Art. 15.
  1. Alla  legge 17  ottobre 1967,  n. 977,  e' aggiunto  il seguente
allegato:
  "Allegato I.
I. Lavorazioni che espongono ai seguenti agenti:
  1. Agenti fisici:
  a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in
contenitori sotto  pressione, immersione sottomarina,  fermo restando
le disposizioni di cui al  decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1956, n. 321;
  b) rumori  con esposizione  superiore al valore  previsto dall'art.
42, comma 1, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
  2. Agenti biologici:
  a) agenti biologici dei gruppi 3 e  4, ai sensi del titolo VIII del
decreto  legislativo  n.  626  del 1994  e  di  quelli  geneticamente
modificati del gruppo II di cui  ai decreti legislativi 3 marzo 1993,
n. 91 e n. 92.
  3. Agenti chimici:
  a)  sostanze e  preparati classificati  tossici (T),  molto tossici
(T+), corrosivi  (C), esplosivi (E) o  estremamente infiammabili (F+)
ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive
modificazioni  e integrazioni  e  del decreto  legislativo 16  luglio
1998, n. 285;
  b)  sostanze e  preparati  classificati nocivi  (Xn)  ai sensi  dei
decreti legislativi  di cui al  punto 3 a)  e comportanti uno  o piu'
rischi descritti dalle seguenti frasi:
  1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39);
  2) possibilita' di effetti irreversibili (R40);
  3) puo' provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);
  4)  puo'  provocare sensibilizzazione  per  contatto  con la  pelle
(R43);
  5) puo' provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46);
  6) pericolo  di gravi danni  per la  salute in caso  di esposizione
prolungata (R48);
  7) puo' ridurre la fertilita' (R60);
  8) puo' danneggiare i bambini non ancora nati (R61);
  c) sostanze  e preparati classificati irritanti  (Xi) e comportanti
uno o piu' rischi descritti dalle seguenti frasi:
  1) puo' provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);
  2)  puo'  provocare sensibilizzazione  per  contatto  con la  pelle
(R43);
  d)  sostanze  e  preparati  di   cui  al  titolo  VII  del  decreto
legislativo n. 626 del 1994;
  e) piombo e composti;
  f) amianto.
II. Processi e lavori:
  1)  Processi  e  lavori  di   cui  all'allegato  VIII  del  decreto
legislativo n. 626 del 1994.
  2)  Lavori  di fabbricazione  e  di  manipolazione di  dispositivi,
ordigni ed  oggetti diversi  contenenti esplosivi, fermo  restando le
disposizioni di  cui al  decreto del  Presidente della  Repubblica 19
marzo 1956, n. 302.
  3) Lavori in serragli contenenti  animali feroci o velenosi nonche'
condotta e governo di tori e stalloni.
  4) Lavori di mattatoio.
  5)  Lavori  comportanti  la  manipolazione  di  apparecchiature  di
produzione,  di  immagazzinamento  o  di impiego  di  gas  compressi,
liquidi o in soluzione.
  6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti
agenti chimici di cui al punto I.3.
  7)  Lavori edili  di demolizione,  allestimento e  smontaggio delle
armature esterne ed interne delle costruzioni.
  8)  Lavori  comportanti  rischi  elettrici da  alta  tensione  come
definita dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547.
  9) Lavori  il cui ritmo  e' determinato  dalla macchina e  che sono
pagati a cottimo.
  10) Esercizio  dei forni a  temperatura superiore  a 500 C  come ad
esempio  quelli  per la  produzione  di  ghisa, ferroleghe,  ferro  o
acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli
stessi; lavoro ai laminatoi.
  11) Lavorazioni nelle fonderie.
  12) Processi elettrolitici.
  13) Produzione di gomma sintetica; lavorazione della gomma naturale
e sintetica.
  14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.
  15) Produzione e lavorazione dello zolfo.
  16)  Lavorazioni   di  escavazione,   comprese  le   operazioni  di
estirpazione  del  materiale,  di  collocamento  e  smontaggio  delle
armature, di conduzione e manovra  dei mezzi meccanici, di taglio dei
massi.
  17) Lavorazioni  in gallerie,  cave, miniere, torbiere  e industria
estrattiva in genere.
  18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente
alle  fasi di  taglio, frantumazione,  polverizzazione, vagliatura  a
secco dei prodotti polverulenti.
  19) Lavorazione dei tabacchi.
  20)   Lavori    di   costruzione,    trasformazione,   riparazione,
manutenzione e demolizione  delle navi, esclusi i  lavori di officina
eseguiti nei reparti a terra.
  21) Produzione di calce ventilata.
  22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.
  23) Manovra degli apparecchi  di sollevamento a trazione meccanica,
ad eccezione di ascensori e montacarichi.
  24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.
  25) Lavori nei magazzini frigoriferi.
  26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione
a prodotti farmaceutici.
  27)  Condotta dei  veicoli di  trasporto e  di macchine  operatrici
semoventi con  propulsione meccanica nonche'  lavori di pulizia  e di
servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.
  28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.
  29) Legaggio ed abbattimento degli alberi.
  30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.
  31) Apertura, battitura, cardatura  e pulitura delle fibre tessili,
del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.
  32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.
  33) Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata.
  34)  Lavori con  impieghi di  martelli pneumatici,  mole ad  albero
flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi.
  35) Produzione di polveri metalliche.
  36) Saldatura e taglio dei metalli  con arco elettrico o con fiamma
ossidrica o ossiacetilenica.
  37)  Lavori  nelle  macellerie  che comportano  l'uso  di  utensili
taglienti, seghe e macchine per tritare.
 
          Note all'art. 15:
           - Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si
          veda nelle note alle premesse.
           -  Il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 20 marzo
          1956, n. 321, concerne: "Norme  per  la  prevenzione  degli
          infortuni  e  l'igiene  del  lavoro  nei  cassoni  ad  aria
          compressa".
           - Il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, concerne:
          "Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n.  82/605/CEE,
          n.    83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia
          di protezione dei lavoratori contro i rischi  derivanti  da
          esposizione  ad  agenti chimici, fisici e biologici durante
          il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio  1990,
          n. 212". Il comma 1 dell'art. 42, cosi' dispone:
           "1.    Nelle    attivita'   che   comportano   un   valore
          dell'esposizione quotidiana personale di un  lavoratore  al
          rumore  superiore  a 80 dBA, il datore di lavoro provvede a
          che i  lavoratori  ovvero  i  loro  rappresentanti  vengano
          informati su:
           a)   i  rischi  derivanti  all'udito  dall'esposizione  al
          rumore;
           b) le  misure  adottate  in  applicazione  delle  presenti
          norme;
           c)  le  misure  di  protezione  cui  i  lavoratori debbono
          conformarsi;
           d) la funzione dei mezzi  individuali  di  protezione,  le
          circostanze  in  cui ne e' previsto l'uso e le modalita' di
          uso a norma dell'art.  43;
           e) il significato ed il ruolo del controllo  sanitario  di
          cui all'art. 44 per mezzo del medico competente;
           f)  i risultati ed il significato della valutazione di cui
          all'art.  40".
           - Per quanto concerne il decreto legislativo 19  settembre
          1994,  n.  626, si veda nelle note alle premesse. Il titolo
          VIII  (articoli  73-88),  reca:   "Protezione   da   agenti
          biologici".
           -  I  decreti  legislativi  3  marzo  1993, numeri 91 e 92
          concernono  rispettivamente:  "Attuazione  della  direttiva
          90/219/CEE     concernente     l'impiego    confinato    di
          microorganismi  geneticamente  modificati"  e   "Attuazione
          della    direttiva   90/220/CEE   concernente   l'emissione
          deliberata   nell'ambiente   di   organismi   geneticamente
          modificati".
           - Il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concerne:
          "Attuazione    della    direttiva   92/32/CEE   concernente
          classificazione,   imballaggio   ed   etichettatura   delle
          sostanze pericolose".
           - Il decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, riguarda:
          "Attuazione   di   direttive   comunitarie  in  materia  di
          classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati
          pericolosi, a norma dell'art.  38  della  legge  24  aprile
          1998, n. 128".
           -  Per quanto concerne il decreto legislativo 19 settembre
          1994, n.  626, si veda nelle note alle premesse. Il  titolo
          VII   (articoli   60-72),   reca:   "Protezione  da  agenti
          cancerogeni". L'allegato VIII del decreto concerne: "Elenco
          di sistemi, preparati e procedimenti".
           - Il decreto del  Presidente  della  Repubblica  19  marzo
          1956,   n.  302,  concerne:  "Norme  di  prevenzione  degli
          infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate
          con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
          n. 547".
           - Il decreto del Presidente  della  Repubblica  27  aprile
          1955,  n.    547, concerne: "Norme per la prevenzione degli
          infortuni sul lavoro".  L'art. 268 cosi' dispone:
           "Art. 268 (Definizione di ''alta'' e ''bassa''  tensione).
          -  Agli effetti del presente decreto, un impianto elettrico
          e' ritenuto a bassa tensione quando la tensione del sistema
          e' uguale o  minore  a  400  Volta  efficaci  per  corrente
          alternata e a 600 Volta per corrente continua.
           Quando  tali limiti sono superati, l'impianto elettrico e'
          ritenuto ad alta tensione".