Art. 2.
                          Entrata in vigore
  1. Ai sensi  dell'articolo 20, comma 4, della legge  15 marzo 1997,
n. 59,  come modificato dall'articolo  2, comma 1, lettera  b), della
legge 8 marzo 1999, n. 50, il presente regolamento entra in vigore il
quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del  sigillo dello Sato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 3 settembre 1999
                               CIAMPI
                                  D'Alema, Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  Piazza,  Ministro  per  la funzione
                                  pubblica
                                  Bindi, Ministro della sanita'
                                  Amato,  Ministro del   tesoro,  del
                                  bilancio  e    della programmazione
                                  economica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1999
  Atti di Governo, registro n. 117, foglio n. 22
 
           Note all'art. 2:
            - Per  il testo del  comma 4 dell'art.   20  della  legge
          n. 59/1997, vedi nelle note alle premesse.
            -   La      legge  8     marzo  1999,    n.  50,    reca:
          "Delegificazione   e testi unici   di  norme    concernenti
          procedimenti    amministrativi -   Legge di semplificazione
          1998".