Art. 3.
           Supporto tecnico e semplificazioni procedurali

  1. Ai fini del completamento del programma di edilizia residenziale
pubblica  di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e
successive modificazioni, nonche' delle procedure di cui all'articolo
9,  gli  enti  proprietari,  in  persona dei sindaci o dei rispettivi
rappresentanti  legali,  individuati  dal  decreto  del  Ministro del
bilancio  e  della  programmazione economica in data 4 novembre 1994,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305
del  31  dicembre  1994,  come modificato dal decreto-legge 23 giugno
1995,  n.  244,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995,  n.  341, si avvalgono degli atti, delle procedure, nonche' dei
poteri gia' attribuiti al funzionario incaricato dal CIPE.
  2.  Per  il  completamento  delle  operazioni  in  corso,  compresi
l'ultimazione  dei  lavori,  il  collaudo e il ripristino delle opere
vandalizzate,  gli  enti  di  cui al comma 1 possono avvalersi, sulla
base  di  apposita  convenzione,  dell'Istituto  autonomo per le case
popolari  della  provincia  di Napoli o del provveditorato alle opere
pubbliche  della  Campania,  nonche'  delle strutture del commissario
straordinario  e  del relativo personale in servizio alla data del 13
giugno 1999.
  3.  Il  personale  in  servizio presso la struttura del commissario
straordinario   alla   data   del   7   agosto   1997  rientra  nelle
amministrazioni  di  appartenenza  alla  scadenza  del termine di cui
all'articolo   2.  All'atto  del  rientro  nelle  amministrazioni  di
appartenenza si computano il periodo di servizio e le funzioni svolte
presso  la struttura dei commissari straordinari di Governo di cui al
titolo  VIII  della  legge  14  maggio  1981,  n.  219,  e successive
modificazioni,  del funzionario incaricato dal CIPE e del commissario
straordinario  di  Governo  di  cui  al  decreto del Presidente della
Repubblica  in  data 7 agosto 1997 e successivi decreti di nomina. Le
funzioni   di  commissario  straordinario  rientrano  tra  quelle  di
dirigente  di  prima  fascia  di  cui  all'articolo 23 , comma 2, del
decreto   legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,  e  successive
modificazioni ed integrazioni.
  4.  In  caso  di  accertata carenza di organico, gli enti di cui al
comma  1  possono  stipulare  convenzioni  con strutture tecnicamente
idonee  e  con professionisti esterni per lo svolgimento di attivita'
specificamente   individuate.   I  componenti  della  commissione  di
collaudo, il direttore dei lavori e l'ingegnere capo nominati per gli
interventi  previsti  dal  titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n.
219,   e   successive   modificazioni,   restano   in   carica   fino
all'approvazione  del collaudo definitivo. La commissione di collaudo
opera   a   maggioranza   dei   componenti.   Nel   caso  di  mancato
raggiungimento   di  tale  maggioranza  per  due  sedute,  anche  non
consecutive, l'ente destinatario nomina una nuova commissione.
  5.  Per  l'affidamento  di  opere  strettamente  necessarie per gli
interventi  di  cui all'articolo 2, e' ammessa la trattativa privata,
qualora  l'importo  dei  lavori  non  sia  superiore al limite di cui
all'articolo  24,  comma  1,  della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni.
  6.  Per  l'espletamento  dei  compiti  attribuiti,  il  commissario
straordinario  si  avvale  degli  atti,  delle procedure, nonche' dei
poteri  gia'  attribuiti  al  funzionario  incaricato  dal  CIPE.  Il
commissario,    su   conforme   parere   del   gruppo   di   supporto
tecnicogiuridico  di  cui  all'articolo  42,  comma 4, della legge 17
maggio  1999,  n. 144, puo' stipulare convenzioni con tecnici esterni
in  numero  non  superiore  a  cinque, nonche' assumere fino a cinque
unita'  di  personale di supporto, con contratto di diritto privato a
tempo  determinato  per  una  durata  comunque non superiore a quella
occorrente  per  il completamento degli interventi di cui al presente
decreto,  nell'ambito  delle disponibilita' finanziarie della propria
contabilita' speciale.
 
           Note all'art. 3:
            -    La  legge   14 maggio   1981, n.   219, concerne  la
          conversione     in   legge,   con      modificazioni,   del
          decreto-legge  19   marzo 1981,   n. 75, recante  ulteriori
          interventi  in  favore   delle popolazioni   colpite  dagli
          eventi  sismici  del  novembre  1980 e  del  febbraio  1981
          e  provvedimenti   organici   per  la  ricostruzione  e  lo
          sviluppo   dei territori colpiti;  il  titolo  VIII  e'  il
          seguente:
                                  "Titolo VIII
                  Intervento statale per l'edilizia a Napoli
            Art.   80  (Procedure).  -  E' dichiarata  di  preminente
          interesse nazionale  la  realizzazione  di    un  programma
          straordinario  di  edilizia residenziale per la costruzione
          nell'area metropolitana di Napoli di  ventimila  alloggi  e
          delle relative opere di urbanizzazione.
            Entro  il  28 maggio 1981, il  sindaco di Napoli, per gli
          adempimenti di cui   al  presente  titolo,    nominato  con
          decreto  del    Presidente  del Consiglio   dei   Ministri,
          commissario    straordinario    del    Governo,  individua,
          nell'ambito   del territorio comunale, le  aree disponibili
          ed  immediatamente utilizzabili,  anche   se   comprendenti
          edifici   da demolire,  nonche'  le  zone  di recupero  del
          patrimonio  edilizio, dandone  comunicazione al  CIPE   con
          l'indicazione  del numero  degli alloggi da realizzare e da
          recuperare sulle aree stesse.
            Scaduto   inutilmente   tale  termine, nei  dieci  giorni
          successivi provvede il CIPE su proposta  del  Ministro  dei
          lavori pubblici.
            L'individuazione  delle    aree comporta la dichiarazione
          di pubblica utilita',  indifferibilita'  ed  urgenza  delle
          opere   da  realizzare nonche' la  revoca delle concessioni
          di aree ove   l'assegnatario non abbia,    alla  data    di
          entrata    in vigore  della presente  legge, dato formale e
          sostanziale inizio ai lavori. I commissari straordinari del
          Governo sono competenti per tutti gli  atti  relativi  alle
          procedure di occupazione ed espropriazione.
            Tale individuazione e' effettuata, in deroga alla vigente
          normativa  urbanistica  edilizia, anche per quanto riguarda
          la destinazione d'uso e gli indici  di edificabilita'.  Nel
          caso  in  cui    le  aree individuate non siano comprese in
          strumenti urbanistici, ovvero questi ultimi non prescrivano
          indici  di  fabbricabilita',    alle  aree   stesse   viene
          attribuito   l'indice   di   edificabilita'   di   duecento
          abitanti  per ettaro.  Tale ultimo   indice,   come  quello
          previsto   dagli    strumenti  urbanistici,  puo'    essere
          modificato  dal CIPE su  motivata richiesta del sindaco.
            Ai proprietari,  ai proprietari coltivatori diretti,   ai
          fittavoli,   ai   mezzadri,  ai  coloni  o  compartecipanti
          spettano tutte le  indennita'  previste  dalla    legge  29
          luglio  1980,  n. 385, maggiorate del  70 per cento. Non si
          fa luogo ai conguagli  di cui agli articoli  1  e  2  della
          legge  medesima.   L'espropriato puo'  proporre opposizione
          alla stima che sara' rinnovata  in  sede  giudiziaria    ai
          sensi  degli  articoli 11 e 13 della legge 15 gennaio 1885,
          n. 2892.
            La maggiorazione  del  70  per  cento  di  cui  al  comma
          precedente  non si applica nel caso di esproprio di edifici
          o parti di edifici.
            Entro quindici  giorni dalla   individuazione delle  aree
          il  sindaco  procede,  direttamente  o   a mezzo di un  suo
          delegato,  all'occupazione  delle  aree   con   contestuale
          redazione dello stato di consistenza delle stesse.
            I    proprietari e   tutti   coloro  che vantano  diritti
          sui beni  da occupare  sono  resi edotti   del   giorno   e
          dell'ora      iniziali      delle   operazioni   suindicate
          esclusivamente a  mezzo di avvisi  da  affiggersi  all'albo
          del  comune e  da  pubblicarsi  sui quotidiani  a  maggiore
          diffusione nell'area napoletana.
            Ai    fini dell'occupazione  delle  aree il  prefetto  di
          Napoli,  su semplice richiesta del sindaco o  suo delegato,
          deve assicurare tutta l'assistenza necessaria.
            Art.    81    (Modalita'    dell'intervento).     -   Gli
          interventi     di     cui  all'articolo  precedente    sono
          realizzati in  modo    unitario  sulla  base  di  programmi
          costruttivi,  comprensivi  della  urbanizzazione primaria e
          secondaria,  anche  relative  al  recupero  di   fabbisogni
          arretrati,  e  con  riferimento  ai    costi di costruzione
          stabiliti dal CIPE   su proposta del  Ministro  dei  lavori
          pubblici.
            Le    opere    sono    affidate   in concessione,   entro
          quindici  giorni dall'occupazione  delle   aree, a    mezzo
          di    apposite convenzioni  in deroga alle norme vigenti, a
          societa', imprese di  costruzione,  anche  cooperative    o
          loro  consorzi,   idonee   sotto   il profilo   tecnico   e
          imprenditoriale.
            Formano oggetto  della concessione  tutte le   operazioni
          necessarie  per  l'acquisizione  delle aree occupate,   ivi
          comprese le procedure di espropriazione  ed  il   pagamento
          delle  indennita'    ai    sensi   della presente legge, la
          formulazione  del programma costruttivo  sulla  base  delle
          indicazioni  del  sindaco  di Napoli per quanto concerne il
          numero degli  alloggi    da  realizzare,    le    tipologie
          degli     stessi,   le prescrizioni  urbanisticoedilizie da
          osservare     e  i     termini  per      la   realizzazione
          dell'intervento,    la    progettazione   esecutiva   delle
          opere,   la realizzazione   delle  stesse    e  quant'altro
          necessario  per  rendere      le   opere     compiute,   la
          consegna  degli   alloggi  agli assegnatari.
            Scaduto    inutilmente  il    termine    di   cui      al
          secondo        comma  all'affidamento  della    concessione
          provvede, nei   successivi  quindici  giorni,  il  CIPE  su
          proposta del Ministro dei lavori pubblici.
            Art.   82   (Edilizia   in  aree  esterne  al  territorio
          comunale).  -  Per  la  costruzione   degli   alloggi   non
          realizzabili  sulle  aree  individuate  nel  territorio del
          comune di Napoli a norma del precedente art. 80 e sino alla
          concorrenza  di  20.000  unita' abitative,  il   Presidente
          del Consiglio dei Ministri nomina commissario straordinario
          il presidente della   giunta  regionale   -   che  ha   per
          vice   il   presidente dell'amministrazione  provinciale  -
          il  quale  provvede,  ai  sensi dell'art. 81   del  decreto
          del   Presidente della Repubblica  24 luglio 1977, n.  616,
          e  con le   procedure da   tale articolo    previste,  alla
          individuazione  nel  territorio di  altri comuni  dell'area
          napoletana delle  aree  occorrenti,   nonche'    a    tutti
          gli    altri   adempimenti necessari  per la  realizzazione
          degli interventi,   con le   medesime  funzioni  attribuite
          dagli  articoli  80   e 81 della presente  legge al sindaco
          di Napoli   e con   le stesse    procedure,  modalita'    e
          termini  stabiliti nei precedenti articoli,  ivi compresi i
          poteri sostitutivi del CIPE.
            Il  numero delle  unita' abitative  da realizzare  al  di
          fuori  del  territorio  del   comune di Napoli  puo' essere
          incrementato fino   a un quinto,   su  deliberazione    del
          CIPE,  e tenuto  conto delle  esigenze abitative dei comuni
          nei  quali  sono  realizzati  gli insediamenti. Tale numero
          aggiuntivo  di alloggi  e'  riservato   per  l'assegnazione
          ai residenti in ciascuno di detti comuni.
            Art.  83    (Compiti del CIPE). -   Il CIPE, entro trenta
          giorni dalla data  di entrata  in vigore   della   presente
          legge,    fissa, anche  in deroga alla normativa vigente, i
          criteri, le modalita' ed i requisiti soggettivi e oggettivi
          per  l'assegnazione degli alloggi in locazione semplice  od
          a riscatto, per la determinazione dei canoni di locazione e
          dei  prezzi  di riscatto nonche'  le procedure ed i termini
          perentori  per  la  formazione  dei   bandi,      la   loro
          pubblicazione,   la   presentazione   di     domande     ed
          opposizioni   e   per   la   stipula   dei   contratti   da
          realizzare  prima  dell'ultimazione  degli  alloggi posti a
          concorso.
            I  bandi  di  concorso  sono    pubblicati,  per  ciascun
          intervento,  entro  trenta  giorni  dall'affidamento  della
          relativa concessione.
            Ai proprietari di una sola unita' abitativa danneggiata o
          distrutta dal sisma,  l'assegnazione degli alloggi  di  cui
          alla    presente legge viene  effettuata  gratuitamente  in
          proprieta'  -  con  divieto  di alienazione o locazione per
          un  decennio - ed i diritti sull'immobile  danneggiato    o
          distrutto   sono   trasferiti   al   comune.   Qualora   la
          superficie  dell'unita'  immobiliare  assegnata  superi  di
          oltre il venti per cento la superficie  utile dell'immobile
          danneggiato  o  distrutto, l'assegnatario,   e'  tenuto  al
          pagamento  del  valore  della  parte eccedente.
            Art.  83  -bis  (Alloggi  disponibili).    -  Le   unita'
          immobiliari   che   si   rendono   inoccupate  per  effetto
          dell'assegnazione  degli  alloggi  di  cui  al     presente
          titolo,    ubicate   nel centro   storico  di  Napoli  come
          delimitato  dagli strumenti  urbanistici  ovvero in    aree
          soggette    a piano di recupero ai sensi dell'art. 27 della
          legge 5 agosto 1978, n.   457, possono essere    dichiarate
          dal comune di  rilevante e preminente interesse pubblico ai
          sensi  del  quinto comma,  lettera a), dell'art.  28, della
          legge medesima.
            Il  sindaco di  Napoli  dispone  l'immediata  occupazione
          d'urgenza  delle unita'   immobiliari di  cui al precedente
          comma ed  e' tenuto, entro  sei  mesi dalla   data    della
          pronuncia  della    occupazione   di urgenza medesima,   ad
          iniziare  la procedura  di esproprio,  ovvero a  restituire
          le     unita'     immobiliari   interessate   alla   libera
          disponibilita' dei proprietari.
            Il  comune  di  Napoli  ha  il  diritto   di   esercitare
          prelazione  nell'acquisto  o nella  locazione delle  unita'
          immobiliari   occupate  destinate  a  residenza  che  siano
          state  riattate  o  comunque  risanate  o ristrutturate con
          l'utilizzo di agevolazioni e contributi pubblici.
            La prelazione   deve essere   esercitata  entro  sessanta
          giorni  dalla comunicazione   del proprietario  dell'unita'
          immobiliare  e non   puo' essere   esercitata   nei    soli
          casi  relativi    a   donazione,   vendita, locazione   nei
          confronti  di parenti   non oltre   il secondo    grado  in
          linea retta.
            Gli  alloggi  acquistati  o  locati ai sensi del presente
          articolo sono dati  in locazione  dal  comune   a  soggetti
          aventi    i requisiti  per l'assegnazione di un alloggio di
          edilizia residenziale pubblica  o  per  finalita'  connesse
          con la realizzazione del  programma straordinario di cui al
          titolo VIII della presente legge.
            Qualora   la   prelazione   sia  esercitata nel  caso  di
          offerta   in locazione, il  contratto  stipulato  tra    il
          comune  e il proprietario e' interamente disciplinato dalla
          legge 27 luglio 1978, n. 392.
            Art. 84  (Attribuzioni degli   organi straordinari).    -
          Per    tutti  i compiti derivanti  dal presente  titolo, il
          sindaco   di  Napoli    ed  il  presidente    della  giunta
          regionale      sono   coadiuvati      da   un      comitato
          tecnicoamministrativo costituito   da un    avvocato  dello
          Stato,     da  un  funzionario      dell'ufficio    tecnico
          erariale    di       Napoli,     da        un   funzionario
          dell'amministrazione    dei    lavori    pubblici,  da   un
          funzionario della direzione    provinciale  del  tesoro  di
          Napoli,  da un ufficiale  superiore  del  genio   militare.
          Detti  funzionari  sono designati   dai   rispettivi   capi
          degli uffici  entro  cinque  giorni dall'entrata in  vigore
          della    presente  legge   e sono   dispensati per tutto il
          periodo di  svolgimento dell'incarico,  e comunque  per non
          oltre diciotto mesi, da ogni attivita' del proprio ufficio.
            Agli     indicati   funzionari,    per  il    periodo  di
          espletamento dell'incarico,  e' attribuita,  a carico   del
          comune  di Napoli,  una indennita'  pari  al  quaranta  per
          cento  dello  stipendio  loro  in godimento.
            Nell'espletamento   delle   funzioni  attribuite  con  le
          disposizioni del presente titolo, il  sindaco di Napoli  ed
          il    presidente  della giunta regionale   agiscono   nelle
          qualita' di  commissari  straordinari  di Governo  nominati
          dal  Presidente    del  Consiglio    dei  Ministri   e sono
          soggetti  soltanto   alle   norme   di cui   al    presente
          titolo,     della  Costituzione  e  dei  principi  generali
          dell'ordinamento.
            Il sindaco di   Napoli e  il  presidente  della    giunta
          regionale   della   Campania,  commissari  straordinari  di
          Governo, si avvalgono inoltre di  personale  statale  anche
          per  incarichi  di  dirigenza  dei  propri  uffici.   Detti
          funzionari  sono  dispensati,  per  tutto  il  periodo   di
          svolgimento  dell'incarico, da ogni attivita'  dell'ufficio
          di provenienza, e agli stessi e' attribuita l'indennita' di
          cui al secondo comma.
            Il  sindaco  di Napoli  ed  il  presidente della   giunta
          regionale  presentano  al  CIPE,  semestralmente,   e  fino
          alla   realizzazione dell'intero programma,  una  relazione
          sull'attivita' svolta.
            Alla  data  del 31 dicembre 1982  cessano tutti i compiti
          ed i poteri conferiti  con  le disposizioni  del   presente
          titolo.  Le   eventuali operazioni  in corso  sono ultimate
          da un  funzionario nominato  dal CIPE.
            Art. 84-bis  (Programma degli  interventi). -   Entro  il
          30  ottobre 1984  i  commissari  straordinari  del Governo,
          nella   relazione   da presentare ai  sensi  dell'art.  84,
          indicano  al  CIPE  il  quadro completo degli obiettivi del
          programma e la definitiva previsione di spesa.
            All'art. 5,   comma 1,   del decreto-legge  7    novembre
          1983,    n.  623,  convertito  in legge, con modificazioni,
          dalla legge 23 dicembre 1983, n.  748,  le  parole  ''l.720
          miliardi''   sono   sostituite  dalle  seguenti:    ''2.220
          miliardi'';  corrispondentemente,    al  secondo     comma,
          lettera c),  del   medesimo  articolo,  le  parole:   ''200
          miliardi''      sono   sostituite   dalle  seguenti:  ''700
          miliardi''.
            Ai maggiori oneri  derivanti dal comma precedente  per il
          pagamento delle rate di ammortamento   del prestito  estero
          autorizzato dall'art.  5 del decreto-legge 7 novembre 1983,
          n.  623,  convertito  in  legge,  con  modificazioni, dalla
          legge 23 dicembre  1983, n. 748, si  provvede a carico  del
          fondo  di  cui all'art.  3 della presente legge  per l'anno
          finanziario 1984,   e per   gli anni   1985  e    1986  con
          riduzione  delle  quote predisposte   ai fini del  bilancio
          triennale 1984-1986,  per la voce ''difesa del suolo''.
            Art.  84-ter  (Insediamenti  abitativi,    commerciali  e
          industriali). - Nelle   aree acquisite   al   programma,  i
          commissari  straordinari   del Governo   possono realizzare
          costruzioni  provvisorie  in misura   non superiore  a  900
          unita'  abitative    o commerciali al fine di consentire la
          sistemazione  di    famiglie  e  di  piccoli  esercizi   di
          commercio   e  di  artigianato  che  occupano  immobili  da
          recuperare.
            Ai sensi dell'art.   5-bis  del  decretolegge  26  giugno
          1981, n. 333, convertito in legge, con modificazioni, dalla
          legge  6  agosto  1981,  n.   456, nelle zone appositamente
          individuate  possono  assegnarsi  aree   con   diritto   di
          superficie  per consentire il trasferimento delle attivita'
          industriali ed   artigianali la    cui  attuale  ubicazione
          contrasta  con  norme di   sicurezza e di  igiene pubblica,
          nonche' con  gli strumenti urbanistici   come    modificati
          dagli  interventi   del   programma straordinario.
            Gli  edifici    compresi nelle   aree acquisite  ai sensi
          dell'art.  80  possono    essere  demoliti,    anche    per
          motivate  ragioni  urbanistiche inerenti alla realizzazione
          del programma stesso.
            Costituisce  oggetto della  concessione  di cui  all'art.
          81    anche  l'affidamento    di     sola     progettazione
          nell'ambito   di  recupero  nel comprensorio  di competenza
          di   ciascun  concessionario,    al  fine    di  conseguire
          l'inquadramento  urbanistico delle  opere da realizzare. Il
          costo   di   detta   progettazione  e'    convenzionalmente
          stabilito  dal commissario straordinario.
            I     commissari     straordinari    possono    convenire
          corrispettivi  forfettari  per  le    opere  del   recupero
          edilizio  e    per  quelle  relative  alle  urbanizzazioni,
          purche' siano    approvati  dal  CIPE,  previo  parere  del
          Ministro dei lavori pubblici.
            Fino  a  quando non siano  determinati per legge gli enti
          destinatari delle  opere    edilizie,  di    urbanizzazione
          primaria  e    secondaria, ivi comprese  le    attrezzature
          pubbliche,  i    commissari   straordinari consegnano    le
          opere    stesse   ai   rispettivi comuni   territorialmente
          competenti per la  normale  gestione  o  per  l'affidamento
          della gestione agli enti interessati.
            I   poteri      per  l'occupazione     temporanea  e  per
          l'espropriazione per pubblica    utilita'  conferiti     ai
          commissari     straordinari  hanno decorrenza dal 18 maggio
          1981.
            I   componenti   dei    comitati    tecnicoamministrativi
          continuano    ad  essere  in    posizione  di comando   per
          l'intero periodo    di  svolgimento  dell'incarico  e  sono
          dispensati  da ogni attivita' del proprio ufficio fino alla
          cessazione dell'attivita' del commissario straordinario.
            Il trattamento   economico corrisposto    dal  comune  di
          Napoli,  dalla  regione Campania   e da   altri enti locali
          territoriali a   favore del personale     che,    comunque,
          presti    la    propria   opera    presso   i commissariati
          straordinari resta a carico degli enti stessi.
            Fino   alla     completa  realizzazione    del  programma
          straordinario, il magistrato  della    Corte  dei     conti
          attualmente         incaricato     del  controllo,  cui  e'
          riconosciuta  l'indennita'  di  cui     al  secondo   comma
          dell'art. 84, viene inviato in missione, a carico dei fondi
          stanziati  per  il  programma  stesso,  presso  gli  organi
          gestori con il trattamento di cui all'art.   5-septies  del
          decreto-legge 26 giugno  1981, n. 333, convertito in legge,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n.  456.
            Fermo  restando    quanto  previsto    dall'art.  23  del
          decreto-legge 27 febbraio  1982,  n.    57,  convertito  in
          legge,   con modificazioni, dalla legge 29 aprile  1982, n.
          187, i commissari  straordinari, nei limiti  delle    spese
          di  organizzazione,   fissate   nella   misura massima  del
          cinque per cento   degli stanziamenti per  il    programma,
          continuano   ad   avvalersi   di  personale  dipendente  da
          pubbliche amministrazioni, anche senza comando. Al predetto
          personale,   senza  comando  o  distacco,  e  al  personale
          estraneo    temporaneamente     assunto   si   conferiscono
          trattamenti  economici analoghi  a quelli  adottati per  il
          personale statale comandato.
            Art. 85 (Norma finanziaria).  -  Per  l'attuazione  degli
          interventi di cui al presente titolo, sono  costituiti, per
          il   biennio  1981-82,  due  fondi,    con  amministrazione
          autonoma  e gestione  fuori bilancio   ai  sensi  dell'art.
          9,  legge    25  novembre    1971, n.   1041, amministrati,
          rispettivamente, dal sindaco di Napoli   e  dal  presidente
          della  giunta  regionale  della  Campania, quali commissari
          straordinari di Governo ai sensi dei precedenti articoli 80
          e 82.
            I fondi, le cui disponibilita'  affluiscono  ad  apposite
          contabilita'  speciali  istituite    presso  la  competente
          sezione    di   tesoreria provinciale dello    Stato,  sono
          alimentati   dalla    complessiva  somma  di  lire    1.500
          miliardi.  Per  l'anno  1981, le  quote  da assegnare    ai
          predetti  fondi restano  determinate,  rispettivamente,  in
          lire  300 miliardi e in lire 150 miliardi.
            Con  decreto  del Presidente del  Consiglio dei Ministri,
          di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,    sentiti  i
          commissari  straordinari  di cui al precedente primo comma,
          sono  determinate le somme da destinare, a  valere    sulla
          complessiva    somma di   lire   1.500 miliardi  di cui  al
          presente   articolo,  alle    spese    di    organizzazione
          finalizzate    agli  interventi  edilizi di cui al presente
          titolo.
            Alla complessiva quota  di  lire  450  miliardi  relativa
          all'anno  1981,  si    provvede    mediante  corrispondente
          utilizzo    della    somma  di    cui  all'art.  2      del
          decreto-legge 19  marzo 1981, n. 75,  come modificato dalla
          presente     legge  di  conversione,  ferma    restando  la
          destinazione della rimanente somma  di cui agli articoli  1
          e    2  del citato decreto esclusivamente  agli  interventi
          negli      altri    comuni.    Tale     quota   costituisce
          anticipazione     della   Cassa  depositi  e   prestiti  al
          Ministero del  tesoro, concessa,  al tasso vigente   per  i
          mutui, con determinazione  del   direttore  generale  della
          Cassa     medesima  e rimborsabile in venti annualita', con
          decorrenza dall'anno successivo a quello in cui ha luogo la
          somministrazione della somma anticipata.
            Per il   finanziamento della   residua  quota    di  lire
          1.050  miliardi  relativa all'anno   1982, il Ministro  del
          tesoro  e'     autorizzato,  nel   quadro   della   manovra
          complessiva  di  bilancio che sara' determinata in sede  di
          legge  finanziaria   per  l'anno  medesimo,   a   stipulare
          convenzioni  per    la  contrazione   di prestiti   esteri,
          nonche'   per il ricorso al  Fondo  di  ristabilimento  del
          Consiglio d'Europa".
            -  Si  riporta il  testo dell'art.  9 della  citata legge
          14 maggio 1981, n. 219:
            "Art.   9   (Contributi   e    finanziamenti    per    la
          ricostruzione).   -   Per  la  ricostruzione     di  unita'
          immobiliari,  distrutte o  da demolire   per effetto    del
          terremoto   del   novembre   1980   e  del  febbraio  1981,
          destinate  ad  uso di  abitazione,   ivi   comprese  quelle
          rurali,    ai soggetti che risultavano titolari dei diritti
          di proprieta' alla data del sisma e' assegnato:
            a) limitatamente ad   una sola unita'  immobiliare,    un
          contributo  in  conto     capitale    pari   alla    intera
          spesa      necessaria    per      la  ricostruzione,     da
          determinarsi    sulla    base  di    quanto  previsto   dai
          successivi commi del presente articolo;
            b) per le unita'  immobiliari  appartenenti  allo  stesso
          proprietario,  oltre    quella  di    cui alla   precedente
          lettera  a), un  contributo in conto capitale   pari al  30
          per  cento    della spesa necessaria   per la ricostruzione
          delle   stesse unita' immobiliari da    determinarsi  sulla
          base  di  quanto previsto dai successivi commi del presente
          articolo e, sul  45  per  cento  della    residua    spesa,
          cosi'    determinata,    un contributo pluriennale costante
          dell'8 per  cento annuo per la durata del mutuo a tal  fine
          contratto fino ad un massimo  di venti anni. Il  contributo
          in   conto capitale e' elevato  al 50 per cento  qualora la
          unita'  immobiliare sia  compresa  in edifici  vincolati al
          rispetto della    tipologia  ed    alla    ripetizione  dei
          caratteri  ambientali.   Il contributo di cui alla presente
          lettera puo' essere utilizzato anche dai  proprietari    di
          unita'    immobiliari distrutte  o da  demolire per effetto
          del  terremoto    del  novembre    1980  che      intendano
          ricostruire  l'unita' immobiliare nel comune di  residenza,
          ove questo sia diverso da  quello   in   cui   era  situato
          l'immobile,  purche'  nella  stessa regione.
            La spesa ammissibile a contributo  e' determinata in base
          ai   limiti  massimi  di  costo  vigenti  alla    data  del
          provvedimento di assegnazione per  l'edilizia agevolata  ai
          sensi  dell'art. 3,  lettera n),   della legge  5    agosto
          1978,    n.  457,   e con riferimento   ad un   alloggio di
          dimensione pari:
            a)  per il  caso  di  cui al  precedente  comma,  lettera
          a),    alla  superficie  utile    abitabile  della   unita'
          immobiliare distrutta  o da demolire e fino ad  un  massimo
          di 110 metri quadrati utili abitabili, ovvero,  qualora  la
          superficie   distrutta  o  da  demolire  risulti inadeguata
          alle esigenze abitative del  proprietario e del suo  nucleo
          familiare  -   che  occupava  stabilmente  o   abitualmente
          l'unita'  immobiliare  alla    data  del    sisma  -   alla
          superficie     utile  abitabile  occorrente     per      la
          costruzione    di un  alloggio  adeguato  a  dette esigenze
          abitative;
            b)  per il  caso  di  cui al  precedente  comma,  lettera
          b),    alla  superficie  utile     abitabile,   dell'unita'
          immobiliare distrutta  o da demolire, fino ad un massimo di
          95 metri quadrati utili abitabili.
            La  superficie  utile  abitabile  occorrente per adeguare
          l'alloggio al nucleo familiare  e' stabilita in   18  metri
          quadrati  utili abitabili per ogni  componente del medesimo
          nucleo,    con  un  minimo  di    45  metri  quadrati utili
          abitabili per alloggio.
            Sono altresi' ammesse a contributo, fino  al 25 per cento
          del costo dell'alloggio determinato ai sensi del  secondo e
          del terzo comma, le  spese  per  la    ricostruzione  delle
          superfici  utili    per lo svolgimento delle  attivita'  di
          liberi professionisti  e  lavoratori  autonomi, distrutte o
          demolite per effetto del sisma. Sono ammesse  a  contributo
          in     conto  capitale,   fino  all'intero   ammontare,  le
          opere   di ricostruzione    delle    pertinenze    agricole
          adibite   a   ricovero  del bestiame,  degli attrezzi  e  a
          fienile.   Ai   coltivatori  diretti    e'  assegnato    un
          contributo  in   conto   capitale   pari all'intera   spesa
          necessaria da  determinarsi sulla base  di quanto  previsto
          nei  commi precedenti   sia   per l'abitazione  rurale  sia
          per una  sola  unita' immobiliare sita al  centro  abitato,
          non occupata  da persona diversa dal proprietario alla data
          del 23 novembre 1980.
            Ove    l'immobile distrutto   abbia avuto  una superficie
          superiore a quella    di  cui    alla    lettera    a)  del
          precedente    secondo comma,  al proprietario e'  assegnato
          per la  ricostruzione di tutta o  di parte della  primitiva
          superficie,  nel  limite  massimo di 200 metri quadrati, un
          ulteriore   contributo pluriennale  costante  dell'8    per
          cento annuo per la durata  del mutuo a tal  fine contratto,
          per  un    massimo  di  20  anni,  nel  rispetto  di quanto
          stabilito dal precedente secondo comma e nel limite massimo
          del 50 per cento della spesa necessaria.
            Nessun ulteriore contributo e' dovuto per costruzioni  di
          superficie  superiore  a  quella  determinata  ai sensi del
          precedente comma.
            Gli   aventi   diritto ai   contributi   di   cui    alla
          lettera      a)      del  precedente  primo  comma  possono
          rinunciarvi,    delegando  al  comune  o  ad  altri    enti
          pubblici  la   progettazione,   esecuzione  e gestione  dei
          lavori.  In tal  caso il  comune   subentra nei    relativi
          diritti  del rinunciante.
            Gli aventi  diritto ai  contributi previsti dal  presente
          articolo,  limitatamente   alla prima   unita'  immobiliare
          utilizzata   ad uso    di  abitazione    per  la    propria
          famiglia,  possono entro  il 31  dicembre 1982,  rinunciare
          al    diritto    al  contributo    per   la   ricostruzione
          dell'alloggio distrutto o da  demolire,    utilizzando  una
          somma  di  pari importo   per   l'acquisto  di  un alloggio
          nell'ambito  della  stessa provincia. Il  relativo  importo
          sara'  depositato  presso    un istituto bancario, indicato
          dal rinunciante  e sara'  vincolato a  favore del venditore
          dell'alloggio.  Gli  interessi bancari  sono   disciplinati
          sulla  base di quanto previsto dal terzo e quarto comma del
          successivo art.  15.  Le  aree  di   sedime  degli  edifici
          di    proprieta'    del  rinunciante  sono   acquisite   al
          patrimonio del comune.
            Ai  proprietari  di edifici distrutti  o da demolire, che
          non possono ricostruire  in    sito,  il   comune   assegna
          in  proprieta'  l'area occorrente, nell'ambito dei piani di
          cui  al  precedente  art. 7. In tal caso, il  contributo di
          cui   al  presente  articolo  e'    aumentato  della  somma
          corrispondente  al prezzo  di cessione  dell'area da  parte
          del  comune    e le   aree di   sedime   degli edifici  non
          ricostruibili   sono acquisite  al  patrimonio  del  comune
          stesso.
            Nei    casi  di   cui ai   precedenti commi   le ipoteche
          iscritte sugli immobili distrutti   o  da    demolire  sono
          trasferite   di      diritto  sugli  immobili  costruiti  o
          acquistati in altro sito".
            -  Il decreto   del   Ministro del   bilancio    e  della
          programmazione  economica  4 novembre 1994,  pubblicato nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  305  del
          31 dicembre 1994, reca: "Trasferimento ai sensi dell'art. 2
          della legge 23 dicembre 1993, n. 559, ai comuni, agli  enti
          ed  alle   altre  amministrazioni,  delle opere  realizzate
          nell'ambito del    programma  straordinario    di  edilizia
          residenziale a Napoli, di cui al titolo VIII della legge 14
          maggio 1981, n. 219".
            -  Il    D.L.  23 giugno   1995, n. 244, convertito,  con
          modificazioni, dalla   legge 8   agosto 1995,    n.    341,
          concerne:      "Misure  dirette     ad  accelerare       il
          completamento    degli   interventi    pubblici   e      la
          realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse".
            -  Per  il  testo del D.P.R. 7 agosto 1997, v. nelle note
          all'art. 1.
            - Il testo del  comma  2  dell'art.    23  del  D.Lgs.  3
          febbraio    1993,   n.       29          (Razionalizzazione
          dell'organizzazione   delle  amministrazioni pubbliche    e
          revisione   della   disciplina   in   materia  di  pubblico
          impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23  ottobre  1992,
          n. 421), e' il seguente:
            "2.  Nella   prima fascia del  ruolo unico  sono inseriti
          in  sede di prima  applicazione  del presente   decreto   i
          dirigenti  generali   in servizio alla  data di entrata  in
          vigore    del  regolamento  di    cui  al  comma  3,     e,
          successivamente,    i dirigenti   della seconda  fascia che
          abbiano  ricoperto  incarichi   di direzione   di    uffici
          dirigenziali generali ai  sensi dell'art. 19  per un  tempo
          pari  ad    almeno  cinque anni, senza essere incorsi nelle
          misure previste dall'art. 21, comma 2,  per le  ipotesi  di
          responsabilita'  dirigenziale. Nella   seconda fascia  sono
          inseriti  gli  altri   dirigenti in servizio  alla medesima
          data e  i dirigenti reclutati  attraverso i  meccanismi  di
          accesso di cui all'art. 28".
            -  Si riporta  il testo  del comma  1 dell'art.  24 della
          legge  11  febbraio 1994, n. 109 (Leggequadro in materia di
          lavori pubblici):
            "1.  L'affidamento  a trattativa   privata   e'   ammesso
          per   i  soli appalti di lavori pubblici esclusivamente nei
          seguenti casi:
            a) lavori  di importo complessivo  non superiore a 300.00
          ECU, nel rispetto delle  norme sulla contabilita'  generale
          dello Stato   e, in particolare,  dell'art.  41  del  regio
          decreto 23 maggio 1924, n. 827;
            b)  lavori  di  importo complessivo   superiore a 300.000
          ECU, nel caso di ripristino   di opere gia'    esistenti  e
          funzionanti,  danneggiate e rese  inutilizzabili da  eventi
          imprevedibili    di natura   calamitosa, qualora motivi  di
          imperiosa    urgenza  attestati    dal  dirigente    o  dal
          funzionario    responsabile  del    procedimento    rendano
          incompatibili  i termini imposti dalle altre  procedure  di
          affidamento degli appalti;
            c)  appalti  di  importo  complessivo    non  superiore a
          300.000 ECU, per lavori  di  restauro  e  manutenzione   di
          beni   mobili  e  superfici architettoniche decorate di cui
          alla  legge    1  giugno  1939,  n.  1089,   e   successive
          modificazioni".
            -  Per il  testo del  comma 4  dell'art. 42  della citata
          legge 17 maggio 1999, n. 144, v. nelle note alle premesse.