Art. 2.
  1. Il comma  1 dell'articolo 3 del decreto  legislativo 11 febbraio
1998, n. 32, e' sostituito dal seguente:
  "  1.  Fino  al  30  giugno   2001  in  deroga  a  quanto  disposto
dall'articolo 1  ed al fine  di agevolare la  razionalizzazione della
rete distributiva,  la promozione dell'efficienza ed  il contenimento
dei prezzi per  i consumatori, l'autorizzazione per  nuovi impianti o
per  il trasferimento  di  quelli in  esercizio  e' subordinata  alla
chiusura di  almeno tre  impianti esistenti alla  data di  entrata in
vigore  del  presente  decreto  legislativo,  ovvero  di  almeno  due
impianti  nelle medesime  condizioni,  purche' l'erogato  complessivo
nell'anno  solare precedente  quello  della richiesta  sia stato  non
inferiore a  1800 Kilolitri. Le  disposizioni di cui  all'articolo 2,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1996
si applicano esclusivamente al potenziamento degli impianti.".
 
          Note all'art. 2:
           Il  testo  dell'art. 3 del decreto legislativo 11 febbraio
          1998, n.  32 (per il cui titolo vedasi  note  all'art.  1),
          come   modificato   dal  decreto  legislativo  che  qui  si
          pubblica, e' il seguente:
           "Art. 3. - 1. Fino al 30 giugno 2001 in  deroga  a  quanto
          disposto   dall'art.   1   ed   al  fine  di  agevolare  la
          razionalizzazione della rete  distributiva,  la  promozione
          dell'efficienza   ed  il  contenimento  dei  prezzi  per  i
          consumatori, l'autorizzazione per nuovi impianti o  per  il
          trasferimento  di  quelli  in esercizio e' subordinata alla
          chiusura di almeno tre  impianti  esistenti  alla  data  di
          entrata  in vigore del presente decreto legislativo, ovvero
          di almeno due impianti nelle medesime  condizioni,  purche'
          l'erogato  complessivo  nell'anno  solare precedente quello
          della richiesta sia stato non inferiore a  1800  Kilolitri.
          Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 13 dicembre 1996 si applicano
          esclusivamente al potenziamento degli impianti.
           2. Il titolare di una o piu'  autorizzazioni  di  impianti
          incompatibili   con  la  normativa  urbanistica  o  con  le
          disposizioni a tutela dell'ambiente, del traffico urbano ed
          extraurbano,  della  sicurezza  stradale  e  dei  beni   di
          interesse   storico   e   architettonico  e,  comunque,  in
          contrasto con le disposizioni emanate dalle regioni  e  dai
          comuni,  ha la facolta' di presentare al comune competente,
          alla regione e al Ministero dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto legislativo, un
          proprio  programma  di  chiusura  e  smantellamento   degli
          impianti,  ovvero  di  adeguamento  alla vigente normativa,
          articolato  per  fasi  temporali,  da  effettuare  entro  i
          successivi  diciotto mesi nei comuni capoluogo di provincia
          e due anni negli  altri  comuni,  trasmettendone  copia  al
          Ministero dell'ambiente. I titolari di impianti non a norma
          sono  comunque  tenuti  a  presentare il predetto programma
          entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di  cui
          all'art.  1, comma 5. I comuni verificano l'adeguatezza dei
          programmi  di  conformazione  alla  normativa   vigente   e
          l'attuazione dei medesimi. In assenza del programma, ovvero
          in caso di inadeguatezza o mancato rispetto del medesimo, e
          comunque,  accertata la non conformita' alle vigenti norme,
          allo scadere dei termini  previsti  le  autorizzazioni  dei
          predetti  impianti  sono  revocate.  I  comuni  adottano  i
          provvedimenti conseguenti, anche  ai  fini  del  ripristino
          delle aree.
           3.  I  soggetti  di  cui  al  comma  2  che  presentano il
          programma previsto dal medesimo  comma  possono  installare
          nuovi   impianti,   o  potenziare  quelli  esistenti,  alle
          condizioni di cui al comma 1 del presente articolo,  previa
          effettuazione delle chiusure programmate.
           4.  Al fine di assicurare il servizio pubblico, il sindaco
          puo' autorizzare la prosecuzione dell'attivita' di un  solo
          impianto  in  deroga  ai  divieti di legge, se nel medesimo
          territorio comunale  non  e'  presente  altro  impianto  e,
          comunque,  fino  a  quando  non  venga  installato un nuovo
          impianto conforme alla normativa vigente.  L'autorizzazione
          di nuovi impianti nei porti marini  e  lacuali  nonche'  di
          impianti per la distribuzione di gas di petrolio liquefatto
          (GPL)  per  autotrazione  nonche', nelle aree servite dalla
          relativa  rete,  di  gas  metano   per   autotrazione,   e'
          rilasciata dal comune, in deroga all'obbligo di chiusura di
          impianti   preesistenti,   nel   rispetto  delle  norme  di
          indirizzo  programmatico  delle   regioni   purche'   siano
          previamente verificati i requisiti di sicurezza sanitaria e
          ambientale.
           5.  Coloro  che  sono  autorizzati  a  installare un nuovo
          impianto sono tenuti a impiegare con priorita' il personale
          gia' addetto ai propri impianti, dismessi nel corso dei due
          anni precedenti, nello stesso  ambito  provinciale  ovvero,
          ove occorra, regionale.
           6.  E'  abrogato  l'art. 2, comma 3, ultimo periodo, della
          legge 10 marzo 1986, n. 61.
           7. Se al termine del periodo di cui al comma 2 si registra
          un numero di impianti sensibilmente divergente dalla  media
          dei rapporti fra il numero di veicoli in circolazione e gli
          impianti stessi, rilevati in Germania, Francia, Regno Unito
          e  Spagna,  con  regolamento da adottare ai sensi dell'art.
          17, comma 1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,   sentite   le   competenti   commissioni
          parlamentari  e l'autorita' garante della concorrenza e del
          mercato,  possono  essere  emanate  ulteriori  disposizioni
          attuative e integrative del disposto del comma 2 al fine di
          perseguire l'allineamento alla predetta media.
           8.  Le  regioni  e  i  comuni di cui all'art. 17, comma 1,
          della legge 8 giugno 1990, n. 142, dotati di appositi piani
          di ristrutturazione della rete  degli  impianti,  approvati
          prima  della  data  di  entrata vigore del presente decreto
          legislativo,  possono  applicare   criteri,   modalita'   e
          procedure  ivi  stabiliti  in deroga a quanto stabilito dal
          presente  articolo,  fatti  comunque salvi gli strumenti di
          cui all'art.  2, commi 1 e 2, nonche' quanto  disposto  dal
          comma 1 del presente articolo.
           9.  Le  regioni,  sentite  le  commissioni consultive, ove
          istituite,  effettuano  annualmente  un  monitoraggio   per
          verificare,  sulla  base  dei  dati  forniti  dagli  uffici
          tecnici  del  Ministero  delle   finanze   competenti   per
          territorio,  l'evoluzione  del processo di ristrutturazione
          della rete i  cui  risultati  sono  trasmessi  al  Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato al fine di
          emanare  le  ulteriori  disposizioni  di cui al comma 7 del
          presente articolo e all'art. 4.
           10. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  l'autorizzazione  per l'installazione e
          per l'esercizio di nuovi impianti  a  uso  privato  per  la
          distribuzione  di  carburanti  a  uso  esclusivo di imprese
          produttive e di servizi,  e'  rilasciata  dal  comune  alle
          medesime   condizioni   e   nel   rispetto  della  medesima
          disciplina applicabile per gli impianti  di  distribuzione.
          Gli  impianti  regolarmente in esercizio alla predetta data
          devono essere conformati a  quanto  previsto  dal  presente
          comma entro il 31 dicembre 1998.
           11.  l soggetti di cui all'art. 2, comma 4, del decreto 16
          maggio 1996,  n.  392,  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato sono tenuti agli obblighi di
          raccolta  degli  oli  lubrificanti  usati  ai  sensi  della
          vigente normativa".
           -   Il  testo  dell'art.  2,  comma  1,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 13 dicembre 1996 (pubblicato in
          Gazzetta Ufficiale 25 marzo 1997, n.  70),  recante  "Nuove
          direttive   alle   regioni   in  materia  di  distribuzione
          automatica di carburanti per uso di  autotrazione",  e'  il
          seguente:
           "1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8
          del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 11
          settembre 1989, le concessioni relative ad impianti  attivi
          e  funzionanti  (erogazione  effettiva  di carburanti negli
          ultimi dodici mesi)  potranno  essere  finalizzate,  previa
          volontaria  rinuncia,  ad  operazioni di concentrazione e/o
          potenziamento  da  effettuarsi  entro  i  termini  con   le
          modalita'  e  nell'ambito  territoriale stabiliti nei piani
          regionali di razionalizzazione e comunque entro cinque anni
          dalla data di entrata in vigore delle  presenti  direttive.
          In  assenza  del  piano  regionale  di razionalizzazione le
          operazioni di  concentrazione  e/o  potenziamento  dovranno
          effettuarsi secondo le seguenti articolazioni:
           a)  rinunce  relative  a  chiusure  effettuate entro il 30
          giugno 1998:  un quinquennio decorrente dalla chiusura.  In
          tal caso potranno essere utilizzate in ambito regionale;
           b)  rinunce  relative  a  chiusure  effettuate entro il 30
          giugno 1999:  un triennio decorrente dalla chiusura;
           c) rinunce relative a  chiusure  effettuate  entro  il  30
          giugno 2000:  diciotto mesi decorrenti dalla chiusura".