Art. 12. Applicabilita' delle norme sulle sostanze alimentari e bevande 1. Ai fini della vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio delle acque di sorgente, fermo restando quanto disposto all'articolo 11, comma 3, per quanto concerne le modalita' da osservare per le denunce all'autorita' sanitaria e giudiziaria, per i sequestri da effettuare a tutela della salute pubblica, si osservano, in quanto compatibili, le norme vigenti in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e succcssive modificazioni e integrazioni.
Nota all'art. 12: - La legge 30 aprile 1962, n. 283, reca: "Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande".