Art. 2. Entrata in vigore 1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 1999, n. 50, il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Sato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 settembre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Piazza, Ministro per la funzione pubblica Bindi, Ministro della sanita' Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1999 Atti di Governo, registro n. 117, foglio n. 22
Note all'art. 2: - Per il testo del comma 4 dell'art. 20 della legge n. 59/1997, vedi nelle note alle premesse. - La legge 8 marzo 1999, n. 50, reca: "Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998".