della presunta invalidita'.
             7.   Copia   dei  verbali  di  visita  conseguenti  agli
          accertamenti  sanitari  dl  cui  al  comma 1 sono trasmessi
          dalle  unita'  sanitarie locali alla competente commissione
          medica periferica per le pensioni di guerra e d'invalidita'
          civile.  Decorsi  sessanta  giorni dalla data di ricezione,
          debitamente  comprovata, ditali verbali di visita senza che
          l'anzidetta    commissione   abbia   chiesto,   indicandone
          esplicita   e  dettagliata  motivazione  medico-legale,  la
          sospensione  della procedura per ulteriori accertamenti, da
          effettuare  tramite  la  stessa  unita'  sanitaria locale o
          mediante  visita  diretta  dell'interessato  da parte della
          commissione medica periferica, i medesimi verbali di visita
          sono   trasmessi   dalle   unita'   sanitarie  locali  alla
          competente   prefettura   per   gli  ulteriori  adempimenti
          necessari  per  la  concessione  delle provvidenze previste
          dalla legge.
             8.  Contro  gli  accertamenti  sanitari effettuati dalle
          unita'  sanitarie  locali  di  cui  al  comma  I contro gli
          eventuali  accertamenti effettuati, nei casi previsti dalla
          commissione  indicata  al  comma  gli  interessati  possono
          presentare,  entro  sessanta giorni dalla notifica, ricorso
          in carta semplice al Ministro del tesoro, che decide, entro
          centottanta giorni, sentita la commissione medica superiore
          e  d'invalidita'  civile,  di  cui all'art. 3, comma 2, del
          decreto-legge  30  maggio  1988,  n.  173,  convertito  con
          modificazioni,  dalla legge 26 luglio 1988, n. 291. Avverso
          la  decisione  del Ministro del tesoro e' ammessa la tutela
          giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario.
             9.  Resta ferma la competenza del Ministero del tesoro -
          Direzione  generale  dei  servizi  vari e delle pensioni di
          guerra,  per  l'effettuazione  delle  verifiche  intese  ad
          accertare   la  permanenza  dei  requisiti  prescritti  per
          usufruire  della  pensione, dell'assegno o dell'indennita',
          di  cui  all'art.  3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio
          1988,  n. 173, convertito con modificazioni, dalla legge 26
          luglio 1988, n. 291".
             -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
          1965,  n. 1124, concerne il "Testo unico delle disposizioni
          per  l'assicurazione  obbligatoria contro gli infortuni sul
          lavoro e le malattie professionali".