Art. 3. 
                       Immissione in commercio 
 
  1. L'immissione in commercio di un'acqua di  sorgente  riconosciuta
ai sensi dell'articolo 2 e' subordinata ad autorizzazione regionale. 
  2. L'autorizzazione  e'  rilasciata  previo  accertamento  che  gli
impianti destinati all'utilizzazione  siano  realizzati  in  modo  da
escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all'acqua  le
proprieta'  esistenti  alla   sorgente,   corrispondenti   alla   sua
qualificazione e che sussistano le condizioni di cui all'articolo  4,
tenendo conto delle operazioni consentite dall'articolo 5. 
  3. Il  provvedimento  di  autorizzazione  di  cui  al  comma  2  e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.