IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in tema di termini di durata massima delle indagini preliminari riguardanti i delitti di strage commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il termine di durata massima delle indagini preliminari e' di quattro anni ove ricorra l'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale.