Art. 14. 
                       Ricerca e coltivazione 
 
  1. Alle acque di sorgente si applicano le disposizioni  in  materia
di ricerca e coltivazione previste, per le miniere, dal regio decreto
29 luglio 1927, n. 1443, e successive modifiche. 
 
           Nota all'art. 14: 
            - Per quanto concerne il regio decreto 29 luglio 1927, n.
          1443, vedi nelle note alle premesse.