Art. 2. Modalita' di pagamento delle somme dovute 1. Le ritenute o le maggiori ritenute dovute ai sensi dell'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre1996, n. 608, sono versate in unica soluzione ovvero in quaranta rate trimestrali, senza applicazione di sanzioni. Il pagamento della prima rata o il pagamento in unica soluzione e' effettuato entro il secondo trimestre solare successivo a quello in cui e' stipulato il contratto di recepimento aziendale degli accordi provinciali di riallineamento retributivo. L'impresa effettua il versamento delle ritenute presso gli sportelli del concessionario della riscossione, le banche o le agenzie postali, utilizzando il modello di versamento unitario F.24 approvato con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 15 dicembre 1998; con il decreto direttoriale previsto dall'articolo 1 sono istituiti i codicitributo per i versamenti. 2. L'importo del versamento e' determinato dalla sommatoria di quanto dovuto per ciascuna annualita', cumulando, in caso di pagamento rateale, l'importo di ciascuna rata dovuta con gli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 27 settembre 1999 Il Ministro delle finanze Visco Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1999 Registro n. 3 Finanze, foglio n. 67