Art. 8. Norma transitoria 1. Entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, le compagnie di assicurazione versano le quote gia' riscosse. La rendicontazione, separata per ciascun anno solare e redatta secondo le indicazioni contenute nell'articolo 6, comma 3, deve pervenire al Dipartimento del turismo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Coloro che ritengono di avere diritto al rimborso del prezzo versato a causa dell'insolvenza o del fallimento dell'organizzatore o del venditore possono, nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, produrre domanda a norma dell'articolo 5. Nello stesso termine sopra indicato vanno riprodotte le domande gia' presentate, nel caso in cui non rispondono ai requisiti di cui al citato articolo 5. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 23 luglio 1999 Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1999 Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 249