Art. 16. 
                            D e r o g h e 
 
  1.  Per  le  acque  di  sorgente  destinate  all'esportazione,   le
indicazioni da riportare sulle etichette e  sui  recipienti  a  norma
dell'articolo 8, su  autorizzazione  specifica  del  Ministero  della
sanita', possono essere adeguate alle prescrizioni vigenti nel  Paese
importatore.