Art. 6. 
                      Operazioni non consentite 
 
  1. E' vietato sottoporre l'acqua di sorgente ad operazioni  diverse
da quelle previste nell'articolo 5; in particolare,  sono  vietati  i
trattamenti di potabilizzazione, l'aggiunta di sostanze battericide o
batteriostatiche  e  qualsiasi  altro  trattamento  suscettibile   di
modificare il microbismo dell'acqua di sorgente.