Art. 14. Ricerca e coltivazione 1. Alle acque di sorgente si applicano le disposizioni in materia di ricerca e coltivazione previste, per le miniere, dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modifiche.
Nota all'art. 14: - Per quanto concerne il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, vedi nelle note alle premesse.