Art. 7. Fatturazione e registrazione delle prestazioni di intermediazione 1. Per le prestazioni di intermediazione relative alle operazioni indicate nell'articolo 1, diverse da quelle effettuate dai mandatari senza rappresentanza, le agenzie di viaggio e turismo organizzatrici residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni in Italia di quelle residenti all'estero emettono una fattura riepilogativa mensile per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario residente nello Stato e a ciascuna stabile organizzazione in Italia del soggetto residente all'estero, indipendentemente dalla esistenza di un contratto di mandato con rappresentanza. La fattura deve essere emessa entro il mese successivo all'avvenuto pagamento delle provvigioni ed annotata entro lo stesso mese contemporaneamente nei registri di cui agli articoli 23 e 25, o nell'apposito registro tenuto a norma dell'articolo 39, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ne dovra' essere inviata copia all'intermediario ai sensi e per gli effetti previsti dal primo comma, secondo periodo, dell'articolo 21 del citato decreto. Analoga procedura di fatturazione puo' essere applicata per le prestazioni di intermediazione rese da agenzie di viaggio e turismo nei confronti di altre agenzie di viaggio e turismo. 2. La fattura di cui al comma 1 deve indicare, separatamente, sia le provvigioni soggette all'imposta sul valore aggiunto sia le provvigioni non soggette ad imposta ai sensi dell'articolo 9, primo comma, n. 7-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Nella fattura deve essere inoltre indicato che la stessa e' emessa ai sensi dell'articolo 74-ter, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. La fattura e' annotata dall'intermediario, dal rappresentante residente nello Stato e dalla stabile organizzazione in Italia del soggetto residente all'estero, nel registro di cui agli articoli 23 o 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o nell'apposito registro tenuto a norma dell'articolo 39 del medesimo decreto, con riferimento all'anno d'imposta cui le provvigioni si riferiscono, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale. L'annotazione e' effettuata, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20 del citato decreto, senza la contabilizzazione della relativa imposta nel caso di provvigioni soggette ad IVA in quanto inerenti a servizi turistici resi all'interno dell'Unione europea, con l'indicazione della norma di non imponibilita' nel caso di provvigioni inerenti a servizi turistici resi al di fuori dell'Unione europea. La fattura puo' essere inviata anche tramite strumenti informatici, telematici o telefax. 4. I soggetti di cui al comma 3 possono effettuare l'annotazione ivi indicata per ciascuna operazione senza dovere attendere la fattura di cui al comma 1, sulla base dei dati e degli elementi indicati nei documenti contrattuali e nei documenti contabili scambiati con l'agenzia organizzatrice.
Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 23 del gia' citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e' il seguente: "Art. 23 (Registrazione delle fatture). - Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro. Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte, dell'art. 21, devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni. Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17, del cedente, o del prestatore. Se l'altro contraente non e' un'impresa, societa', o ente devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilita' di essa e la relativa norma. Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 6 le fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto destinatario in apposito registro, bollato e numerato ai sensi dell'art. 39, secondo modalita' e termini stabiliti con apposito decreto ministeriale". - Gli articoli 24, 25 e 39 del gia' citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono riportati nelle note all'art. 5. - L'art. 21 del gia' citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e' riportato nelle note all'art. 4. - L'art. 9 del gia' citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e' riportato all'art. 1. - L'art. 74-ter del gia' citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e' riportato nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 20 del gia' citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e' il seguente: "Art. 20 (Volume d'affari). - Per volume d'affari del contribuente si intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli articoli 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26. Non concorrono a formare il volume d'affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'art. 2425, n. 3), del codice civile, nonche' i passaggi di cui all'ultimo comma dell'art. 36 del presente decreto. L'ammontare delle singole operazioni registrate o soggette a registrazione, ancorche' non imponibili o esenti, e' determinato secondo le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15. I corrispettivi delle operazioni imponibili registrati a norma dell'art. 24 sono computati al netto della diminuzione prevista nel quarto comma dell'art. 27".