Art. 4.
                    Fatturazione delle operazioni
  1. Per  le prestazioni di  servizi di cui al  presente regolamento,
deve essere emessa la fattura di  cui all'articolo 21 del decreto del
Presidente della Repubblica  26 ottobre 1972, n.  633, senza separata
indicazione  dell'imposta. La  fattura deve  essere emessa,  ai sensi
dell'articolo  1,  comma  6,  non  oltre  il  momento  del  pagamento
integrale  del   corrispettivo  o  dell'inizio  del   viaggio  o  del
soggiorno,  se  antecedente.  La fattura  deve  contenere  l'espressa
indicazione  che trattasi  di operazione  per la  quale l'imposta  e'
stata  assolta ai  sensi del  presente regolamento  e che  la fattura
stessa  non costituisce  titolo  per la  detrazione dell'imposta.  La
fattura  puo' essere  spedita  anche  tramite strumenti  informatici,
telematici o telefax.
  2.  Se le  prestazioni  sono effettuate  tramite intermediario,  la
fattura  puo' essere  emessa entro  il  mese successivo  a quello  di
effettuazione della prestazione, e  puo' essere domiciliata presso lo
stesso intermediario.
  3. La  fattura di  cui al  comma 2, non  deve essere  consegnata al
viaggiatore  se  l'intermediario, prima  di  riceverla,  ha emesso  a
richiesta dello  stesso, nei  termini e  con le  modalita' di  cui al
comma 1, una fattura o altro documento equipollente. In tale caso, il
secondo esemplare  della fattura o del  documento equipollente emesso
dall'intermediario  deve essere  conservato  dal medesimo  unitamente
all'originale della fattura dell'agenzia organizzatrice.
  4.  Se  le  prestazioni  sono effettuate  tramite  mandatari  senza
rappresentanza, la  fattura di cui al  comma 1 deve essere  emessa ai
sensi  di  quanto disposto  dagli  articoli  3, terzo  comma,  ultimo
periodo, e 13, secondo comma,  lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  5.  Se  le  prestazioni  sono effettuate  tramite  mandatari  senza
rappresentanza ovvero  tramite soggetti  che agiscono  in nome  e per
conto proprio, nella fattura emessa  nei loro confronti dalle agenzie
di  viaggio   e  turismo   organizzatrice  devono   essere  indicati,
distintamente, i corrispettivi delle  prestazioni rese nel territorio
dell'Unione europea e di quelle rese al di fuori di essa.
 
           Note all'art. 4:
            -  Il  testo  dell'art.  21  del    gia' citato D.P.R. 26
          ottobre 1972, n.  633, e' il seguente:
            "Art. 21 (Fatturazione delle operazioni). - Per  ciascuna
          operazione imponibile deve essere emessa una fattura, anche
          sotto  forma  di nota, conto, parcella e simili. La fattura
          si ha per emessa all'atto della sua consegna  o  spedizione
          all'altra parte.
            La  fattura    deve  essere datata   e numerata in ordine
          progressivo e deve ottenere le seguenti indicazioni:
            1) ditta,  denominazione o  ragione sociale, residenza  o
          domicilio   dei   soggetti      fra   cui   e'   effettuata
          l'operazione,    nonche'    ubicazione   della      stabile
          organizzazione   per i   non residenti    e,  relativamente
          all'emittente,  numero    di partita Iva.  Se non si tratta
          di imprese, societa'  o  enti  devono  essere indicati,  in
          luogo    della   ditta, denominazione o ragione sociale, il
          nome e il cognome;
            2) natura,   qualita' e    quantita'  dei  beni    e  dei
          servizi formanti oggetto dell'operazione;
            3)  corrispettivi   ed altri  dati per  la determinazione
          della base imponibile, compreso   il valore  normale    dei
          beni  ceduti  a   titolo di sconto, premio o abbuono di cui
          all'art. 15, n. 2);
            4)  valore normale  degli altri  beni  ceduti a    titolo
          di  sconto, premio o abbuono;
            5) aliquota e ammontare  dell'imposta, con arrotondamento
          alla lira delle frazioni inferiori.
            Se   l'operazione   o   le  operazioni cui  si  riferisce
          la  fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta
          con aliquote diverse, gli  elementi e  i dati  di cui    ai
          nn.  2),    3) e   5) devono  essere indicati distintamente
          secondo l'aliquota applicabile.
            La fattura deve essere emessa in  duplice  esemplare  dal
          soggetto  che  effettua la   cessione o la  prestazione, al
          momento  di effettuazione dell'operazione   determinata   a
          norma   dell'art.  6  ed  uno  degli esemplari deve  essere
          consegnato  o  spedito all'altra parte.  Per le cessioni di
          beni la cui consegna o spedizione risulti da  documento  di
          trasporto  o  da  altro  documento  idoneo a identificare i
          soggetti tra i quali  e'   effettuata   l'operazione     ed
          avente    le   caratteristiche determinate con decreto  del
          Ministro delle finanze,   la  fattura  puo'  essere  emessa
          entro    il  giorno  15 del mese successivo  a quello della
          consegna o spedizione e deve contenere anche  l'indicazione
          della  data  e del numero dei documenti stessi. In tal caso
          puo' essere emessa  una  sola  fattura  per    le  cessioni
          effettuate  nel  corso  di    un  mese solare fra le stesse
          parti. In deroga a quanto disposto nel secondo periodo,  in
          relazione      a     motivate       esigenze    e    previa
          autorizzazione   del Ministro,  la    fattura  puo'  essere
          emessa  entro il mese  successivo a quello  della  consegna
          o   spedizione dei   beni   limitatamente    alle  cessioni
          effettuate  a terzi  dal  cessionario  per il  tramite  del
          proprio cedente. Con lo stesso  decreto sono determinate le
          modalita'  per  la  tenuta  e la conservazione dei predetti
          documenti.
            Nelle ipotesi  di cui al terzo   comma  dell'art.  17  la
          fattura  deve essere   emessa,   in   unico  esemplare, dal
          soggetto  che  riceve  la cessione o la prestazione.
            La fattura  deve essere emessa   anche  per  le  cessioni
          non  soggette  all'imposta a norma dell'art. 2, lettera l),
          per  le  cessioni  relative  a    beni  in    transito    o
          depositati in  luoghi  soggetti a  vigilanza doganale,  non
          imponibili    a   norma del   secondo   comma dell'art.  7,
          nonche' per le   operazioni  non  imponibili  di  cui  agli
          articoli  8,  8-  bis, 9   e 38-quater e  per le operazioni
          esenti di cui  all'art. 10, tranne quelle  indicate  al  n.
          6).    In questi casi la fattura, in luogo dell'indicazione
          dell'ammontare        dell'imposta       deve        recare
          l'annotazione    che    si   tratta   di   operazione   non
          soggetta   o   non imponibile o  esente  con  l'indicazione
          della relativa norma.
            Se  viene  emessa  fattura  per  operazioni  inesistenti,
          ovvero se nella fattura i corrispettivi  delle operazioni o
          le  imposte relative sono indicati in  misura  superiore  a
          quella  reale,  l'imposta  e' dovuta per l'intero ammontare
          indicato o corrispondente alle  indicazioni della fattura.
            Le spese di emissione della  fattura  e  dei  conseguenti
          adempimenti e formalita'  non  possono  formare  oggetto di
          addebito  a  qualsiasi titolo".
            -  Si    riporta il testo  dell'art. 3,  terzo comma, del
          gia' citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633:
            "Le  prestazioni  indicate nei  commi  primo   e  secondo
          sempreche'  l'imposta afferente   agli acquisti  di beni  e
          servizi   relativi alla  loro  esecuzione  sia  detraibile,
          costituiscono  per  ogni  operazione  di valore superiore a
          lire  cinquantamila  prestazioni  di   servizi   anche   se
          effettuate    per    l'uso    personale       o   familiare
          dell'imprenditore, ovvero a  titolo   gratuito  per   altre
          finalita'      estranee    all'esercizio dell'impresa,   ad
          esclusione      delle    somministrazioni    nelle    mense
          aziendali  e   delle prestazioni   di trasporto, didattiche
          educative e ricreative, di assistenza sociale e  sanitaria,
          a   favore   del  personale  dipendente,     nonche'  delle
          operazioni  di    divulgazione  pubblicitaria  svolte     a
          beneficio   delle    attivita'  istituzionali  di   enti  e
          associazioni che senza scopo di lucro perseguono  finalita'
          educative,  culturali,    sportive,    religiose   e     di
          assistenza   e   solidarieta'  sociale,    nonche'    delle
          organizzazioni  non    lucrative    di    utilita'  sociale
          (ONLUS),   e       delle   diffusioni       di    messaggi,
          rappresentazioni immagini   o  comunicazioni   di  pubblico
          interesse  richieste   o patrocinate dallo Stato o da  enti
          pubblici.  Le  assegnazioni  indicate al n. 6)  dell'art. 2
          sono considerate prestazioni  di servizi quando  hanno  per
          oggetto  cessioni, concessioni o licenze di cui  ai nn. 1),
          2)    e  5)   del   comma precedente.   Le prestazioni   di
          servizi rese   o  ricevute      dai    mandatari      senza
          rappresentanza    sono  considerate prestazioni  di servizi
          anche  nei  rapporti tra  il  mandante e  il mandatario".
            - Si riporta il  testo  dell'art.    13,  secondo  comma,
          lettera b), del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633:
            "   b)   per  i  passaggi  di  beni  dal  committente  al
          commissionario o dal commissionario al committente, di  cui
          al  n.  3)  dell'art.  2,  rispetti-  vamente dal prezzo di
          vendita  pattuito  dal  commissionario,   diminuito   della
          provvigione,    e    dal    prezzo  di   acquisto  pattuito
          dal commissionario, aumentato  della provvigione;   per  le
          prestazioni  di servizi rese o ricevute dai mandatari senza
          rappresentanza,  di  cui  al  terzo  comma   dell'art.   3,
          rispettivamente    dal  prezzo  di  fornitura  del servizio
          pattuito dal mandatario,   diminuito della  provvigione,  e
          dal  prezzo  di    acquisto  del    servizio  ricevuto  dal
          mandatario, aumentato della provvigione;".