IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           di concerto con
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'articolo  5 del  decreto-legge  1  ottobre 1996,  n.  510,
convertito, con modificazioni, dalla legge  28 novembre 1996, n. 608,
come modificato dall'articolo 23 della  legge 24 giugno 1997, n. 196,
e dall'articolo 75 della legge 23  dicembre 1998, n. 448, che prevede
disposizioni in  materia di contratti di  riallineamento retributivo,
al fine di  salvaguardare i livelli occupazionali e  di consentire la
regolarizzazione retributiva  e contributiva per le  imprese operanti
nei territori di  cui alle zone di cui all'articolo  92, paragrafo 3,
lettera  a),  del Trattato  istitutivo  della  Comunita' europea,  ad
eccezione di quelle appartenenti ai settori disciplinati dal Trattato
CECA,   delle    costruzioni   navali,   delle    fibre   sintetiche,
automobilistico e dell'edilizia;
  Visto il comma  4 dell'articolo 75 della legge n.  448 del 1998 che
prevede che l'efficacia  delle misure di cui allo  stesso articolo 75
e'  subordinata all'autorizzazione  ed ai  vincoli della  Commissione
delle Comunita'  europee ai  sensi degli articoli  92 e  seguenti del
Trattato della Comunita' europea;
  Vista l'autorizzazione  prevista dal menzionato articolo  75, comma
4,  resa  dalla Commissione  delle  Comunita'  europee con  decisione
N545/98, n. 36212 del 3 marzo 1999;
  Visto  in particolare  il comma  3-bis  del citato  articolo 5  che
prevede:
  al primo periodo, che le predette imprese che abbiano stipulato gli
accordi  aziendali  di  recepimento   degli  accordi  provinciali  di
riallineamento retributivo  di cui al  comma 2 del  medesimo articolo
sono ammesse a  versare, senza applicazione di  sanzioni e interessi,
le  ritenute o  le maggiori  ritenute fiscali,  non effettuate  per i
periodi  interessati  sino  alla  data della  stipula  degli  accordi
provinciali,  relative ai  compensi risultanti  convenzionalmente dai
suddetti   accordi,   calcolate   sulla  medesima   base   imponibile
contributiva  prevista  dal  comma   4  del  richiamato  articolo  5,
risultante dagli accordi medesimi;
  al secondo periodo, che le somme dovute devono essere versate negli
stessi termini  e con  le stesse  modalita' stabilite  dal successivo
comma 3-sexies per  i versamenti da effettuare  ai fini contributivi,
mediante  opzione  tra il  pagamento  in  unica soluzione  ovvero  in
quaranta rate trimestrali, di pari importo, decorrenti dalla scadenza
del secondo trimestre solare  successivo al contratto di recepimento,
con maggiorazione  degli interessi di  cui all'articolo 20,  comma 2,
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  al terzo periodo, che  i soggetti interessati sono conseguentemente
ammessi a presentare,  in relazione a ciascun periodo  di imposta cui
si  riferisce il  versamento delle  ritenute, apposite  dichiarazioni
integrative;
  Considerato che  il medesimo comma  3-bis del precitato  articolo 5
prevede,  al  quarto periodo,  che  con  decreto del  Ministro  delle
finanze, di  concerto con il  Ministro del lavoro e  della previdenza
sociale, sono  stabiliti il  contenuto, i termini  e le  modalita' di
presentazione delle  dichiarazioni integrative, nonche'  le modalita'
di pagamento delle somme dovute;
  Visto l'articolo  17, commi 3 e  4, della legge 23  agosto 1988, n.
400;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999;
  Vista  la comunicazione  al Presidente  del Consiglio  dei Ministri
effettuata con nota n. 3-14170/UCL del 1 settembre 1999;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
           Contenuto, termini e modalita' di presentazione
                   delle dichiarazioni integrative
  1. Le dichiarazioni integrative di  cui all'articolo 5, comma 3-bis
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni, dalla  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  sono redatte
conformemente  al modello  da  approvare con  decreto del  competente
direttore  generale;  nel  modello   sono  indicati,  oltre  ai  dati
necessari  all'individuazione  dell'impresa  dichiarante  e  del  suo
rappresentante legale, la data di  stipula del contratto aziendale di
recepimento dell'accordo provinciale  di riallineamento retributivo e
l'importo complessivo, per ciascuna  annualita', dei compensi e delle
relative  ritenute. Le  dichiarazioni  sono  presentate, per  lettera
raccomandata,  all'ufficio  distrettuale   delle  imposte  dirette  o
all'ufficio  delle   entrate,  ove  istituito,  competente   in  base
all'ultimo  domicilio  fiscale  dell'impresa  dichiarante,  entro  il
termine di versamento in unica soluzione o della prima rata di cui al
comma 3-sexies del citato articolo 5.
 
          Avvertenza:
            Per  ragioni    di urgenza   si omette la   pubblicazione
          delle  note al presente decreto, ai    sensi  dell'art.  8,
          comma  3,   del regolamento di esecuzione  del testo  unico
          delle   disposizioni sulla   promulgazione  delle    leggi,
          sulla    emanazione   dei decreti   del   Presidente  della
          Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
          italiana, approvato con D.P.R 14 marzo 1986, n. 217.