Art. 2.
                           Base imponibile
  1. La base imponibile delle prestazioni  di servizi di cui al comma
1 dell'articolo 1 e' costituita dalla differenza tra il corrispettivo
dovuto all'agenzia  di viaggio  e turismo e  i costi  sostenuti dalla
stessa per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore, al lordo della relativa
imposta.
  2. Non e' ammessa in detrazione  l'imposta relativa ai costi di cui
al comma 1.
  3.  Ai  fini  del  calcolo  della  base  imponibile  relativa  alle
operazioni di  cui al  comma 5  dell'articolo 1,  la quota  parte del
corrispettivo soggetta all'imposta e' determinata in base al rapporto
tra i  costi sostenuti dall'agenzia  per le operazioni  effettuate da
terzi  all'interno  della  Unione  europea a  diretto  vantaggio  del
viaggiatore e  l'importo complessivo  dei costi medesimi  relativi ad
operazioni  effettuate  da terzi  all'interno  e  al di  fuori  della
medesima Unione.
  4. Il  rapporto di cui  al comma 3 si  determina, provvisoriamente,
sulla   base  dei   dati   relativi   alle  liquidazioni   periodiche
dell'imposta e,  definitivamente, sulla  base di quelli  da riportare
nella dichiarazione annuale.
  5.  Agli effetti  dei  commi 1  e 3,  la  prestazione di  trasporto
eseguita da  un terzo, parte  all'interno e  parte al di  fuori della
Unione europea, s'intende effettuata all'interno  o al di fuori della
Unione  stessa in  ragione  delle  rispettive distanze  chilometriche
percorse.
  6. Ove  al viaggiatore  non siano  rese nel  territorio dell'Unione
europea   altre  prestazioni   oltre  quella   del  trasporto,   alla
prestazione dell'agenzia  si applicano le  disposizioni dell'articolo
1,  comma  4; si  applicano,  invece,  le  disposizioni del  comma  1
dell'articolo 1 se,  fuori dal territorio della  predetta Unione, non
siano rese altre prestazioni oltre quella del trasporto.
  7. Le  agenzie di viaggio  e turismo che effettuano  le prestazioni
disciplinate  dal  presente  regolamento non  possono  avvalersi  dei
benefici  previsti dall'articolo  9, secondo  comma, del  decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
 
           Nota all'art. 2:
            -    L'art. 9  del gia'  citato D.P.R.  26 ottobre  1972,
          n.  633, e' riportato in nota all'art. 1.