Art. 6.
                      Liquidazioni e versamenti
  1. L'imposta da  liquidare e versare periodicamente  ai sensi degli
articoli  27 e  33 del  decreto  del Presidente  della Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e' calcolata con le seguenti modalita':
  a)  dall'ammontare  dei   corrispettivi  relativi  alle  operazioni
imponibili  diventate   esigibili  nel  mese  precedente   si  deduce
l'ammontare dei costi al  lordo dell'imposta, registrati nello stesso
periodo,  relativi  a  cessioni  di beni  e  prestazioni  di  servizi
effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore dell'agenzia,
all'interno della Unione europea. Per  l'agenzia di viaggio e turismo
che agisce  in nome  e per  conto proprio e  per il  mandatario senza
rappresentanza, l'importo da dedurre  e' costituito dal corrispettivo
relativo alle prestazioni effettuate all'interno della Unione europea
cosi' come indicato nella fattura di cui al comma 5 dell'articolo 4;
  b)  sulla  differenza  di  cui alla  lettera  a),  diminuita  della
percentuale di  cui all'articolo  27, quarto  comma, del  decreto del
Presidente  della Repubblica  26  ottobre 1972,  n.  633, si  applica
l'aliquota ordinaria;
  c) dall'ammontare  dell'imposta che ne  risulta, si detrae,  con le
limitazioni di cui  all'articolo 19-bis 1 del  decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972,  n. 633, e successive modificazioni
e   integrazioni,   l'ammontare   dell'imposta   assolta   o   dovuta
dall'agenzia o ad essa addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai
beni ed  ai servizi,  diversi da  quelli forniti  da terzi  a diretto
vantaggio  del  viaggiatore,  importati o  acquistati  nell'esercizio
dell'impresa;
  d)  se  l'ammontare dei  costi  di  cui  alla lettera  a),  risulta
superiore  all'ammontare dei  corrispettivi relativi  alle operazioni
imponibili,  l'importo dell'eccedenza  e'  computato  in aumento  dei
costi registrati nel  mese o trimestre successivo.  Se tale eccedenza
risulta dalla dichiarazione annuale, il relativo importo e' computato
nelle liquidazioni periodiche relative all'anno successivo.
 
           Note all'art. 6:
            -  Il  testo  dell'art.  27  del    gia' citato D.P.R. 26
          ottobre 1972, n.  633, e' il seguente:
            "Art.  27 (Liquidazioni  e versamenti   mensili). -    Se
          dal      calcolo   risulta  una  differenza  a  favore  del
          contribuente,  il  relativo   importo   e'   computato   in
          detrazione nel mese successivo.
            Per   i    commercianti  al  minuto  e    per  gli  altri
          contribuenti  di cui all'art. 22  l'importo da   versare  a
          norma  del    secondo  comma,    o  da  riportare  al  mese
          successivo a  norma del terzo, e'  determinato  sulla  base
          dell'ammontare     complessivo     dell'imposta    relativa
          ai corrispettivi  delle operazioni  imponibili   registrate
          per  il  mese precedente ai sensi dell'art 24, diminuiti di
          una percentuale pari al 3,85    per  cento    per    quelle
          soggette    all'aliquota   del quattro   per cento, al 9,10
          per cento per quelle soggette  all'aliquota del  dieci  per
          cento,      al  13,80  per     cento  per  quelle  soggette
          all'aliquota del sedici per cento, al 16,65 per  cento  per
          quelle  soggette  all'aliquota del   venti per   cento.  In
          tutti  i casi  di  importi comprensivi  di imponibile e  di
          imposta,  la  quota  imponibile  puo'  essere  ottenuta, in
          alternativa  alla  diminuzione   delle  percentuali   sopra
          indicate, dividendo tali  importi per 104  quando l'imposta
          e'  del   quattro per cento,  per 110  quando l'imposta  e'
          del  dieci per  cento, per   116 quando  l'imposta  e'  del
          sedici  per  cento,  per 120 quando l'imposta e' del  venti
          per  cento,  moltiplicando  il  quoziente  per   cento   ed
          arrotondando  il  prodotto,  per  difetto    o per eccesso,
          all'unita' piu' prossima".
            - Il testo dell'art.  33  del    gia'  citato  D.P.R.  26
          ottobre 1972, n.  633, e' il seguente:
            "Art.  33    (Semplificazioni per i contribuenti   minori
          relative alle liquidazioni ed   ai versamenti).   - 1.    I
          contribuenti      che  nell'anno  solare  precedente  hanno
          realizzato   un   volume   d'affari   non    superiore    a
          trecentosessantamilioni    di lire   per le  imprese aventi
          per oggetto prestazioni di servizi e  per    gli  esercenti
          arti  e  professioni ovvero di  lire  un  miliardo  per  le
          imprese  aventi  per  oggetto  altre attivita',     possono
          optare,   dandone    comunicazione   all'ufficio competente
          nella  dichiarazione relativa all'anno  precedente,  ovvero
          nella dichiarazione di inizio attivita':
            a)  per    l'annotazione delle liquidazioni periodiche  e
          dei relativi versamenti entro il giorno  16    del  secondo
          mese  successivo  a  ciascuno  dei    primi tre   trimestri
          solari; qualora  l'imposta  non superi  il limite di   lire
          cinquantamila  il  versamento    dovra'  essere  effettuato
          insieme a quella dovuta per il trimestre successivo;
            b)  per il  versamento dell'imposta  dovuta  entro il  15
          marzo  di ciascun anno ovvero entro il    termine  previsto
          per  il  pagamento  delle somme    dovute  in    base  alla
          dichiarazione  unificata    annuale, maggiorando  le  somme
          da  versare  degli interessi,  nella misura dello 0,50  per
          cento  per ogni  mese o  frazione di  mese successivo  alla
          predetta data.
            2.  Nei  confronti  dei   contribuenti   che   esercitano
          contemporaneamente  prestazioni    di  servizi   ed   altre
          attivita'  e  non provvedono  alla distinta annotazione dei
          corrispettivi    resta    applicabile    il    limite    di
          trecentosessantamilioni di  lire relativamente  a tutte  le
          attivita' esercitate.
            3.  Per    i soggetti che esercitano  l'opzione di cui al
          comma 1, le somme  da  versare devono   essere   maggiorate
          degli  interessi  nella misura dell'l,50 per cento,  previa
          apposita annotazione nei registri di   cui   agli  articoli
          23   e  24.  L'opzione  ha effetto  a  partire dall'anno in
          cui  e' esercitata e fino a quando   non sia  revocata.  La
          revoca    deve    essere   comunicata   all'ufficio   nella
          dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso".
            - Il  testo dell'art. 19-bis  1 del   gia' citato  D.P.R.
          26 ottobre 1972, n. 633, e' il seguente:
            "Art.  19-bis 1 (Esclusione o  riduzione della detrazione
          per alcuni  beni  e    servizi).  -  1.  In    deroga  alle
          disposizioni di  cui all''art.  19:
            a)    l'imposta      relativa   all'acquisto     o   alla
          importazione  di aeromobili  e di  autoveicoli di  cui alla
          lettera e)   dell'allegata tabella B,    quale  ne  sia  la
          cilindrata,  e  dei relativi  componenti e ricambi, nonche'
          alle prestazioni di    servizi  di  cui  al    terzo  comma
          dell'art.    16   ed   a   quelle di   impiego,   custodia,
          manutenzione  e riparazione relative  ai beni stessi,    e'
          ammessa  in  detrazione    se  i  beni    formano   oggetto
          dell'attivita' propria  dell'impresa  o  sono destinati  ad
          essere    esclusivamente   utilizzati   come    strumentali
          nell'attivita'  propria    dell'impresa ed e'  in ogni caso
          esclusa per gli esercenti arti e professioni;
            b) l'imposta relativa all'acquisto   o alla  importazione
          degli  altri  beni elencati nell'allegata tabella B e delle
          navi ed imbarcazioni da diporto e dei relativi componenti e
          ricambi, nonche' alle prestazioni  di  servizi  di  cui  al
          terzo  comma dell'art. 16 ed a quelle di impiego, custodia,
          manutenzione e  riparazione  relative ai  beni stessi,   e'
          ammessa      in   detrazione     soltanto   se    i   beni,
          formano  oggetto dell'attivita' propria  dell'impresa ed e'
          in ogni caso  esclusa per gli esercenti arti e professioni;
            c)   l'imposta     relativa   all'acquisto      o    alla
          importazione     di  ciclomotori,  di    motocicli  e    di
          autovetture ed  autoveicoli indicati nell'art. 54,  lettere
          a)  e  c),  del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, non compresi
          nell'allegata tabella  B e non adibiti ad    uso  pubblico,
          che  non    formano    oggetto    dell'attivita'    propria
          dell'impresa,   e    dei  relativi  componenti  e  ricambi,
          nonche'  alle prestazioni di servizi di cui al  terzo comma
          dell'art.    16  ed    a  quelle  di    impiego,  custodia,
          manutenzione  e riparazione relative ai beni stessi, non e'
          ammessa  in  detrazione  salvo  che  per   gli   agenti   o
          rappresentanti di commercio;
            d)  l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di
          carburanti  e  lubrificanti  destinati  ad  autovetture   e
          veicoli,  aeromobili,  navi  e imbarcazioni da   diporto e'
          ammessa in  detrazione    se  e'    ammessa  in  detrazione
          l'imposta     relativa  all'acquisto,   all'importazione  o
          all'acquisizione    mediante    contratti    di   locazione
          finanziaria,     di  noleggio    e    simili    di    detti
          autovetture,  veicoli,  aeromobili  e natanti;
            e) salvo   che formino oggetto  dell'attivita'    propria
          dell'impresa,  non   e'  ammessa  in  detrazione  l'imposta
          relativa  a  prestazioni alberghiere, a somministrazioni di
          alimenti e bevande, con esclusione  delle  somministrazioni
          effettuate  nei  confronti dei datori di lavoro nei  locali
          dell'impresa  o  in locali  adibiti  a mensa    scolastica,
          aziendale    o   interaziendale   e delle  somministrazioni
          commesse  da imprese  che forniscono  servizi   sostitutivi
          di    mense  aziendali,    a  prestazioni di   trasporto di
          persone ed   al transito    stradale  delle  autovetture  e
          autoveicoli  di  cui  all'art.   54, lettere a) e   c), del
          D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
            f)  non  e'    ammessa in detrazione l'imposta   relativa
          all'acquisto o all'importazione di  alimenti e  bevande  ad
          eccezione di  quelli che formano   oggetto   dell'attivita'
          propria    dell'impresa   o   di somministrazione in  mense
          scolastiche,  aziendali  o     interaziendali  o   mediante
          distributori automatici collocati nei locali dell'impresa;
            g)          l'imposta         relativa      all'acquisto,
          all'importazione,   alle prestazioni di servizi  di cui  al
          terzo comma del  l'art. 16, nonche' alle spese di gestione,
          di    apparecchiature terminali per il servizio radiomobile
          pubblico  terrestre di comunicazioni soggette   alla  tassa
          sulle    concessioni   governative   di   cui all'art.   21
          della  tariffa allegata al decreto del  Presidente    della
          Repubblica  26  ottobre 1972, n. 641,  come sostituita  dal
          decreto del  Ministro delle   finanze 28  dicembre    1995,
          pubblicato    nella  Gazzetta   Ufficiale n.   303 del   30
          dicembre  1995, e'  ammessa in   detrazione   nella  misura
          del 50  per cento;
            h) non  e' ammessa in  detrazione l'imposta relativa alle
          spese  di  rappresentanza,  come  definite  ai  fini  delle
          imposte sul reddito;
            i) non e'  ammessa  in    detrazione  l'imposta  relativa
          all'acquisto  di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a
          destinazione  abitativa  ne'  quella     relativa      alla
          locazione    o alla   manutenzione,   recupero   o gestione
          degli stessi,  salvo  che  per le  imprese  che almeno  per
          oggetto    esclusivo   o     principale      dell'attivita'
          esercitata      la costruzione o la  rivendita dei predetti
          fabbricati  o delle predette porzioni.   La    disposizione
          non    si     applica   per   i   soggetti   che esercitano
          attivita' che  danno luogo ad operazioni esenti  di cui  al
          numero  8)  dell'art. 10 che  comportano la riduzione della
          percentuale di detrazione a norma dell'art. 19, comma 5,  e
          dell'art. 19-bis".