Art. 17. Modificazioni al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dopo le parole "particolari e" e' aggiunta la seguente: ", eventualmente,"; b) al comma 2 le parole "e per i loro effetti" sono sostituite dalle seguenti: "ed, eventualmente, per taluni loro effetti."; c) al comma 3, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: " d) se necessario, farmacologico, clinico e fisiologico". 2. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 la parola: "precedente" e' sostituita dalle seguenti "2, comma 2, lettere a) , b) , c) ed eventualmente d)."; b) al comma 2, le parole "lettere b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1, lettere b) , c) , d) ed e).". 3. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n 105, e' sostituito dal seguente: "2. Il decreto di riconoscimento riporta la denominazione dell'acqua minerale naturale, il nome della sorgente ed il luogo di utilizzazione della stessa e specifica le caratteristiche igieniche particolari, nonche' le eventuali proprieta' favorevoli alla salute dell'acqua minerale naturale, le indicazioni e le eventuali controindicazioni che possono essere riportate sulle etichette ed ogni altra indicazione ritenuta opportuna, caso per caso, ivi compreso l'eventuale trattamento tra quelli di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c) e d).". 4. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dopo le parole: "esistenti alla sorgente" sono aggiunte le seguenti parole: ", fatte salve le modifiche apportate con i trattamenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) , c) e d).". 5. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente lettera: "d) l'eventuale trattamento dell'acqua, di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c) e d), corrisponda a quello indicato nel provvedimento di riconoscimento.". 6. L'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e' sostituito dal seguente: "Art. 7 (Operazioni consentite su un'acqua minerale naturale) . - 1. Il carattere di acqua minerale naturale non si intende modificato dalle seguenti operazioni: a) captazione, canalizzazione, elevazione meccanica, approvvigionamento in vasche o serbatoi; b) separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro e dello zolfo, mediante filtrazione o decantazione, eventualmente preceduta da ossigenazione, a condizione che tale trattamento non comportiuna modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprieta'; c) separazione dei composti di ferro, manganese e zolfo nonche' dell'arsenico da talune acque minerali naturali mediante trattamento con aria arricchita di ozono, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprieta'; d) separazione di componenti indesiderabili diversi da quelli menzionati alle lettere b) e c) a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprieta'; e) eliminazione totale o parziale dell'anidride carbonica libera mediante procedimenti esclusivamente fisici, nonche' incorporazione o reincorporazione di anidride carbonica. 2. Con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', sono stabilite ed aggiornate le condizioni di utilizzazione dei trattamenti di cui al comma 1, lettere c) e d), secondo le disposizioni adottate in materia in sede comunitaria.". 7. All'articolo 9, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma: "4. Non e' consentita alcuna variazione di denominazione di un'acqua minerale naturale con la denominazione di un'altra acqua minerale naturale salvo che di quest'ultima ne sia cessata la commercializzazione da almeno venti anni. Qualsiasi variazione di denominazione di un'acqua minerale naturale comporta la modifica del decreto di riconoscimento.". 8. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: " b) la denominazione dell'acqua minerale naturale, il nome della sorgente ed il luogo di utilizzazione della stessa;"; b) alla lettera h), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", salvo quanto previsto all'articolo 13, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;"; c) dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente: "i) informazioni circa gli eventuali trattamenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c) e d).". 9. L'articolo 13 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e' sostituito dal seguente: "Art. 13 (Importazione di acque minerali naturali) . - 1. E' consentita l'importazione delle acque minerali naturali estratte dal suolo di un Paese terzo, se riconosciute dall'autorita' competente di un altro Stato membro dell'Unione europea o dal Ministero della sanita', e comprese negli elenchi pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee. 2. Per il riconoscimento di un'acqua minerale naturale di un Paese terzo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4; in tal caso possono essere riconosciute solo se conformi alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 purche' l'autorita' competente del Paese di origine ne abbia accertato le caratteristiche e garantisca il controllo permanente sul mantenimento di tali caratteristiche. 3. Il periodo di validita' del provvedimento di riconoscimento di cui al comma 2 non puo' essere superiore ai cinque anni, con possibilita' di rinnovo subordinato all'accertamento che l'acqua minerale naturale conservi i requisiti richiesti. 4. I provvedimenti di riconoscimento, di rinnovo e di revoca sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicati alla Commissione europea.". 10. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e' aggiunto il seguente: "Art. 13-bis (Rapporti intracomunitari) . - 1. Qualora sussistano circostanziati motivi per ritenere che un'acqua minerale naturale non sia conforme alle disposizioni adottate in materia in sede comunitaria o presenti un pericolo per la salute pubblica, pur circolando liberamente in uno o piu' Stati membri della Unione europea, il Ministero della sanita' puo' temporaneamente sospendere o limitare nel territorio nazionale la commercializzazione di tale prodotto, informandone immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri e precisando i motivi della decisione; puo' richiedere, altresi', allo Stato membro che ha riconosciuto l'acqua, tutte le informazioni relative al riconoscimento della stessa nonche' i risultati dei controlli periodici. 2. Su richiesta di qualsiasi Stato membro o della Commissione europea, il Ministero della sanita' fornisce tutte le informazioni relative al riconoscimento delle acque minerali naturali, la cui commercializzazione sia stata temporaneamente sospesa o limitata nel territorio di un altro Stato membro nonche' i risultati dei controlli periodici. A tal fine le regioni inviano regolarmente al Ministero della sanita' i risultati dei controlli periodici effettuati su tutte le acque minerali naturali in sede di aggiornamento quinquennale o di aggiornamento anticipato.". 11. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: "vigilanza sulla utilizzazione" sono inserite le seguenti: ", con particolare riguardo agli eventuali trattamenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c) e d)"; b) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "7. Se gli organi competenti alla vigilanza accertano che un'acqua minerale naturale, proveniente da uno Stato membro dell'Unione europea, non e' conforme alle disposizioni del presente decreto o presenta un pericolo per la salute pubblica, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, ne danno immediata comunicazione al Ministero della sanita' precisando i motivi dei provvedimenti adottati.".
Note all'art. 17: - Si riporta qui di seguito l'art. 1 del citato decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal presente decreto: "Art. 1 (Definizione e caratteristiche di un'acqua minerale). - 1. Sono considerate acque minerali naturali le acque che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o piu' sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprieta' favorevoli alla salute. 2. Le acque minerali naturali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e sua conservazione, per il tenore in minerali, oligoelementi e/o altri costituenti ed, eventualmente, per taluni loro effetti, esse vanno tenute al riparo da ogni rischio di inquinamento. 3. Le caratteristiche di cui ai commi precedenti devono essere valutate sul piano: a) geologico ed idrogeologico; b) organolettico, fisico, fisicochimico e chimico; c) microbiologico; d) se necessario, farmacologico, clinico e fisiologico. 4. La composizione, la temperatura e le altre caratteristiche essenziali delle acque minerali naturali debbono mantenersi costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali, anche in seguito ad eventuali variazioni di portata. - Si riporta qui di seguito l'art. 3 del citato decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal presente decreto: "Art. 3 (Domanda di riconoscimento). - 1. La domanda per ottenere il riconoscimento di un'acqua minerale naturale deve essere indirizzata al Ministro della sanita' e deve essere corredata da una documentazione volta a fornire una completa conoscenza dell'acqua minerale naturale, che contenga, in particolare, gli elementi di valutazione di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b), c) ed eventualmente d). 2. Nella domanda deve essere inoltre specificata la denominazione della sorgente, la localita' ove essa sgorga, la denominazione attribuita all'acqua minerale ai sensi del primo comma dell'art. 9, l'eventuale designazione commerciale, di cui al terzo comma dell'art. 11, l'eventuale trattamento dell'acqua minerale naturale mediante le operazioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere b), c), d) ed e). 3. Il riconoscimento e' richiesto dal titolare di concessione o subconcessione mineraria o di altro valido titolo rilasciato dalle autorita' competenti in base alle disposizioni di legge vigenti in materia". - Si riporta qui di seguito l'art. 4 del citato decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal presente decreto: "Art. 4 (Riconoscimento). - 1. Sulla domanda di cui all'articolo precedente provvede il Ministro della sanita', con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanita'. 2. Il decreto di riconoscimento riporta la denominazione dell'acqua minerale naturale, il nome della sorgente ed il luogo di utilizzazione della stessa e specifica le caratteristiche igieniche particolari, nonche' le eventuali proprieta' favorevoli alla salute dell'acqua minerale naturale, le indicazioni e le eventuali controindicazioni che possono essere riportate sulle etichette ed ogni altra indicazione ritenuta opportuna, caso per caso, ivi compreso l'eventuale trattamento tra quelli di cui all'art. 7, comma 1, lettere c) e d). 3. Il decreto di riconoscimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e comunicato alla Commissione delle comunita' europee". - Si riporta qui di seguito l'art. 5 del citato decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal presente decreto: "Art. 5 (Autorizzazione alla utilizzazione). - 1. L'utilizzazione di una sorgente d'acqua minerale naturale, riconosciuta come tale ai sensi dell'art. 4, e' subordinata all'autorizzazione regionale. 2. L'autorizzazione e' rilasciata previo accertamento che gli impianti destinati all'utilizzazione siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all'acqua le proprieta' corrispondenti alla sua qualificazione, esistenti alla sorgente, fatte solve le modifiche apportate con i trattamenti di cui all'art. 7, comma 1, lettere b), c) e d). 3. Copia del provvedimento di autorizzazione viene trasmessa al Ministero della sanita'. 4. Il provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. - Si riporta qui di seguito l'art. 6 del decreto legislativo n. 105/1992, come modificato dal presente decreto: "Art. 6 (Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione). - 1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo precedente, deve in particolare essere accertato che: a) la sorgente o il punto di emergenza siano protetti contro ogni pericolo di inquinamento; b) la captazione, le canalizzazioni ed i serbatoi siano realizzati con materiali adatti all'acqua minerale naturale, in modo da impedire qualsiasi modifica chimica, fisicochimica e batteriologica di tale acqua; c) le condizioni di utilizzazione ed in particolare gli impianti di lavaggio e di imbottigliamento soddisfano le esigenze igieniche; in particolare, i recipienti debbono essere trattati o fabbricati in modo da evitare che le caratteristiche batteriologiche e chimiche delle acque minerali naturali vengano alterate; d) l'eventuale trattamento dell'acqua, di cui all'art. 7, comma 1, lettere c) e d), corrisponda a quello indicato nel procedimento di riconoscimento. 2. E' fatto salvo il potere del Ministro della sanita' di emanare direttive generali riguardanti le materie di cui al comma precedente". - Si riporta qui di seguito l'art. 9 del citato decreto legislativo n. 105/1992, come modificato dal presente decreto: "Art. 9 (Denominazione). - 1. Ad ogni acqua minerale naturale deve essere attribuita una denominazione propria, che la distingua nettamente dalle altre acque minerali naturali. 2. Il nome di una determinata localita' puo' far parte della denominazione di un'acqua minerale naturale solo se questa proviene da tale localita'. 3. E' vietato attribuire denominazioni diverse alla stessa acqua minerale naturale. 4. Non e' consentita alcuna variazione di denominazione di un'acqua minerale naturale con la denominazione di un'altra acqua minerale naturale salvo che di quest'ultima ne sia cessata la commercializzazione da almeno venti anni. Qualsiasi variazione di denominazione di un'acqua minerale naturale comporta la modifica del decreto di riconoscimento". - Si riporta qui di seguito l'art. 11 del citato decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal presente decreto: "Art. 11 (Etichette). - 1. Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali debbono essere riportate le seguenti indicazioni: a) ''acqua minerale naturale'' integrata, se del caso, con le seguenti menzioni: 1) ''totalmente degassata'', se l'anidride carbonica libera presente alla sorgente e' stata totalmente eliminata; 2) ''parzialmente degassata'', se l'anidride carbonica libera presente alla sorgente e' stata parzialmente eliminata; 3) ''rinforzata col gas della sorgente'', se il tenore di anidride carbonica libera, proveniente dalla stessa falda o giacimento, e' superiore a quello della sorgente; 4) ''aggiunta di anidride carbonica'', se all'acqua minerale naturale e' stata aggiunta anidride carbonica non prelevata dalla stessa falda o giacimento; 5) ''naturalmente gassata'' o ''effervescente naturale'', se il tenore di anidride carbonica libera, superiore a 250 mg/l, e' uguale a quello della sorgente, tenuto conto della eventuale reintegrazione di una quantita' di anidride carbonica, proveniente dalla stessa falda o giacimento dell'acqua minerale, pari a quella liberata nel corso delle operazioni che precedono l'imbottigliamento, nonche' delle tolleranze tecniche abituali; b) la denominazione dell'acqua minerale naturale, il nome della sorgente ed il luogo di utilizzazione della stessa; c) i risultati delle analisi chimica e fisicochimica; d) la data in cui sono state eseguite le analisi di cui al punto precedente e il laboratorio presso il quale dette analisi sono state effettuate; e) il contenuto nominale; f) il titolare del provvedimento di cui all'art. 5; g) il termine minimo di conservazione; h) la dicitura di identificazione del lotto, salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109; i) informazioni circa gli eventuali trattamenti di cui all'art. 7, comma 1, lettere c) e d)". - Si riporta qui di seguito l'art. 14 del citato decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal presente decreto: "Art. 14 (Vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio). - 1. La vigilanza sulla utilizzazione, con particolare riguardo agli eventuali trattamenti di cui all'art. 7, comma 1, lettere c) e d) , e sul commercio delle acque minerali naturali e' esercitata dagli organi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, competenti secondo i rispettivi ordinamenti, dai comuni o loro consorzi, attraverso le unita' sanitarie locali. 2. Il personale incaricato della vigilanza puo' procedere in qualsiasi momento ad ispezioni e prelievi di campioni in qualunque parte degli impianti di utilizzazione, nei depositi e nei luoghi ove si smerciano o si distribuiscono per il consumo, a qualsiasi titolo, le acque minerali naturali. 3. Ogni qualvolta siano constatate irregolarita' nell'uso delle autorizzazioni gli organi preposti alla vigilanza, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, ne informano i competenti organi della propria regione i quali provvederanno affinche' il titolare dell'autorizzazione sia diffidato ad eliminare le cause di irregolarita'. 4. Trascorso invano il termine fissato per l'eliminazione delle cause di irregolarita', l'autorizzazione puo' essere sospesa o, nei casi piu' gravi, revocata. 5. Del provvedimento di revoca viene dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 6. Il provvedimento di revoca viene trasmesso al Ministero della sanita', che provvede ad informarne la Commissione delle Comunita' europee. 7. Se gli organi competenti alla vigilanza accertano che un'acqua minerale naturale, proveniente da uno Stato membro dell'Unione europea, non e' conforme alle disposizioni del presente decreto o presenta un pericolo per la salute pubblica, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, ne danno immediata comunicazione al Ministero della sanita' precisando i motivi dei provvedimenti adottati".