Art. 12. 
   Applicabilita' delle norme sulle sostanze alimentari e bevande 
 
  1. Ai fini della vigilanza  sulla  utilizzazione  e  sul  commercio
delle acque di sorgente, fermo restando quanto disposto  all'articolo
11, comma 3, per quanto concerne le modalita'  da  osservare  per  le
denunce all'autorita' sanitaria e giudiziaria,  per  i  sequestri  da
effettuare a tutela della salute pubblica, si  osservano,  in  quanto
compatibili, le norme vigenti in materia di disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande,
di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e succcssive  modificazioni
e integrazioni. 
 
           Nota all'art. 12: 
            - La legge 30 aprile 1962, n. 283, reca: "Modifica  degli
          articoli 242, 243, 247, 250 e 262  del  testo  unico  delle
          leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934,
          n. 1265:  Disciplina  igienica  della  produzione  e  della
          vendita delle sostanze alimentari e delle bevande".