Art. 3.
                     Agenzie che agiscono in nome
                         e per conto proprio
  1. Per le  prestazioni rese dalle agenzie di viaggio  e turismo che
agiscono in nome e per  conto proprio, relative a pacchetti turistici
organizzati da altri soggetti, per le prestazioni dei mandatari senza
rappresentanza,  nonche' per  le  prestazioni rese  dalle agenzie  di
viaggio e  turismo di cui al  comma 3, dell'articolo 1,  l'imposta si
applica sulla differenza, al netto  del tributo, tra il corrispettivo
dovuto  all'agenzia di  viaggio e  turismo ed  il costo  del servizio
turistico, comprensivi dell'imposta.
  2. Per  le prestazioni  di cui al  comma 1 eseguite  in tutto  o in
parte  fuori  della Unione  europea,  si  applicano  i  commi 4  e  5
dell'articolo 1.