Art. 10.
                   Istituto autonomo case popolari
                      della provincia di Napoli

  1.  I  comuni, per l'esercizio delle attivita' di cui agli articoli
4,  5,  6, 7 e 9 possono avvalersi, previa convenzione, dell'Istituto
autonomo per le case popolari della provincia di Napoli.