Art. 2. 
                           Riconoscimento 
 
  1. La  domanda  per  ottenere  il  riconoscimento  di  un'acqua  di
sorgente e' indirizzata al Ministero della sanita' ed e' corredata da
documentazione idonea a fornire una completa conoscenza dell'acqua di
sorgente, che contenga, in particolare gli elementi di valutazione di
cui all'articolo 1. 
  2. Nella domanda deve essere  inoltre  specificato  il  nome  della
sorgente, la localita'  ove  essa  sgorga,  l'eventuale  designazione
commerciale di cui all'articolo 8, comma 3, e l'eventuale trattamento
dell'acqua di sorgente mediante le operazioni di cui all'articolo  5,
comma 1, lettere b) , c) , d) ed e). 
  3. Il riconoscimento e' richiesto dal  titolare  di  concessione  o
subconcessione mineraria o di permesso di  ricerca  rilasciato  dalle
autorita' competenti in base alle disposizioni di  legge  vigenti  in
materia. 
  4. Sulla domanda di cui al comma  1  provvede  il  Ministero  della
sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita'. 
  5.  Il  provvedimento  di  riconoscimento  riporta  il  nome  della
sorgente, il  luogo  di  utilizzazione  della  stessa  e  l'eventuale
trattamento tra quelli di cui all'articolo 5, comma 1, lettere  c)  e
d); esso e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.