Art. 2. Riconoscimento 1. La domanda per ottenere il riconoscimento di un'acqua di sorgente e' indirizzata al Ministero della sanita' ed e' corredata da documentazione idonea a fornire una completa conoscenza dell'acqua di sorgente, che contenga, in particolare gli elementi di valutazione di cui all'articolo 1. 2. Nella domanda deve essere inoltre specificato il nome della sorgente, la localita' ove essa sgorga, l'eventuale designazione commerciale di cui all'articolo 8, comma 3, e l'eventuale trattamento dell'acqua di sorgente mediante le operazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) , c) , d) ed e). 3. Il riconoscimento e' richiesto dal titolare di concessione o subconcessione mineraria o di permesso di ricerca rilasciato dalle autorita' competenti in base alle disposizioni di legge vigenti in materia. 4. Sulla domanda di cui al comma 1 provvede il Ministero della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita'. 5. Il provvedimento di riconoscimento riporta il nome della sorgente, il luogo di utilizzazione della stessa e l'eventuale trattamento tra quelli di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d); esso e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.