Art. 3. Immissione in commercio 1. L'immissione in commercio di un'acqua di sorgente riconosciuta ai sensi dell'articolo 2 e' subordinata ad autorizzazione regionale. 2. L'autorizzazione e' rilasciata previo accertamento che gli impianti destinati all'utilizzazione siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all'acqua le proprieta' esistenti alla sorgente, corrispondenti alla sua qualificazione e che sussistano le condizioni di cui all'articolo 4, tenendo conto delle operazioni consentite dall'articolo 5. 3. Il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.