Art. 2. Base imponibile 1. La base imponibile delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dell'articolo 1 e' costituita dalla differenza tra il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggio e turismo e i costi sostenuti dalla stessa per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore, al lordo della relativa imposta. 2. Non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa ai costi di cui al comma 1. 3. Ai fini del calcolo della base imponibile relativa alle operazioni di cui al comma 5 dell'articolo 1, la quota parte del corrispettivo soggetta all'imposta e' determinata in base al rapporto tra i costi sostenuti dall'agenzia per le operazioni effettuate da terzi all'interno della Unione europea a diretto vantaggio del viaggiatore e l'importo complessivo dei costi medesimi relativi ad operazioni effettuate da terzi all'interno e al di fuori della medesima Unione. 4. Il rapporto di cui al comma 3 si determina, provvisoriamente, sulla base dei dati relativi alle liquidazioni periodiche dell'imposta e, definitivamente, sulla base di quelli da riportare nella dichiarazione annuale. 5. Agli effetti dei commi 1 e 3, la prestazione di trasporto eseguita da un terzo, parte all'interno e parte al di fuori della Unione europea, s'intende effettuata all'interno o al di fuori della Unione stessa in ragione delle rispettive distanze chilometriche percorse. 6. Ove al viaggiatore non siano rese nel territorio dell'Unione europea altre prestazioni oltre quella del trasporto, alla prestazione dell'agenzia si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 4; si applicano, invece, le disposizioni del comma 1 dell'articolo 1 se, fuori dal territorio della predetta Unione, non siano rese altre prestazioni oltre quella del trasporto. 7. Le agenzie di viaggio e turismo che effettuano le prestazioni disciplinate dal presente regolamento non possono avvalersi dei benefici previsti dall'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Nota all'art. 2: - L'art. 9 del gia' citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e' riportato in nota all'art. 1.