Art. 5 Tempi minimi di rinnovo dell'erogazione 1. La azienda Usl non autorizza la fornitura di nuovi dispositivi protesici definitivi in favore dei propri assistiti di eta' superiore ai 18 anni prima che sia trascorso il tempo minimo di rinnovo, specifico per tipo di dispositivo, riportato nell'allegato 2 al presente regolamento. 2. I tempi minimi di rinnovo possono essere abbreviati, sulla base di una dettagliata relazione del medico prescrittore, per particolari necessita' terapeutiche o riabilitative o in caso di modifica dello stato psicofisico dell'assistito. 3. In caso di smarrimento, di rottura accidentale, di particolare usura del dispositivo, di impossibilita' tecnica della riparazione o di non convenienza della riparazione stessa ovvero di non perfetta funzionalita' del presidio riparato, la azienda Usl puo' autorizzare, per una sola volta, la fornitura di un nuovo dispositivo protesico prima che siano decorsi i tempi minimi di cui al comma 1. sulla base di una dichiarazione sottoscritta dall'invalido o da chi ne esercita la tutela. 4. Alla scadenza del tempo minimo di cui al comma 1, il rinnovo della fornitura e' comunque subordinato alla verifica di idoneita' e convenienza alla sostituzione o riparazione da parte del medico specialista prescrittore, ai sensi dell'articolo 4. 5. Per i dispositivi forniti agli assistiti di eta' inferiore ai 18 anni non si applicano i tempi minimi di rinnovo; la azienda Usl autorizza le sostituzioni o modificazioni dei dispositivi protesici erogati, in base ai controlli clinici previsti e secondo il programma terapeutico.