Art. 4. Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione 1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 deve in particolare essere accertato che: a) la sorgente o il punto di emergenza siano protetti contro ogni pericolo di inquinamento; b) la captazione, le canalizzazioni ed i serbatoi siano realizzati con materiali adatti all'acqua di sorgente, in modo da impedire qualsiasi modifica chimica, fisicochimica o batteriologica di tale acqua; c) le condizioni di utilizzazione ed in particolare gli impianti di lavaggio e di imbottigliamento soddisfino le esigenze igieniche; in particolare, i recipienti debbono essere trattati o fabbricati in modo da evitare che le caratteristiche batteriologiche e chimiche dell' acqua di sorgente vengano alterate; d) gli eventuali trattamenti dell'acqua di sorgente di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), corrispondano a quelli indicati nel provvedimento di riconoscimento.