Art. 8. 
                          E t i c h e t t e 
 
  1. Sulle etichette o sui recipienti delle acque di sorgente  devono
essere riportate le seguenti indicazioni: 
    a) "acqua di sorgente" seguito  dal  nome  della  sorgente  e  da
quello della localita' di utilizzazione della stessa; 
    b) il volume nominale; 
    c) il titolare del provvedimento di cui all'articolo 3; 
    d) il termine minimo di conservazione; 
    e)  la  dicitura  di  identificazione  del  lotto,  salvo  quanto
previsto  all'articolo  13,  comma  6,  lettera   a),   del   decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109; 
    f)  informazioni  circa  gli   eventuali   trattamenti   di   cui
all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d); 
    g) la dicitura "con aggiunta di anidride carbonica" o il  termine
"gassata" qualora sia stata aggiunta anidride carbonica. 
  2.  Sulle  etichette  puo'  essere   riportata   una   designazione
commerciale diversa dal nome della sorgente, a condizione che: 
    a) il nome della sorgente sia riportato con caratteri di  altezza
e larghezza almeno pari ad una volta e mezzo il carattere piu' grande
utilizzato per l'indicazione della designazione commerciale; 
    b) se detta designazione commerciale  e'  diversa  dal  nome  del
luogo di utilizzazione dell'acqua di sorgente, anche il nome di  tale
luogo sia riportato con caratteri di altezza e larghezza almeno  pari
ad una  volta  e  mezzo  il  carattere  piu'  grande  utilizzato  per
l'indicazione della designazione commerciale; 
    c) la designazione commerciale non  contenga  nomi  di  localita'
diverse da quella dove l'acqua di sorgente  viene  utilizzata  o  che
comunque inducano in errore circa il luogo di utilizzazione; 
    d)  alla  stessa  acqua  di   sorgente   non   siano   attribuite
designazioni commerciali diverse. 
  3.  Sulle  etichette  non  sono  ammesse  diciture   indicanti   la
superiorita'  dell'acqua  di  sorgente  rispetto  ad  altre  acque  o
affermazioni che abbiano scopo pubblicitario. 
  4. Con decreto del Ministro della sanita', da adottarsi di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  ai
sensi dell'articolo 20 della legge  16  aprile  1987,  n.  183,  sono
adeguate le disposizioni tecniche  contenute  nel  presente  articolo
alle direttive adottate in materia in sede comunitaria. 
  5. Sulle etichette possono essere riportati i parametri  chimici  e
chimicofisici caratteristici dell'acqua  di  sorgente,  indicando  la
data in cui sono state eseguite le analisi. 
 
            Note all'art. 8: 
            - Il D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 109, reca: 
          "Attuazione  delle  direttive   89/395/CEE   e   89/396/CEE
          concernenti  l'etichettatura,   la   presentazione   e   la
          pubblicita' dei prodotti alimentari". L'art. 13,  comma  6,
          lettera a), del suddetto decreto legislativo cosi' recita: 
             "6. L'indicazione del lotto non e' richiesta: 
            a) quando il termine minimo di conservazione o la data 
          di scadenza figurano con la menzione almeno  del  giorno  e
          del mese". 
            - La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca: 
          "Coordinamento delle politiche  riguardanti  l'appartenenza
          dell'Italia   alle   Comunita'   europee   ed   adeguamento
          dell'ordinamento interno agli atti  normativi  comunitari".
          Si riporta il testo dell'art. 20: 
            "Art. 20 (Adeguamenti tecnici). - 1. Con decreti dei 
          Ministri interessati sara' data attuazione  alle  direttive
          che saranno emanate dalla Comunita' economica  europea  per
          le  parti  in  cui  modifichino   modalita'   esecutive   e
          caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive  della
          Comunita' economica europea gia' recepite  nell'ordinamento
          nazionale. 
            2. I Ministri interessati danno immediata 
          comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma
          1  al  Ministro  per  il  coordinamento   delle   politiche
          comunitarie,  al  Ministro  degli  affari  esteri   ed   al
          Parlamento".