Art. 9
            Rapporti tra Regioni, aziende Usl e fornitori

  1.  Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8-quinquies
del  decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 502, come modificato
dall'articolo  8, comma 4, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.
229,  le  regioni,  anche  in  forma associata, e le aziende Usl, nel
rispetto  dei  piani  annuali  preventivi  individuati  dalle regioni
sentite  le  organizzazioni  dei  fornitori  di assistenza protesica,
contrattano  con  i fornitori dei dispositivi di cui all'elenco 1 del
nomenclatore  operanti  sul  proprio  territorio  le  modalita'  e le
condizioni delle forniture.
  2.  Le  modalita'  di  fatturazione  e  pagamento  dei  dispositivi
protesici di cui al presente regolamento sono stabilite dalle regioni
nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilita'.
 
             Note all'art. 9:
             -  Si  riporta il testo dell'art. 8-quinquies del citato
          decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 502, introdotto
          dall'art.  8,  comma  4,  del decreto legislativo 19 giugno
          1999, n. 299:
             "Art.   B-quinquies  (Accordi  contrattuali).  -  1.  Le
          regioni,  entro  sessanta giorni dall'entrata in vigore del
          presente  decreto,  che  modifica il decreto legislativo 30
          dicembre   1992,   n.   502,  e  successive  modificazioni,
          definiscono   l'ambito   di   applicazione   degli  accordi
          contrattuali  ed  individuano  i  soggetti interessati, con
          specifico riferimento ai seguenti aspetti:
             a)  individuazione  delle responsabilita' riservate alla
          regione e di quelle attribuite alle unita' sanitarie locali
          nella   definizione  degli  accordi  contrattuali  e  nella
          verifica del loro rispetto;
             b)  indirizzi  per  la  formulazione  dei  programmi  di
          attivita'  delle  strutture  interessate, con l'indicazione
          delle  funzioni  e  delle  attivita'  da  potenziare  e  da
          depotenziare,   secondo   le   linee  della  programmazione
          regionale e nel rispetto delle priorita' indicate dal Piano
          sanitario nazionale;
             c)  determinazione  del  piano  delle attivita' relative
          alle   alte   specialita'  ed  alla  rete  dei  servizi  di
          emergenza;
             d)  criteri  per  la  determinazione della remunerazione
          delle  strutture  ove  queste  abbiano  erogato  volumi  di
          prestazioni  eccedenti  il programma preventivo concordato,
          tenuto  conto  del  volume  complessivo  di attivita' e del
          concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura
             2.  In  attuazione  di  quanto  previsto dal comma 1, la
          regione  e  le  unita'  sanitarie  locali, anche attraverso
          valutazioni   comparative   della   qualita'   dei   costi,
          definiscono   accordi   con   le   strutture  pubbliche  ed
          equiparate,  e stipulano contratti con quelle private e con
          i  professionisti accreditati, anche mediante intese con le
          loro  organizzazioni  rappresentative  a livello regionale,
          che indicano:
             a) gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione
          dei servizi;
             b)  il  volume  massimo  di prestazioni che le strutture
          presenti  nell'ambito  territoriale  della  medesima unita'
          sanitaria  locale, si impegnano ad assicurare, distinto per
          tipologia e per modalita' di assistenza;
             c)  i requisiti del servizio da rendere, con particolare
          riguardo   ad  accessibilita',  appropriatezza  clinica  ed
          organizzativa, tempi di attesa e continuita' assistenziale;
             d)   il   corrispettivo   preventivato  a  fronte  delle
          attivita'    concordate,   globalmente   risultante   dalla
          applicazione  dei  valori  tariffari  e della remunerazione
          extra-tariffaria  delle  funzioni  incluse nell'accordo, da
          verificare  a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti
          e   delle   attivita'   effettivamente  svolte  secondo  le
          indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d);
             e)  il debito informativo delle strutture erogatrici per
          il  monitoraggio  degli accordi pattuiti e le procedure che
          dovranno  essere  seguite  per  il  controllo esterno della
          appropriatezza e della qualita' della assistenza prestata e
          delle  prestazioni  rese, secondo quanto previsto dall'art.
          8-octies".