Art. 7.
           Fatturazione e registrazione delle prestazioni
                         di intermediazione
  1. Per  le prestazioni di intermediazione  relative alle operazioni
indicate nell'articolo 1, diverse  da quelle effettuate dai mandatari
senza rappresentanza, le agenzie  di viaggio e turismo organizzatrici
residenti nel territorio  dello Stato e le  stabili organizzazioni in
Italia   di  quelle   residenti  all'estero   emettono  una   fattura
riepilogativa  mensile  per  le  provvigioni  corrisposte  a  ciascun
intermediario   residente   nello   Stato  e   a   ciascuna   stabile
organizzazione   in  Italia   del   soggetto  residente   all'estero,
indipendentemente  dalla esistenza  di  un contratto  di mandato  con
rappresentanza.  La   fattura  deve  essere  emessa   entro  il  mese
successivo all'avvenuto pagamento delle provvigioni ed annotata entro
lo stesso mese  contemporaneamente nei registri di  cui agli articoli
23 e  25, o nell'apposito  registro tenuto a norma  dell'articolo 39,
del decreto del Presidente della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e ne dovra' essere inviata copia all'intermediario ai sensi e per gli
effetti previsti  dal primo comma, secondo  periodo, dell'articolo 21
del  citato decreto.  Analoga procedura  di fatturazione  puo' essere
applicata per  le prestazioni di  intermediazione rese da  agenzie di
viaggio  e  turismo nei  confronti  di  altre  agenzie di  viaggio  e
turismo.
  2. La fattura  di cui al comma 1 deve  indicare, separatamente, sia
le  provvigioni  soggette  all'imposta  sul valore  aggiunto  sia  le
provvigioni non soggette  ad imposta ai sensi  dell'articolo 9, primo
comma,  n. 7-bis),  del decreto  del Presidente  della Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633. Nella  fattura deve essere inoltre indicato che
la  stessa e'  emessa ai  sensi  dell'articolo 74-ter,  comma 8,  del
decreto del  Presidente della Repubblica  26 ottobre 1972, n.  633, e
successive modificazioni ed integrazioni.
  3. La  fattura e'  annotata dall'intermediario,  dal rappresentante
residente nello  Stato e dalla  stabile organizzazione in  Italia del
soggetto residente all'estero, nel registro di cui agli articoli 23 o
24 del  decreto del Presidente  della Repubblica 26 ottobre  1972, n.
633, o  nell'apposito registro  tenuto a  norma dell'articolo  39 del
medesimo  decreto,   con  riferimento   all'anno  d'imposta   cui  le
provvigioni  si riferiscono,  non oltre  il termine  di presentazione
della dichiarazione  annuale. L'annotazione  e' effettuata,  anche ai
sensi e  per gli effetti di  cui all'articolo 20 del  citato decreto,
senza  la  contabilizzazione  della  relativa  imposta  nel  caso  di
provvigioni soggette  ad IVA in  quanto inerenti a  servizi turistici
resi all'interno  dell'Unione europea, con l'indicazione  della norma
di  non imponibilita'  nel  caso di  provvigioni  inerenti a  servizi
turistici  resi al  di  fuori dell'Unione  europea.  La fattura  puo'
essere  inviata anche  tramite  strumenti  informatici, telematici  o
telefax.
  4. I  soggetti di cui  al comma 3 possono  effettuare l'annotazione
ivi  indicata  per  ciascuna  operazione senza  dovere  attendere  la
fattura  di cui  al comma  1, sulla  base dei  dati e  degli elementi
indicati  nei  documenti  contrattuali   e  nei  documenti  contabili
scambiati con l'agenzia organizzatrice.
 
           Note all'art. 7:
            -  Il  testo  dell'art.  23  del    gia' citato D.P.R. 26
          ottobre 1972, n.  633, e' il seguente:
            "Art.   23  (Registrazione    delle    fatture).  -    Il
          contribuente    deve  annotare  entro    quindici giorni le
          fatture  emesse, nell'ordine della loro numerazione  e  con
          riferimento  alla  data  della  loro emissione, in apposito
          registro. Le fatture di    cui  al  quarto  comma,  seconda
          parte,  dell'art.  21,  devono essere registrate   entro il
          termine di emissione e con riferimento al mese di  consegna
          o spedizione dei beni.
            Per  ciascuna  fattura  devono  essere indicati il numero
          progressivo e la data di emissione   di  essa,  l'ammontare
          imponibile   dell'operazione  o    delle    operazioni    e
          l'ammontare  dell'imposta,   distinti   secondo  l'aliquota
          applicata,  e la ditta, denominazione o ragione sociale del
          cessionario del   bene o del    committente  del  servizio,
          ovvero,  nelle ipotesi   di cui  al  terzo comma  dell'art.
          17,  del  cedente, o  del prestatore.
            Se l'altro  contraente non e'   un'impresa,  societa',  o
          ente  devono essere   indicati,   in   luogo   della ditta,
          denominazione   o   ragione sociale,   il   nome    e    il
          cognome.   Per   le  fatture  relative  alle operazioni non
          imponibili o esenti di cui  al  sesto  comma  dell'art.  21
          devono    essere  indicati,    in    luogo   dell'ammontare
          dell'imposta,  il titolo di inapplicabilita' di essa  e  la
          relativa norma.
            Nell'ipotesi  di  cui    al quinto comma dell'art. 6   le
          fatture emesse devono essere registrate anche  dal soggetto
          destinatario in apposito registro, bollato  e  numerato  ai
          sensi  dell'art.  39, secondo modalita' e termini stabiliti
          con apposito decreto ministeriale".
            - Gli articoli 24, 25 e 39   del gia'  citato  D.P.R.  26
          ottobre 1972, n. 633, sono riportati nelle note all'art. 5.
            -  L'art.   21 del  gia' citato  D.P.R. 26 ottobre  1972,
          n.  633, e' riportato nelle note all'art. 4.
            -  L'art. 9  del gia'  citato D.P.R.  26 ottobre    1972,
          n.  633, e' riportato all'art. 1.
            -  L'art. 74-ter del gia' citato  D.P.R. 26 ottobre 1972,
          n. 633, e' riportato nelle note alle premesse.
            - Il testo dell'art.  20  del    gia'  citato  D.P.R.  26
          ottobre 1972, n.  633, e' il seguente:
            "Art.  20  (Volume d'affari). -   Per volume d'affari del
          contribuente si intende   l'ammontare  complessivo    delle
          cessioni    di  beni   e delle prestazioni di servizi dallo
          stesso effettuate, registrate o soggette a    registrazione
          con    riferimento   a   un anno   solare   a norma   degli
          articoli 23 e 24, tenendo conto   delle variazioni  di  cui
          all'art.  26.    Non    concorrono  a   formare il   volume
          d'affari le   cessioni di   beni  ammortizzabili,  compresi
          quelli  indicati nell'art. 2425,  n. 3), del codice civile,
          nonche'  i passaggi di cui  all'ultimo comma dell'art.   36
          del presente decreto.
            L'ammontare   delle   singole   operazioni  registrate  o
          soggette  a registrazione,  ancorche' non   imponibili    o
          esenti,  e'    determinato  secondo le disposizioni   degli
          articoli 13, 14 e  15. I corrispettivi  delle    operazioni
          imponibili    registrati    a  norma    dell'art. 24   sono
          computati  al   netto   della   diminuzione prevista    nel
          quarto  comma dell'art. 27".