Art. 4. 
           Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione 
 
  1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui  all'articolo  3
deve in particolare essere accertato che: 
    a) la sorgente o il punto di emergenza siano protetti contro ogni
pericolo di inquinamento; 
    b)  la  captazione,  le  canalizzazioni  ed  i   serbatoi   siano
realizzati con materiali adatti all'acqua di  sorgente,  in  modo  da
impedire qualsiasi modifica chimica, fisicochimica  o  batteriologica
di tale acqua; 
    c) le condizioni di utilizzazione ed in particolare gli  impianti
di lavaggio e di imbottigliamento soddisfino le  esigenze  igieniche;
in particolare, i recipienti debbono essere trattati o fabbricati  in
modo da evitare che le  caratteristiche  batteriologiche  e  chimiche
dell' acqua di sorgente vengano alterate; 
    d) gli  eventuali  trattamenti  dell'acqua  di  sorgente  di  cui
all'articolo 5, comma 1, lettere c)  e  d),  corrispondano  a  quelli
indicati nel provvedimento di riconoscimento.