Art. 2.
              Modalita' di pagamento delle somme dovute
  1. Le ritenute o le maggiori ritenute dovute ai sensi dell'articolo
5, comma 3-bis, del decreto-legge  1 ottobre 1996, n. 510, convertito
dalla legge 28 novembre1996, n.  608, sono versate in unica soluzione
ovvero in quaranta rate  trimestrali, senza applicazione di sanzioni.
Il pagamento  della prima rata o  il pagamento in unica  soluzione e'
effettuato entro il  secondo trimestre solare successivo  a quello in
cui e' stipulato il contratto  di recepimento aziendale degli accordi
provinciali  di  riallineamento  retributivo. L'impresa  effettua  il
versamento  delle ritenute  presso gli  sportelli del  concessionario
della riscossione,  le banche  o le  agenzie postali,  utilizzando il
modello  di  versamento  unitario  F.24  approvato  con  decreto  del
direttore  generale del  Dipartimento delle  entrate del  15 dicembre
1998;  con  il decreto  direttoriale  previsto  dall'articolo 1  sono
istituiti i codicitributo per i versamenti.
  2.  L'importo del  versamento  e' determinato  dalla sommatoria  di
quanto  dovuto  per  ciascuna   annualita',  cumulando,  in  caso  di
pagamento  rateale,  l'importo  di   ciascuna  rata  dovuta  con  gli
interessi di cui all'articolo 20,  comma 2, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 27 settembre 1999
                                           Il Ministro delle finanze
                                                     Visco
             Il Ministro
 del lavoro e della previdenza sociale
                 Salvi
Visto, il  Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte  dei conti
  il 30 settembre 1999
  Registro n. 3 Finanze, foglio n. 67