Art. 5.
                    Registrazione delle operazioni
  1.  I  corrispettivi  relativi alle  prestazioni  effettuate  dalle
agenzie di  viaggio e turismo, rientranti  nella disciplina stabilita
dal presente  regolamento, debbono essere annotati  distintamente nel
registro  di cui  all'articolo 24  del decreto  del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre  1972, n. 633, o in apposito  registro tenuto a
norma  del successivo  articolo 39,  a seconda  che si  riferiscano a
prestazioni eseguite all'interno  o al di fuori  della Unione europea
ovvero  parte  all'interno   e  parte  al  di   fuori  della  Unione.
L'annotazione,  relativamente alle  operazioni effettuate  in ciascun
giorno, deve essere eseguita entro il mese successivo a quello in cui
le operazioni stesse sono state  effettuate, anche agli effetti delle
liquidazioni  periodiche di  cui all'articolo  6, da  riportare nelle
dichiarazioni  periodiche  di cui  al  decreto  del Presidente  della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.
  2.  Le fatture  e gli  altri documenti  di acquisto  debbono essere
distintamente  annotati  nel  registro  di cui  all'articolo  25  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o in
apposito  registro  tenuto  a  norma dell'articolo  39  dello  stesso
decreto, a seconda che le  relative cessioni e prestazioni effettuate
da  terzi a  diretto  vantaggio del  viaggiatore  siano dai  medesimi
eseguite all'interno o al di fuori della Unione europea, ovvero parte
all'interno e parte al di fuori dell'Unione stessa.
  3. Se  l'agenzia effettua anche  le prestazioni  di cui al  comma 5
dell'articolo 1, i relativi costi vanno annotati, distinguendo quelli
che riguardano cessioni e prestazioni di terzi effettuate all'interno
della Unione europea  da quelli relativi a cessioni  e prestazioni di
terzi effettuate al di fuori dell'Unione stessa.
 
           Note all'art. 5:
            -  Il  testo  dell'art.  24  del    gia' citato D.P.R. 26
          ottobre 1972, n.  633, e' il seguente:
            "Art.   24 (Registrazione    dei  corrispettivi).    -  I
          commercianti  al minuto   e gli  altri contribuenti  di cui
          all'art. 22,  in luogo  di quanto  stabilito  nell'articolo
          precedente,   possono   annotare   in apposito    registro,
          relativamente     alle   operazioni  effettuate  in ciascun
          giorno,  l'ammontare   globale   dei  corrispettivi   delle
          operazioni   imponibili  e    delle    relative    imposte,
          distinto      secondo   l'aliquota   applicabile,   nonche'
          l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni  non
          imponibili  di    cui  all'art.  21,  sesto      comma   e,
          distintamente,   all'art.     38-quater  e    quello  delle
          operazioni esenti ivi indicate. L'annotazione deve   essere
          eseguita,  con riferimento al giorno  in cui  le operazioni
          sono effettuate,  entro il  giorno non festivo successivo.
            Nella determinazione   dell'ammontare  giornaliero    dei
          corrispettivi   devono    essere    computati    anche    i
          corrispettivi  delle  operazioni effettuate  con  emissione
          di    fattura,  comprese   quelle relative   ad immobili  e
          beni  strumentali  e quelle  indicate   nel   terzo   comma
          dell'art. 17, includendo nel corrispettivo anche l'imposta.
            Per  determinate categorie di commercianti al minuto, che
          effettuano promiscuamente la  vendita di beni  soggetti  ad
          aliquote  d'im- posta diverse, il  Ministro per le  finanze
          puo' consentire,  stabilendo le modalita da  osservare, che
          la   registrazione    dei  corrispettivi  delle  operazioni
          imponibili sia fatta senza  distinzione per aliquote e  che
          la    rlpartizione    dell'ammontare    dei   corrispettivi
          ai   fini dell'applicazione   delle diverse   aliquote  sia
          fatta in  proporzione degli acquisti.
            I commercianti  al minuto che tengono  il registro di cui
          al  primo  comma    in luogo   diverso da   quello   in cui
          svolgono l'attivita'    di  vendita  devono    eseguire  le
          annotazioni  prescritte  nel   primo comma, nei termini ivi
          indicati, anche in un  registro  di  prima  nota  tenuto  e
          conservato  nel  luogo o  in  ciascuno  dei  luoghi in  cui
          svolgono  l'attivita'   di vendita.  Le  relative modalita'
          sono stabilite  con decreto del Ministro delle finanze".
            - Il testo dell'art.  39  del    gia'  citato  D.P.R.  26
          ottobre 1972, n.  633, e' il seguente:
            "Art.  39  (Tenuta  e  conservazione  dei  registri e dei
          documenti). - I registri  previsti  dal  presente  decreto,
          compresi  i  bollettari  di  cui all'art. 32, devono essere
          numerati e bollati  ai  sensi  dell'art.  2215  del  codice
          civile,  in esenzione dai tributi di bollo e di concessione
          governativa  e devono  essere  tenuti a   norma   dell'art.
          2219    dello stesso codice. La numerazione e  la bollatura
          possono essere eseguite anche  dall'ufficio    dell'imposta
          sul   valore aggiunto  o dall'ufficio del  registro.  Se la
          numerazione  e  la  bollatura non  sono   state  effettuate
          dall'ufficio   dell'imposta sul valore  aggiunto competente
          l'ufficio o  il notaio che   le ha    eseguite  deve  entro
          trenta   giorni   darne      comunicazione      all'ufficio
          dell'imposta sul  valore  aggiunto competente.  E'  ammesso
          l'impiego  di schedari  a   fogli   mobili   o tabulati  di
          macchine  elettrocontabili  secondo   modalita' previamente
          approvate     dall'Amministrazione      finanziaria      su
          richiesta   del contribuente.
            I   contribuenti   hanno   facolta'  di  sottoporre  alla
          numerazione  e  alla  bollatura    un      solo    registro
          destinato    a    tutte   le   annotazioni prescritte dagli
          articoli 23, 24 e    25,  a  condizione  che  nei  registri
          previsti   da   tali   articoli   siano    indic  ati,  per
          ogni  singola annotazione, i numeri della  pagina  e  della
          riga  della corrispondente, annotazione nell'unico registro
          numerato e bollato.
            I  registri, i  bollettari, gli  schedari e   i  tabulati
          nonche'  le  fatture,   le bollette   doganali e  gli altri
          documenti previsti   dal presente decreto    devono  essere
          conservati     a  norma  dell'art.    22  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".
            - Il D.P.R. 23 marzo 1998, n.  100  "Regolamento  recante
          norme  per  la semplificazione    e  la   razionalizzazione
          di     alcuni   adempimenti contabili   in    materia    di
          imposta  sul   valore   aggiunto,   ai   sensi dell'art. 3,
          comma  136,  della   legge 23   dicembre 1996, n.  662", e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88.
            - Il testo dell'art.  25  del    gia'  citato  D.P.R.  26
          ottobre 1972, n.  633, e' il seguente:
            "Art.    25  (Registrazione    degli  acquisti).    -  Il
          contribuente deve numerare    in  ordine    progressivo  le
          fatture  e    le  bollette   doganali relative ai beni e ai
          servizi    acquistati    o    importati     nell'esercizio,
          dell'impresa, arte o professione, comprese  quelle emesse a
          norma del terzo  comma  dell'art. 17  e  deve  annotarle in
          apposito      registro   anteriormente   alla  liquidazione
          periodica, ovvero alla dichiarazione annuale,  nella  quale
          e'  esercitato  il diritto   alla detrazione della relativa
          imposta.
            Dalla  registrazione  devono  risultare  la data    della
          fattura    o bolletta,   il   numero  progressivo  ad  essa
          attribuito,  la  ditta, denominazione o ragione sociale del
          cedente del bene o prestatore del servi- zio,    ovvero  il
          nome   e cognome se  non si tratta  di imprese, societa'  o
          enti,  nonche'    l'ammontare  imponibile   e   l'ammontare
          dell'imposta distinti secondo l'aliquota.
            Per le fatture relative alle  operazioni non imponibili o
          esenti di cui  al sesto  comma dell'art.  21 devono  essere
          indicati,   in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo
          di inapplicabilita' di essa e la relativa norma.
            La  disposizione   del comma   precedente   si    applica
          anche    per    le  fatture  relative    a  prestazioni  di
          trasporto e per  quelle pervenute tramite  spedizionieri  o
          agenzie di viaggi, quale ne sia l'importo".