IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di  emanare
disposizioni  in tema  di termini  di durata  massima delle  indagini
preliminari riguardanti  i delitti  di strage  commessi anteriormente
alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 24 settembre 1999;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro della giustizia;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. Nei procedimenti penali in corso  alla data di entrata in vigore
del presente decreto, aventi ad oggetto  i reati di cui agli articoli
285  e 422  del codice  penale, commessi  anteriormente alla  data di
entrata  in vigore  del  codice di  procedura  penale, approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il
termine di  durata massima delle  indagini preliminari e'  di quattro
anni  ove ricorra  l'ipotesi  di  cui alla  lettera  b)  del comma  2
dell'articolo 407 del codice di procedura penale.