Art. 3. Agenzie che agiscono in nome e per conto proprio 1. Per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto proprio, relative a pacchetti turistici organizzati da altri soggetti, per le prestazioni dei mandatari senza rappresentanza, nonche' per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo di cui al comma 3, dell'articolo 1, l'imposta si applica sulla differenza, al netto del tributo, tra il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggio e turismo ed il costo del servizio turistico, comprensivi dell'imposta. 2. Per le prestazioni di cui al comma 1 eseguite in tutto o in parte fuori della Unione europea, si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 1.