Art. 11. 
            Vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio 
 
  1. La vigilanza sull'utilizzazione, con particolare  riguardo  agli
eventuali trattamenti di cui all'articolo 5, comma 1,  lettere  c)  e
d), e sul commercio delle  acque  di  sorgente  e'  esercitata  dagli
organi delle regioni e delle province autonome di Trento  e  Bolzano,
competenti secondo  i  rispettivi  ordinamenti,  dai  comuni  o  loro
consorzi, attraverso le aziende unita' sanitarie locali. 
  2. Il  personale  incaricato  della  vigilanza  puo'  procedere  in
qualsiasi momento ad ispezioni e prelievi di  campioni  in  qualunque
parte degli impianti di utilizzazione, nei depositi e nei luoghi  ove
si smercino o si distribuiscano per il consumo, a  qualsiasi  titolo,
le acque di sorgente. 
  3. Ogni qualvolta siano  constatate  irregolarita'  nell'uso  delle
autorizzazioni  gli  organi  preposti  alla  vigilanza,  fatta  salva
l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della  salute  pubblica,
ne informano i  competenti  organi  della  propria  regione  i  quali
provvederanno affinche' il titolare dell'autorizzazione sia diffidato
ad eliminare le cause di irregolarita'. 
  4. Trascorso invano il termine  fissato  per  l'eliminazione  delle
cause di irregolarita', l'autorizzazione puo' essere sospesa  o,  nei
casi piu' gravi, revocata. 
  5. Del provvedimento di revoca viene dato annuncio  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
  6. Copia del provvedimento di revoca viene trasmesso  al  Ministero
della sanita'. 
  7. Qualora gli  organi  competenti  alla  vigilanza  accertino  che
un'acqua di sorgente non risponda ai  requisiti  qualitativi  di  cui
all'articolo 1 o presenti un pericolo per la salute  pubblica,  fatta
salva l'adozione di provvedimenti urgenti  a  tutela  della  pubblica
salute, ne danno immediata comunicazione al Ministero  della  sanita'
precisando i motivi dei provvedimenti adottati.