Art. 18
                         Esaurimento scorte

  1.  I prodotti non conformi alle disposizioni del presente decreto,
etichettati  secondo  le disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore   dello   stesso,   possono   essere   commercializzati   fino
all'esaurimento delle scorte.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 4 agosto 1999
                               CIAMPI
                                  D'Alema,  Presidente  del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  Letta,  Ministro  per  le politiche
                                  comunitarie
                                  Bindi, Ministro della sanita'
                                  Dini, Ministro degli affari esteri
                                  Diliberto,  Ministro  di  grazia  e
                                  giustizia
                                  Amato,  Ministro  del  tesoro,  del
                                  bilancio   e  della  programmazione
                                  economica
                                  Bersani,  Ministro  dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
                                  Bellillo,  Ministro  per gli affari
                                  regionali
Visto, il Guardasigilli: Diliberto