Art. 8. E t i c h e t t e 1. Sulle etichette o sui recipienti delle acque di sorgente devono essere riportate le seguenti indicazioni: a) "acqua di sorgente" seguito dal nome della sorgente e da quello della localita' di utilizzazione della stessa; b) il volume nominale; c) il titolare del provvedimento di cui all'articolo 3; d) il termine minimo di conservazione; e) la dicitura di identificazione del lotto, salvo quanto previsto all'articolo 13, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109; f) informazioni circa gli eventuali trattamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d); g) la dicitura "con aggiunta di anidride carbonica" o il termine "gassata" qualora sia stata aggiunta anidride carbonica. 2. Sulle etichette puo' essere riportata una designazione commerciale diversa dal nome della sorgente, a condizione che: a) il nome della sorgente sia riportato con caratteri di altezza e larghezza almeno pari ad una volta e mezzo il carattere piu' grande utilizzato per l'indicazione della designazione commerciale; b) se detta designazione commerciale e' diversa dal nome del luogo di utilizzazione dell'acqua di sorgente, anche il nome di tale luogo sia riportato con caratteri di altezza e larghezza almeno pari ad una volta e mezzo il carattere piu' grande utilizzato per l'indicazione della designazione commerciale; c) la designazione commerciale non contenga nomi di localita' diverse da quella dove l'acqua di sorgente viene utilizzata o che comunque inducano in errore circa il luogo di utilizzazione; d) alla stessa acqua di sorgente non siano attribuite designazioni commerciali diverse. 3. Sulle etichette non sono ammesse diciture indicanti la superiorita' dell'acqua di sorgente rispetto ad altre acque o affermazioni che abbiano scopo pubblicitario. 4. Con decreto del Ministro della sanita', da adottarsi di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono adeguate le disposizioni tecniche contenute nel presente articolo alle direttive adottate in materia in sede comunitaria. 5. Sulle etichette possono essere riportati i parametri chimici e chimicofisici caratteristici dell'acqua di sorgente, indicando la data in cui sono state eseguite le analisi.
Note all'art. 8: - Il D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 109, reca: "Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari". L'art. 13, comma 6, lettera a), del suddetto decreto legislativo cosi' recita: "6. L'indicazione del lotto non e' richiesta: a) quando il termine minimo di conservazione o la data di scadenza figurano con la menzione almeno del giorno e del mese". - La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca: "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari". Si riporta il testo dell'art. 20: "Art. 20 (Adeguamenti tecnici). - 1. Con decreti dei Ministri interessati sara' data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunita' economica europea per le parti in cui modifichino modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunita' economica europea gia' recepite nell'ordinamento nazionale. 2. I Ministri interessati danno immediata comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, al Ministro degli affari esteri ed al Parlamento".