IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dall'articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e dall'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti nei territori di cui alle zone di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del Trattato istitutivo della Comunita' europea, ad eccezione di quelle appartenenti ai settori disciplinati dal Trattato CECA, delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche, automobilistico e dell'edilizia; Visto il comma 4 dell'articolo 75 della legge n. 448 del 1998 che prevede che l'efficacia delle misure di cui allo stesso articolo 75 e' subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione delle Comunita' europee ai sensi degli articoli 92 e seguenti del Trattato della Comunita' europea; Vista l'autorizzazione prevista dal menzionato articolo 75, comma 4, resa dalla Commissione delle Comunita' europee con decisione N545/98, n. 36212 del 3 marzo 1999; Visto in particolare il comma 3-bis del citato articolo 5 che prevede: al primo periodo, che le predette imprese che abbiano stipulato gli accordi aziendali di recepimento degli accordi provinciali di riallineamento retributivo di cui al comma 2 del medesimo articolo sono ammesse a versare, senza applicazione di sanzioni e interessi, le ritenute o le maggiori ritenute fiscali, non effettuate per i periodi interessati sino alla data della stipula degli accordi provinciali, relative ai compensi risultanti convenzionalmente dai suddetti accordi, calcolate sulla medesima base imponibile contributiva prevista dal comma 4 del richiamato articolo 5, risultante dagli accordi medesimi; al secondo periodo, che le somme dovute devono essere versate negli stessi termini e con le stesse modalita' stabilite dal successivo comma 3-sexies per i versamenti da effettuare ai fini contributivi, mediante opzione tra il pagamento in unica soluzione ovvero in quaranta rate trimestrali, di pari importo, decorrenti dalla scadenza del secondo trimestre solare successivo al contratto di recepimento, con maggiorazione degli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; al terzo periodo, che i soggetti interessati sono conseguentemente ammessi a presentare, in relazione a ciascun periodo di imposta cui si riferisce il versamento delle ritenute, apposite dichiarazioni integrative; Considerato che il medesimo comma 3-bis del precitato articolo 5 prevede, al quarto periodo, che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalita' di presentazione delle dichiarazioni integrative, nonche' le modalita' di pagamento delle somme dovute; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 3-14170/UCL del 1 settembre 1999; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Contenuto, termini e modalita' di presentazione delle dichiarazioni integrative 1. Le dichiarazioni integrative di cui all'articolo 5, comma 3-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono redatte conformemente al modello da approvare con decreto del competente direttore generale; nel modello sono indicati, oltre ai dati necessari all'individuazione dell'impresa dichiarante e del suo rappresentante legale, la data di stipula del contratto aziendale di recepimento dell'accordo provinciale di riallineamento retributivo e l'importo complessivo, per ciascuna annualita', dei compensi e delle relative ritenute. Le dichiarazioni sono presentate, per lettera raccomandata, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o all'ufficio delle entrate, ove istituito, competente in base all'ultimo domicilio fiscale dell'impresa dichiarante, entro il termine di versamento in unica soluzione o della prima rata di cui al comma 3-sexies del citato articolo 5.
Avvertenza: Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 14 marzo 1986, n. 217.