Art. 17. 
    Modificazioni al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.  105,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 dopo le  parole  "particolari  e"  e'  aggiunta  la
seguente: ", eventualmente,"; 
    b) al comma 2 le parole "e per i loro  effetti"  sono  sostituite
dalle seguenti: "ed, eventualmente, per taluni loro effetti."; 
    c) al comma 3, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:  "  d)
se necessario, farmacologico, clinico e fisiologico". 
  2. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.  105,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  1  la  parola:  "precedente"  e'  sostituita  dalle
seguenti "2, comma 2, lettere a) , b) , c) ed eventualmente d)."; 
    b) al comma 2, le parole "lettere b) e c)" sono sostituite  dalle
seguenti: "comma 1, lettere b) , c) , d) ed e).". 
  3. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto  legislativo  25  gennaio
1992, n 105, e' sostituito dal seguente: 
  "2.  Il  decreto  di  riconoscimento   riporta   la   denominazione
dell'acqua minerale naturale, il nome della sorgente ed il  luogo  di
utilizzazione della stessa e specifica le  caratteristiche  igieniche
particolari, nonche' le eventuali proprieta' favorevoli  alla  salute
dell'acqua  minerale  naturale,  le  indicazioni   e   le   eventuali
controindicazioni che possono essere  riportate  sulle  etichette  ed
ogni  altra  indicazione  ritenuta  opportuna,  caso  per  caso,  ivi
compreso l'eventuale trattamento tra quelli di  cui  all'articolo  7,
comma 1, lettere c) e d).". 
  4. All'articolo 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  25  gennaio
1992, n. 105, dopo le parole: "esistenti alla sorgente" sono aggiunte
le seguenti parole: ", fatte  salve  le  modifiche  apportate  con  i
trattamenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) , c) e d).". 
  5. All'articolo 6, comma 1,  del  decreto  legislativo  25  gennaio
1992, n. 105, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente lettera: 
  "d) l'eventuale trattamento  dell'acqua,  di  cui  all'articolo  7,
comma  1,  lettere  c)  e  d),  corrisponda  a  quello  indicato  nel
provvedimento di riconoscimento.". 
  6. L'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 7 (Operazioni consentite su un'acqua minerale naturale)  .  -
1. Il carattere di acqua minerale naturale non si intende  modificato
dalle seguenti operazioni: 
  a)    captazione,     canalizzazione,     elevazione     meccanica,
approvvigionamento in vasche o serbatoi; 
  b) separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro
e dello zolfo, mediante  filtrazione  o  decantazione,  eventualmente
preceduta da ossigenazione, a condizione  che  tale  trattamento  non
comportiuna modifica della composizione dell'acqua in quei componenti
essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprieta'; 
  c) separazione dei composti di ferro,  manganese  e  zolfo  nonche'
dell'arsenico da talune acque minerali naturali mediante  trattamento
con aria arricchita di ozono, a condizione che tale  trattamento  non
comporti  una  modifica  della  composizione   dell'acqua   in   quei
componenti  essenziali  che  conferiscono  all'acqua  stessa  le  sue
proprieta'; 
  d) separazione  di  componenti  indesiderabili  diversi  da  quelli
menzionati alle lettere b) e c) a condizione che tale trattamento non
comporti  una  modifica  della  composizione   dell'acqua   in   quei
componenti  essenziali  che  conferiscono  all'acqua  stessa  le  sue
proprieta'; 
  e) eliminazione totale o parziale  dell'anidride  carbonica  libera
mediante procedimenti esclusivamente fisici, nonche' incorporazione o
reincorporazione di anidride carbonica. 
  2. Con decreto del Ministro della  sanita',  sentito  il  Consiglio
superiore di sanita', sono stabilite ed aggiornate le  condizioni  di
utilizzazione dei trattamenti di cui al comma 1,  lettere  c)  e  d),
secondo le disposizioni adottate in materia in sede comunitaria.". 
  7. All'articolo 9, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma: 
  "4.  Non  e'  consentita  alcuna  variazione  di  denominazione  di
un'acqua minerale naturale con la  denominazione  di  un'altra  acqua
minerale naturale  salvo  che  di  quest'ultima  ne  sia  cessata  la
commercializzazione da almeno venti  anni.  Qualsiasi  variazione  di
denominazione di un'acqua minerale naturale comporta la modifica  del
decreto di riconoscimento.". 
  8. All'articolo 11, comma 1, del  decreto  legislativo  25  gennaio
1992, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  lettera  b)  e'  sostituita  dalla  seguente:  "  b)   la
denominazione dell'acqua minerale naturale, il nome della sorgente ed
il luogo di utilizzazione della stessa;"; 
    b) alla lettera h), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ",
salvo quanto previsto all'articolo  13,  comma  6,  lettera  a),  del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;"; 
    c) dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente: 
    "i)  informazioni  circa  gli  eventuali   trattamenti   di   cui
all'articolo 7, comma 1, lettere c) e d).". 
  9. L'articolo 13 del decreto legislativo 25 gennaio 1992,  n.  105,
e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 13 (Importazione di  acque  minerali  naturali)  .  -  1.  E'
consentita l'importazione delle acque minerali naturali estratte  dal
suolo di un Paese terzo, se riconosciute dall'autorita' competente di
un altro Stato membro  dell'Unione  europea  o  dal  Ministero  della
sanita', e comprese negli elenchi pubblicati nella Gazzetta ufficiale
delle Comunita' europee. 
  2. Per il riconoscimento di un'acqua minerale naturale di un  Paese
terzo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4; in tal
caso possono essere riconosciute solo se conformi  alle  disposizioni
di cui agli articoli 1 e 2 purche' l'autorita' competente  del  Paese
di origine ne abbia accertato  le  caratteristiche  e  garantisca  il
controllo permanente sul mantenimento di tali caratteristiche. 
  3. Il periodo di validita' del provvedimento di  riconoscimento  di
cui al comma  2  non  puo'  essere  superiore  ai  cinque  anni,  con
possibilita' di  rinnovo  subordinato  all'accertamento  che  l'acqua
minerale naturale conservi i requisiti richiesti. 
  4. I provvedimenti di riconoscimento, di rinnovo e di  revoca  sono
pubblicati nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e
comunicati alla Commissione europea.". 
  10. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 25 gennaio 1992,  n.
105, e' aggiunto il seguente: 
  "Art. 13-bis (Rapporti intracomunitari) . - 1.  Qualora  sussistano
circostanziati motivi per ritenere che un'acqua minerale naturale non
sia  conforme  alle  disposizioni  adottate  in   materia   in   sede
comunitaria o presenti  un  pericolo  per  la  salute  pubblica,  pur
circolando liberamente in  uno  o  piu'  Stati  membri  della  Unione
europea, il Ministero della sanita' puo' temporaneamente sospendere o
limitare nel territorio  nazionale  la  commercializzazione  di  tale
prodotto, informandone immediatamente la Commissione  europea  e  gli
altri Stati membri  e  precisando  i  motivi  della  decisione;  puo'
richiedere, altresi', allo Stato membro che ha riconosciuto  l'acqua,
tutte le informazioni relative al riconoscimento della stessa nonche'
i risultati dei controlli periodici. 
  2. Su richiesta di  qualsiasi  Stato  membro  o  della  Commissione
europea, il Ministero della sanita' fornisce  tutte  le  informazioni
relative al riconoscimento delle  acque  minerali  naturali,  la  cui
commercializzazione sia stata temporaneamente sospesa o limitata  nel
territorio di un altro Stato membro nonche' i risultati dei controlli
periodici. A tal fine le regioni inviano  regolarmente  al  Ministero
della sanita' i risultati dei controlli periodici effettuati su tutte
le acque minerali naturali in sede di aggiornamento quinquennale o di
aggiornamento anticipato.". 
  11. All'articolo 14 del decreto legislativo  25  gennaio  1992,  n.
105, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, dopo le parole: "vigilanza sulla utilizzazione" sono
inserite le seguenti: ",  con  particolare  riguardo  agli  eventuali
trattamenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c) e d)"; 
  b) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
  "7. Se gli organi competenti alla vigilanza accertano che  un'acqua
minerale  naturale,  proveniente  da  uno  Stato  membro  dell'Unione
europea, non e' conforme alle disposizioni  del  presente  decreto  o
presenta un pericolo per la salute pubblica, fatta  salva  l'adozione
di provvedimenti urgenti a tutela della  salute  pubblica,  ne  danno
immediata comunicazione  al  Ministero  della  sanita'  precisando  i
motivi dei provvedimenti adottati.". 
 
    

          Note all'art. 17:
            -  Si  riporta qui di seguito l'art. 1 del citato decreto
          legislativo 25 gennaio 1992, n. 105,  come  modificato  dal
          presente decreto:
            "Art.  1  (Definizione  e  caratteristiche    di un'acqua
          minerale). - 1.  Sono considerate acque  minerali  naturali
          le  acque  che,  avendo origine da  una falda  o giacimento
          sotterraneo,  provengono da  una o  piu' sorgenti  naturali
          o   perforate   e  che    hanno  caratteristiche  igieniche
          particolari e, eventualmente,  proprieta'  favorevoli  alla
          salute.
            2.  Le  acque  minerali  naturali    si distinguono dalle
          ordinarie acque potabili per la purezza  originaria  e  sua
          conservazione,  per  il  tenore in minerali,  oligoelementi
          e/o altri costituenti  ed, eventualmente, per  taluni  loro
          effetti,  esse  vanno   tenute al riparo da ogni rischio di
          inquinamento.
            3.    Le  caratteristiche   di cui   ai commi  precedenti
          devono  essere valutate sul piano:
               a) geologico ed idrogeologico;
               b) organolettico, fisico, fisicochimico e chimico;
               c) microbiologico;
              d) se necessario, farmacologico, clinico e fisiologico.
            4.   La   composizione, la   temperatura   e    le  altre
          caratteristiche  essenziali  delle acque minerali  naturali
          debbono mantenersi costanti alla sorgente nell'ambito delle
          variazioni  naturali,  anche  in   seguito   ad   eventuali
          variazioni di portata.
            -  Si  riporta qui di seguito l'art. 3 del citato decreto
          legislativo 25 gennaio 1992, n. 105,  come  modificato  dal
          presente decreto:
            "Art.  3  (Domanda   di riconoscimento). - 1. La  domanda
          per ottenere il  riconoscimento   di  un'acqua     minerale
          naturale      deve    essere  indirizzata al Ministro della
          sanita'   e deve essere  corredata  da  una  documentazione
          volta  a    fornire  una   completa conoscenza   dell'acqua
          minerale  naturale, che  contenga,   in particolare,    gli
          elementi    di valutazione   di cui  all'art.  2,  comma 2,
          lettere  a),  b), c)  ed eventualmente d).
            2. Nella   domanda deve essere inoltre    specificata  la
          denominazione  della   sorgente,   la   localita'  ove essa
          sgorga,  la   denominazione attribuita  all'acqua  minerale
          ai   sensi  del  primo    comma  dell'art.  9,  l'eventuale
          designazione commerciale, di cui al terzo  comma  dell'art.
          11,  l'eventuale  trattamento dell'acqua  minerale naturale
          mediante le operazioni di cui all'art. 7, comma 1,  lettere
          b), c), d) ed e).
            3.  Il    riconoscimento e'   richiesto dal   titolare di
          concessione o subconcessione mineraria  o di  altro  valido
          titolo  rilasciato dalle autorita' competenti  in base alle
          disposizioni di legge  vigenti in materia".
            -  Si  riporta qui di seguito l'art. 4 del citato decreto
          legislativo 25 gennaio 1992, n. 105,  come  modificato  dal
          presente decreto:
            "Art.  4    (Riconoscimento). - 1.  Sulla domanda di  cui
          all'articolo  precedente  provvede     il  Ministro   della
          sanita',     con  proprio  decreto,  sentito  il  Consiglio
          superiore di sanita'.
            2. Il decreto di riconoscimento riporta la  denominazione
          dell'acqua minerale  naturale,   il  nome   della  sorgente
          ed   il   luogo  di utilizzazione della  stessa e specifica
          le   caratteristiche igieniche  particolari,  nonche'    le
          eventuali  proprieta'  favorevoli    alla salute dell'acqua
          minerale   naturale,  le   indicazioni  e    le   eventuali
          controindicazioni    che possono   essere riportate   sulle
          etichette    ed  ogni    altra     indicazione     ritenuta
          opportuna,    caso   per   caso,   ivi compreso l'eventuale
          trattamento tra quelli  di cui all'art. 7, comma 1, lettere
          c) e d).
            3.  Il  decreto  di  riconoscimento e'  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  e  comunicato  alla
          Commissione  delle comunita' europee".
            - Si riporta qui di seguito l'art. 5 del  citato  decreto
          legislativo  25  gennaio  1992, n. 105, come modificato dal
          presente decreto:
            "Art. 5   (Autorizzazione  alla  utilizzazione).  -    1.
          L'utilizzazione di una sorgente d'acqua minerale  naturale,
          riconosciuta come tale ai sensi dell'art. 4, e' subordinata
          all'autorizzazione regionale.
            2.  L'autorizzazione  e'  rilasciata previo  accertamento
          che    gli  impianti    destinati all'utilizzazione   siano
          realizzati    in  modo    da  escludere  ogni  pericolo  di
          inquinamento    e  da  conservare  all'acqua  le proprieta'
          corrispondenti alla  sua  qualificazione, esistenti    alla
          sorgente,   fatte   solve  le  modifiche  apportate  con  i
          trattamenti di cui all'art. 7, comma 1, lettere  b),  c)  e
          d).
            3.    Copia del   provvedimento di   autorizzazione viene
          trasmessa al Ministero della sanita'.
            4. Il    provvedimento  e'    pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica.
            -  Si    riporta  qui di   seguito l'art.   6 del decreto
          legislativo n.   105/1992,  come  modificato  dal  presente
          decreto:
            "Art.     6     (Condizioni         per    il    rilascio
          dell'autorizzazione).     -  1.  Ai   fini   del   rilascio
          dell'autorizzazione di cui all'articolo precedente, deve in
          particolare essere accertato che:
            a)  la sorgente   o il punto di emergenza siano  protetti
          contro ogni pericolo di inquinamento;
            b) la captazione, le canalizzazioni  ed i serbatoi  siano
          realizzati   con   materiali   adatti   all'acqua  minerale
          naturale, in modo da impedire qualsiasi modifica   chimica,
          fisicochimica  e batteriologica  di tale acqua;
            c)  le  condizioni di utilizzazione ed in particolare gli
          impianti di lavaggio e  di imbottigliamento  soddisfano  le
          esigenze  igieniche; in particolare,  i recipienti  debbono
          essere  trattati o  fabbricati in modo  da evitare  che  le
          caratteristiche  batteriologiche    e  chimiche delle acque
          minerali naturali vengano alterate;
            d) l'eventuale trattamento dell'acqua, di   cui  all'art.
          7,  comma  1,  lettere  c)    e  d), corrisponda   a quello
          indicato nel  procedimento di riconoscimento.
            2. E' fatto  salvo il potere del Ministro della   sanita'
          di  emanare direttive   generali  riguardanti   le  materie
          di  cui   al  comma precedente".
            - Si riporta qui di seguito l'art. 9 del  citato  decreto
          legislativo  n.  105/1992,  come  modificato  dal  presente
          decreto:
            "Art. 9 (Denominazione). - 1.   Ad  ogni  acqua  minerale
          naturale  deve  essere    attribuita    una   denominazione
          propria,  che  la  distingua nettamente dalle  altre  acque
          minerali naturali.
            2.    Il nome   di  una  determinata localita'  puo'  far
          parte  della denominazione di   un'acqua minerale  naturale
          solo  se questa proviene da tale localita'.
            3.  E'    vietato attribuire   denominazioni diverse alla
          stessa acqua minerale naturale.
            4. Non e' consentita alcuna variazione  di  denominazione
          di  un'acqua  minerale   naturale con  la denominazione  di
          un'altra   acqua minerale naturale     salvo     che     di
          quest'ultima    ne   sia   cessata   la commercializzazione
          da  almeno    venti  anni.    Qualsiasi  variazione      di
          denominazione  di  un'acqua minerale   naturale comporta la
          modifica del decreto di riconoscimento".
            -  Si  riporta   qui   di    seguito   l'art.   11    del
          citato    decreto  legislativo 25   gennaio 1992,   n. 105,
          come modificato  dal presente decreto:
            "Art. 11 (Etichette).   -  1.  Sulle  etichette  o    sui
          recipienti  delle  acque    minerali     naturali   debbono
          essere  riportate   le  seguenti indicazioni:
            a)   ''acqua minerale   naturale''   integrata, se    del
          caso, con  le seguenti menzioni:
            1)     ''totalmente      degassata'',    se    l'anidride
          carbonica    libera  presente  alla   sorgente   e'   stata
          totalmente eliminata;
            2)     ''parzialmente    degassata'',    se    l'anidride
          carbonica    libera  presente  alla   sorgente   e'   stata
          parzialmente eliminata;
            3)  ''rinforzata  col gas della  sorgente'', se il tenore
          di anidride carbonica   libera, proveniente   dalla  stessa
          falda o  giacimento, e' superiore a quello della sorgente;
            4)  ''aggiunta  di  anidride  carbonica'',  se  all'acqua
          minerale  naturale   e' stata  aggiunta anidride  carbonica
          non  prelevata dalla stessa falda o giacimento;
            5)     ''naturalmente  gassata''      o   ''effervescente
          naturale'',  se    il  tenore di anidride carbonica libera,
          superiore a 250 mg/l, e' uguale a  quello  della  sorgente,
          tenuto   conto  della  eventuale  reintegrazione  di    una
          quantita'   di   anidride  carbonica,    proveniente  dalla
          stessa  falda  o   giacimento dell'acqua minerale,   pari a
          quella   liberata  nel  corso    delle    operazioni    che
          precedono    l'imbottigliamento,   nonche' delle tolleranze
          tecniche abituali;
            b)  la denominazione  dell'acqua minerale   naturale,  il
          nome  della  sorgente  ed  il  luogo di utilizzazione della
          stessa;
               c) i risultati delle analisi chimica e fisicochimica;
            d) la data  in cui sono state   eseguite  le  analisi  di
          cui  al  punto precedente e il laboratorio presso  il quale
          dette analisi sono state effettuate;
               e) il contenuto nominale;
               f) il titolare del provvedimento di cui all'art. 5;
               g) il termine minimo di conservazione;
            h) la dicitura  di  identificazione    del  lotto,  salvo
          quanto  previsto  dall'art.  13,  comma  6, lettera a), del
          decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;
            i)  informazioni  circa gli eventuali  trattamenti di cui
          all'art. 7, comma 1, lettere c) e d)".
            -  Si  riporta   qui   di    seguito   l'art.   14    del
          citato    decreto  legislativo 25   gennaio 1992,   n. 105,
          come modificato  dal presente decreto:
            "Art.  14  (Vigilanza     sulla   utilizzazione   e   sul
          commercio).    -  1. La vigilanza    sulla   utilizzazione,
          con  particolare   riguardo  agli eventuali trattamenti  di
          cui all'art. 7, comma 1, lettere c) e d) , e sul  commercio
          delle  acque    minerali   naturali   e' esercitata   dagli
          organi delle regioni  e delle province autonome di   Trento
          e Bolzano, competenti  secondo  i  rispettivi  ordinamenti,
          dai    comuni    o    loro  consorzi,  attraverso le unita'
          sanitarie locali.
            2.  Il   personale   incaricato   della vigilanza    puo'
          procedere    in qualsiasi momento  ad ispezioni e  prelievi
          di  campioni    in  qualunque  parte  degli   impianti   di
          utilizzazione,   nei depositi e nei luoghi ove si smerciano
          o si distribuiscono  per il consumo, a qualsiasi titolo, le
          acque minerali naturali.
            3.   Ogni qualvolta    siano  constatate    irregolarita'
          nell'uso  delle autorizzazioni  gli  organi  preposti  alla
          vigilanza,    fatta    salva  l'adozione di   provvedimenti
          urgenti a tutela  della salute pubblica, ne   informano   i
          competenti    organi    della   propria regione   i   quali
          provvederanno affinche' il titolare dell'autorizzazione sia
          diffidato ad eliminare le cause di irregolarita'.
            4.    Trascorso  invano     il  termine     fissato   per
          l'eliminazione    delle    cause    di       irregolarita',
          l'autorizzazione puo' essere   sospesa  o,  nei  casi  piu'
          gravi, revocata.
            5.  Del  provvedimento    di revoca viene dato   annuncio
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
            6. Il   provvedimento  di  revoca    viene  trasmesso  al
          Ministero  della  sanita', che   provvede ad  informarne la
          Commissione  delle Comunita' europee.
            7. Se gli  organi competenti alla  vigilanza    accertano
          che  un'acqua minerale   naturale,   proveniente   da   uno
          Stato  membro  dell'Unione europea, non  e' conforme   alle
          disposizioni   del presente  decreto o presenta un pericolo
          per  la  salute  pubblica,    fatta  salva  l'adozione   di
          provvedimenti    urgenti a   tutela della  salute pubblica,
          ne danno immediata   comunicazione   al    Ministero  della
          sanita'  precisando  i motivi dei provvedimenti adottati".