Art. 3. Supporto tecnico e semplificazioni procedurali 1. Ai fini del completamento del programma di edilizia residenziale pubblica di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, nonche' delle procedure di cui all'articolo 9, gli enti proprietari, in persona dei sindaci o dei rispettivi rappresentanti legali, individuati dal decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica in data 4 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1994, come modificato dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, si avvalgono degli atti, delle procedure, nonche' dei poteri gia' attribuiti al funzionario incaricato dal CIPE. 2. Per il completamento delle operazioni in corso, compresi l'ultimazione dei lavori, il collaudo e il ripristino delle opere vandalizzate, gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi, sulla base di apposita convenzione, dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli o del provveditorato alle opere pubbliche della Campania, nonche' delle strutture del commissario straordinario e del relativo personale in servizio alla data del 13 giugno 1999. 3. Il personale in servizio presso la struttura del commissario straordinario alla data del 7 agosto 1997 rientra nelle amministrazioni di appartenenza alla scadenza del termine di cui all'articolo 2. All'atto del rientro nelle amministrazioni di appartenenza si computano il periodo di servizio e le funzioni svolte presso la struttura dei commissari straordinari di Governo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, del funzionario incaricato dal CIPE e del commissario straordinario di Governo di cui al decreto del Presidente della Repubblica in data 7 agosto 1997 e successivi decreti di nomina. Le funzioni di commissario straordinario rientrano tra quelle di dirigente di prima fascia di cui all'articolo 23 , comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 4. In caso di accertata carenza di organico, gli enti di cui al comma 1 possono stipulare convenzioni con strutture tecnicamente idonee e con professionisti esterni per lo svolgimento di attivita' specificamente individuate. I componenti della commissione di collaudo, il direttore dei lavori e l'ingegnere capo nominati per gli interventi previsti dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, restano in carica fino all'approvazione del collaudo definitivo. La commissione di collaudo opera a maggioranza dei componenti. Nel caso di mancato raggiungimento di tale maggioranza per due sedute, anche non consecutive, l'ente destinatario nomina una nuova commissione. 5. Per l'affidamento di opere strettamente necessarie per gli interventi di cui all'articolo 2, e' ammessa la trattativa privata, qualora l'importo dei lavori non sia superiore al limite di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. 6. Per l'espletamento dei compiti attribuiti, il commissario straordinario si avvale degli atti, delle procedure, nonche' dei poteri gia' attribuiti al funzionario incaricato dal CIPE. Il commissario, su conforme parere del gruppo di supporto tecnicogiuridico di cui all'articolo 42, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, puo' stipulare convenzioni con tecnici esterni in numero non superiore a cinque, nonche' assumere fino a cinque unita' di personale di supporto, con contratto di diritto privato a tempo determinato per una durata comunque non superiore a quella occorrente per il completamento degli interventi di cui al presente decreto, nell'ambito delle disponibilita' finanziarie della propria contabilita' speciale.
Note all'art. 3: - La legge 14 maggio 1981, n. 219, concerne la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 e provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti; il titolo VIII e' il seguente: "Titolo VIII Intervento statale per l'edilizia a Napoli Art. 80 (Procedure). - E' dichiarata di preminente interesse nazionale la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale per la costruzione nell'area metropolitana di Napoli di ventimila alloggi e delle relative opere di urbanizzazione. Entro il 28 maggio 1981, il sindaco di Napoli, per gli adempimenti di cui al presente titolo, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, commissario straordinario del Governo, individua, nell'ambito del territorio comunale, le aree disponibili ed immediatamente utilizzabili, anche se comprendenti edifici da demolire, nonche' le zone di recupero del patrimonio edilizio, dandone comunicazione al CIPE con l'indicazione del numero degli alloggi da realizzare e da recuperare sulle aree stesse. Scaduto inutilmente tale termine, nei dieci giorni successivi provvede il CIPE su proposta del Ministro dei lavori pubblici. L'individuazione delle aree comporta la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle opere da realizzare nonche' la revoca delle concessioni di aree ove l'assegnatario non abbia, alla data di entrata in vigore della presente legge, dato formale e sostanziale inizio ai lavori. I commissari straordinari del Governo sono competenti per tutti gli atti relativi alle procedure di occupazione ed espropriazione. Tale individuazione e' effettuata, in deroga alla vigente normativa urbanistica edilizia, anche per quanto riguarda la destinazione d'uso e gli indici di edificabilita'. Nel caso in cui le aree individuate non siano comprese in strumenti urbanistici, ovvero questi ultimi non prescrivano indici di fabbricabilita', alle aree stesse viene attribuito l'indice di edificabilita' di duecento abitanti per ettaro. Tale ultimo indice, come quello previsto dagli strumenti urbanistici, puo' essere modificato dal CIPE su motivata richiesta del sindaco. Ai proprietari, ai proprietari coltivatori diretti, ai fittavoli, ai mezzadri, ai coloni o compartecipanti spettano tutte le indennita' previste dalla legge 29 luglio 1980, n. 385, maggiorate del 70 per cento. Non si fa luogo ai conguagli di cui agli articoli 1 e 2 della legge medesima. L'espropriato puo' proporre opposizione alla stima che sara' rinnovata in sede giudiziaria ai sensi degli articoli 11 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892. La maggiorazione del 70 per cento di cui al comma precedente non si applica nel caso di esproprio di edifici o parti di edifici. Entro quindici giorni dalla individuazione delle aree il sindaco procede, direttamente o a mezzo di un suo delegato, all'occupazione delle aree con contestuale redazione dello stato di consistenza delle stesse. I proprietari e tutti coloro che vantano diritti sui beni da occupare sono resi edotti del giorno e dell'ora iniziali delle operazioni suindicate esclusivamente a mezzo di avvisi da affiggersi all'albo del comune e da pubblicarsi sui quotidiani a maggiore diffusione nell'area napoletana. Ai fini dell'occupazione delle aree il prefetto di Napoli, su semplice richiesta del sindaco o suo delegato, deve assicurare tutta l'assistenza necessaria. Art. 81 (Modalita' dell'intervento). - Gli interventi di cui all'articolo precedente sono realizzati in modo unitario sulla base di programmi costruttivi, comprensivi della urbanizzazione primaria e secondaria, anche relative al recupero di fabbisogni arretrati, e con riferimento ai costi di costruzione stabiliti dal CIPE su proposta del Ministro dei lavori pubblici. Le opere sono affidate in concessione, entro quindici giorni dall'occupazione delle aree, a mezzo di apposite convenzioni in deroga alle norme vigenti, a societa', imprese di costruzione, anche cooperative o loro consorzi, idonee sotto il profilo tecnico e imprenditoriale. Formano oggetto della concessione tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione delle aree occupate, ivi comprese le procedure di espropriazione ed il pagamento delle indennita' ai sensi della presente legge, la formulazione del programma costruttivo sulla base delle indicazioni del sindaco di Napoli per quanto concerne il numero degli alloggi da realizzare, le tipologie degli stessi, le prescrizioni urbanisticoedilizie da osservare e i termini per la realizzazione dell'intervento, la progettazione esecutiva delle opere, la realizzazione delle stesse e quant'altro necessario per rendere le opere compiute, la consegna degli alloggi agli assegnatari. Scaduto inutilmente il termine di cui al secondo comma all'affidamento della concessione provvede, nei successivi quindici giorni, il CIPE su proposta del Ministro dei lavori pubblici. Art. 82 (Edilizia in aree esterne al territorio comunale). - Per la costruzione degli alloggi non realizzabili sulle aree individuate nel territorio del comune di Napoli a norma del precedente art. 80 e sino alla concorrenza di 20.000 unita' abitative, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina commissario straordinario il presidente della giunta regionale - che ha per vice il presidente dell'amministrazione provinciale - il quale provvede, ai sensi dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e con le procedure da tale articolo previste, alla individuazione nel territorio di altri comuni dell'area napoletana delle aree occorrenti, nonche' a tutti gli altri adempimenti necessari per la realizzazione degli interventi, con le medesime funzioni attribuite dagli articoli 80 e 81 della presente legge al sindaco di Napoli e con le stesse procedure, modalita' e termini stabiliti nei precedenti articoli, ivi compresi i poteri sostitutivi del CIPE. Il numero delle unita' abitative da realizzare al di fuori del territorio del comune di Napoli puo' essere incrementato fino a un quinto, su deliberazione del CIPE, e tenuto conto delle esigenze abitative dei comuni nei quali sono realizzati gli insediamenti. Tale numero aggiuntivo di alloggi e' riservato per l'assegnazione ai residenti in ciascuno di detti comuni. Art. 83 (Compiti del CIPE). - Il CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa, anche in deroga alla normativa vigente, i criteri, le modalita' ed i requisiti soggettivi e oggettivi per l'assegnazione degli alloggi in locazione semplice od a riscatto, per la determinazione dei canoni di locazione e dei prezzi di riscatto nonche' le procedure ed i termini perentori per la formazione dei bandi, la loro pubblicazione, la presentazione di domande ed opposizioni e per la stipula dei contratti da realizzare prima dell'ultimazione degli alloggi posti a concorso. I bandi di concorso sono pubblicati, per ciascun intervento, entro trenta giorni dall'affidamento della relativa concessione. Ai proprietari di una sola unita' abitativa danneggiata o distrutta dal sisma, l'assegnazione degli alloggi di cui alla presente legge viene effettuata gratuitamente in proprieta' - con divieto di alienazione o locazione per un decennio - ed i diritti sull'immobile danneggiato o distrutto sono trasferiti al comune. Qualora la superficie dell'unita' immobiliare assegnata superi di oltre il venti per cento la superficie utile dell'immobile danneggiato o distrutto, l'assegnatario, e' tenuto al pagamento del valore della parte eccedente. Art. 83 -bis (Alloggi disponibili). - Le unita' immobiliari che si rendono inoccupate per effetto dell'assegnazione degli alloggi di cui al presente titolo, ubicate nel centro storico di Napoli come delimitato dagli strumenti urbanistici ovvero in aree soggette a piano di recupero ai sensi dell'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere dichiarate dal comune di rilevante e preminente interesse pubblico ai sensi del quinto comma, lettera a), dell'art. 28, della legge medesima. Il sindaco di Napoli dispone l'immediata occupazione d'urgenza delle unita' immobiliari di cui al precedente comma ed e' tenuto, entro sei mesi dalla data della pronuncia della occupazione di urgenza medesima, ad iniziare la procedura di esproprio, ovvero a restituire le unita' immobiliari interessate alla libera disponibilita' dei proprietari. Il comune di Napoli ha il diritto di esercitare prelazione nell'acquisto o nella locazione delle unita' immobiliari occupate destinate a residenza che siano state riattate o comunque risanate o ristrutturate con l'utilizzo di agevolazioni e contributi pubblici. La prelazione deve essere esercitata entro sessanta giorni dalla comunicazione del proprietario dell'unita' immobiliare e non puo' essere esercitata nei soli casi relativi a donazione, vendita, locazione nei confronti di parenti non oltre il secondo grado in linea retta. Gli alloggi acquistati o locati ai sensi del presente articolo sono dati in locazione dal comune a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica o per finalita' connesse con la realizzazione del programma straordinario di cui al titolo VIII della presente legge. Qualora la prelazione sia esercitata nel caso di offerta in locazione, il contratto stipulato tra il comune e il proprietario e' interamente disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392. Art. 84 (Attribuzioni degli organi straordinari). - Per tutti i compiti derivanti dal presente titolo, il sindaco di Napoli ed il presidente della giunta regionale sono coadiuvati da un comitato tecnicoamministrativo costituito da un avvocato dello Stato, da un funzionario dell'ufficio tecnico erariale di Napoli, da un funzionario dell'amministrazione dei lavori pubblici, da un funzionario della direzione provinciale del tesoro di Napoli, da un ufficiale superiore del genio militare. Detti funzionari sono designati dai rispettivi capi degli uffici entro cinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sono dispensati per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, e comunque per non oltre diciotto mesi, da ogni attivita' del proprio ufficio. Agli indicati funzionari, per il periodo di espletamento dell'incarico, e' attribuita, a carico del comune di Napoli, una indennita' pari al quaranta per cento dello stipendio loro in godimento. Nell'espletamento delle funzioni attribuite con le disposizioni del presente titolo, il sindaco di Napoli ed il presidente della giunta regionale agiscono nelle qualita' di commissari straordinari di Governo nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e sono soggetti soltanto alle norme di cui al presente titolo, della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento. Il sindaco di Napoli e il presidente della giunta regionale della Campania, commissari straordinari di Governo, si avvalgono inoltre di personale statale anche per incarichi di dirigenza dei propri uffici. Detti funzionari sono dispensati, per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, da ogni attivita' dell'ufficio di provenienza, e agli stessi e' attribuita l'indennita' di cui al secondo comma. Il sindaco di Napoli ed il presidente della giunta regionale presentano al CIPE, semestralmente, e fino alla realizzazione dell'intero programma, una relazione sull'attivita' svolta. Alla data del 31 dicembre 1982 cessano tutti i compiti ed i poteri conferiti con le disposizioni del presente titolo. Le eventuali operazioni in corso sono ultimate da un funzionario nominato dal CIPE. Art. 84-bis (Programma degli interventi). - Entro il 30 ottobre 1984 i commissari straordinari del Governo, nella relazione da presentare ai sensi dell'art. 84, indicano al CIPE il quadro completo degli obiettivi del programma e la definitiva previsione di spesa. All'art. 5, comma 1, del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, le parole ''l.720 miliardi'' sono sostituite dalle seguenti: ''2.220 miliardi''; corrispondentemente, al secondo comma, lettera c), del medesimo articolo, le parole: ''200 miliardi'' sono sostituite dalle seguenti: ''700 miliardi''. Ai maggiori oneri derivanti dal comma precedente per il pagamento delle rate di ammortamento del prestito estero autorizzato dall'art. 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, si provvede a carico del fondo di cui all'art. 3 della presente legge per l'anno finanziario 1984, e per gli anni 1985 e 1986 con riduzione delle quote predisposte ai fini del bilancio triennale 1984-1986, per la voce ''difesa del suolo''. Art. 84-ter (Insediamenti abitativi, commerciali e industriali). - Nelle aree acquisite al programma, i commissari straordinari del Governo possono realizzare costruzioni provvisorie in misura non superiore a 900 unita' abitative o commerciali al fine di consentire la sistemazione di famiglie e di piccoli esercizi di commercio e di artigianato che occupano immobili da recuperare. Ai sensi dell'art. 5-bis del decretolegge 26 giugno 1981, n. 333, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 456, nelle zone appositamente individuate possono assegnarsi aree con diritto di superficie per consentire il trasferimento delle attivita' industriali ed artigianali la cui attuale ubicazione contrasta con norme di sicurezza e di igiene pubblica, nonche' con gli strumenti urbanistici come modificati dagli interventi del programma straordinario. Gli edifici compresi nelle aree acquisite ai sensi dell'art. 80 possono essere demoliti, anche per motivate ragioni urbanistiche inerenti alla realizzazione del programma stesso. Costituisce oggetto della concessione di cui all'art. 81 anche l'affidamento di sola progettazione nell'ambito di recupero nel comprensorio di competenza di ciascun concessionario, al fine di conseguire l'inquadramento urbanistico delle opere da realizzare. Il costo di detta progettazione e' convenzionalmente stabilito dal commissario straordinario. I commissari straordinari possono convenire corrispettivi forfettari per le opere del recupero edilizio e per quelle relative alle urbanizzazioni, purche' siano approvati dal CIPE, previo parere del Ministro dei lavori pubblici. Fino a quando non siano determinati per legge gli enti destinatari delle opere edilizie, di urbanizzazione primaria e secondaria, ivi comprese le attrezzature pubbliche, i commissari straordinari consegnano le opere stesse ai rispettivi comuni territorialmente competenti per la normale gestione o per l'affidamento della gestione agli enti interessati. I poteri per l'occupazione temporanea e per l'espropriazione per pubblica utilita' conferiti ai commissari straordinari hanno decorrenza dal 18 maggio 1981. I componenti dei comitati tecnicoamministrativi continuano ad essere in posizione di comando per l'intero periodo di svolgimento dell'incarico e sono dispensati da ogni attivita' del proprio ufficio fino alla cessazione dell'attivita' del commissario straordinario. Il trattamento economico corrisposto dal comune di Napoli, dalla regione Campania e da altri enti locali territoriali a favore del personale che, comunque, presti la propria opera presso i commissariati straordinari resta a carico degli enti stessi. Fino alla completa realizzazione del programma straordinario, il magistrato della Corte dei conti attualmente incaricato del controllo, cui e' riconosciuta l'indennita' di cui al secondo comma dell'art. 84, viene inviato in missione, a carico dei fondi stanziati per il programma stesso, presso gli organi gestori con il trattamento di cui all'art. 5-septies del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 456. Fermo restando quanto previsto dall'art. 23 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, i commissari straordinari, nei limiti delle spese di organizzazione, fissate nella misura massima del cinque per cento degli stanziamenti per il programma, continuano ad avvalersi di personale dipendente da pubbliche amministrazioni, anche senza comando. Al predetto personale, senza comando o distacco, e al personale estraneo temporaneamente assunto si conferiscono trattamenti economici analoghi a quelli adottati per il personale statale comandato. Art. 85 (Norma finanziaria). - Per l'attuazione degli interventi di cui al presente titolo, sono costituiti, per il biennio 1981-82, due fondi, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9, legge 25 novembre 1971, n. 1041, amministrati, rispettivamente, dal sindaco di Napoli e dal presidente della giunta regionale della Campania, quali commissari straordinari di Governo ai sensi dei precedenti articoli 80 e 82. I fondi, le cui disponibilita' affluiscono ad apposite contabilita' speciali istituite presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, sono alimentati dalla complessiva somma di lire 1.500 miliardi. Per l'anno 1981, le quote da assegnare ai predetti fondi restano determinate, rispettivamente, in lire 300 miliardi e in lire 150 miliardi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i commissari straordinari di cui al precedente primo comma, sono determinate le somme da destinare, a valere sulla complessiva somma di lire 1.500 miliardi di cui al presente articolo, alle spese di organizzazione finalizzate agli interventi edilizi di cui al presente titolo. Alla complessiva quota di lire 450 miliardi relativa all'anno 1981, si provvede mediante corrispondente utilizzo della somma di cui all'art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, come modificato dalla presente legge di conversione, ferma restando la destinazione della rimanente somma di cui agli articoli 1 e 2 del citato decreto esclusivamente agli interventi negli altri comuni. Tale quota costituisce anticipazione della Cassa depositi e prestiti al Ministero del tesoro, concessa, al tasso vigente per i mutui, con determinazione del direttore generale della Cassa medesima e rimborsabile in venti annualita', con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui ha luogo la somministrazione della somma anticipata. Per il finanziamento della residua quota di lire 1.050 miliardi relativa all'anno 1982, il Ministro del tesoro e' autorizzato, nel quadro della manovra complessiva di bilancio che sara' determinata in sede di legge finanziaria per l'anno medesimo, a stipulare convenzioni per la contrazione di prestiti esteri, nonche' per il ricorso al Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa". - Si riporta il testo dell'art. 9 della citata legge 14 maggio 1981, n. 219: "Art. 9 (Contributi e finanziamenti per la ricostruzione). - Per la ricostruzione di unita' immobiliari, distrutte o da demolire per effetto del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, destinate ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, ai soggetti che risultavano titolari dei diritti di proprieta' alla data del sisma e' assegnato: a) limitatamente ad una sola unita' immobiliare, un contributo in conto capitale pari alla intera spesa necessaria per la ricostruzione, da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo; b) per le unita' immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre quella di cui alla precedente lettera a), un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione delle stesse unita' immobiliari da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo e, sul 45 per cento della residua spesa, cosi' determinata, un contributo pluriennale costante dell'8 per cento annuo per la durata del mutuo a tal fine contratto fino ad un massimo di venti anni. Il contributo in conto capitale e' elevato al 50 per cento qualora la unita' immobiliare sia compresa in edifici vincolati al rispetto della tipologia ed alla ripetizione dei caratteri ambientali. Il contributo di cui alla presente lettera puo' essere utilizzato anche dai proprietari di unita' immobiliari distrutte o da demolire per effetto del terremoto del novembre 1980 che intendano ricostruire l'unita' immobiliare nel comune di residenza, ove questo sia diverso da quello in cui era situato l'immobile, purche' nella stessa regione. La spesa ammissibile a contributo e' determinata in base ai limiti massimi di costo vigenti alla data del provvedimento di assegnazione per l'edilizia agevolata ai sensi dell'art. 3, lettera n), della legge 5 agosto 1978, n. 457, e con riferimento ad un alloggio di dimensione pari: a) per il caso di cui al precedente comma, lettera a), alla superficie utile abitabile della unita' immobiliare distrutta o da demolire e fino ad un massimo di 110 metri quadrati utili abitabili, ovvero, qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata alle esigenze abitative del proprietario e del suo nucleo familiare - che occupava stabilmente o abitualmente l'unita' immobiliare alla data del sisma - alla superficie utile abitabile occorrente per la costruzione di un alloggio adeguato a dette esigenze abitative; b) per il caso di cui al precedente comma, lettera b), alla superficie utile abitabile, dell'unita' immobiliare distrutta o da demolire, fino ad un massimo di 95 metri quadrati utili abitabili. La superficie utile abitabile occorrente per adeguare l'alloggio al nucleo familiare e' stabilita in 18 metri quadrati utili abitabili per ogni componente del medesimo nucleo, con un minimo di 45 metri quadrati utili abitabili per alloggio. Sono altresi' ammesse a contributo, fino al 25 per cento del costo dell'alloggio determinato ai sensi del secondo e del terzo comma, le spese per la ricostruzione delle superfici utili per lo svolgimento delle attivita' di liberi professionisti e lavoratori autonomi, distrutte o demolite per effetto del sisma. Sono ammesse a contributo in conto capitale, fino all'intero ammontare, le opere di ricostruzione delle pertinenze agricole adibite a ricovero del bestiame, degli attrezzi e a fienile. Ai coltivatori diretti e' assegnato un contributo in conto capitale pari all'intera spesa necessaria da determinarsi sulla base di quanto previsto nei commi precedenti sia per l'abitazione rurale sia per una sola unita' immobiliare sita al centro abitato, non occupata da persona diversa dal proprietario alla data del 23 novembre 1980. Ove l'immobile distrutto abbia avuto una superficie superiore a quella di cui alla lettera a) del precedente secondo comma, al proprietario e' assegnato per la ricostruzione di tutta o di parte della primitiva superficie, nel limite massimo di 200 metri quadrati, un ulteriore contributo pluriennale costante dell'8 per cento annuo per la durata del mutuo a tal fine contratto, per un massimo di 20 anni, nel rispetto di quanto stabilito dal precedente secondo comma e nel limite massimo del 50 per cento della spesa necessaria. Nessun ulteriore contributo e' dovuto per costruzioni di superficie superiore a quella determinata ai sensi del precedente comma. Gli aventi diritto ai contributi di cui alla lettera a) del precedente primo comma possono rinunciarvi, delegando al comune o ad altri enti pubblici la progettazione, esecuzione e gestione dei lavori. In tal caso il comune subentra nei relativi diritti del rinunciante. Gli aventi diritto ai contributi previsti dal presente articolo, limitatamente alla prima unita' immobiliare utilizzata ad uso di abitazione per la propria famiglia, possono entro il 31 dicembre 1982, rinunciare al diritto al contributo per la ricostruzione dell'alloggio distrutto o da demolire, utilizzando una somma di pari importo per l'acquisto di un alloggio nell'ambito della stessa provincia. Il relativo importo sara' depositato presso un istituto bancario, indicato dal rinunciante e sara' vincolato a favore del venditore dell'alloggio. Gli interessi bancari sono disciplinati sulla base di quanto previsto dal terzo e quarto comma del successivo art. 15. Le aree di sedime degli edifici di proprieta' del rinunciante sono acquisite al patrimonio del comune. Ai proprietari di edifici distrutti o da demolire, che non possono ricostruire in sito, il comune assegna in proprieta' l'area occorrente, nell'ambito dei piani di cui al precedente art. 7. In tal caso, il contributo di cui al presente articolo e' aumentato della somma corrispondente al prezzo di cessione dell'area da parte del comune e le aree di sedime degli edifici non ricostruibili sono acquisite al patrimonio del comune stesso. Nei casi di cui ai precedenti commi le ipoteche iscritte sugli immobili distrutti o da demolire sono trasferite di diritto sugli immobili costruiti o acquistati in altro sito". - Il decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1994, reca: "Trasferimento ai sensi dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, ai comuni, agli enti ed alle altre amministrazioni, delle opere realizzate nell'ambito del programma straordinario di edilizia residenziale a Napoli, di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219". - Il D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, concerne: "Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse". - Per il testo del D.P.R. 7 agosto 1997, v. nelle note all'art. 1. - Il testo del comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' il seguente: "2. Nella prima fascia del ruolo unico sono inseriti in sede di prima applicazione del presente decreto i dirigenti generali in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, e, successivamente, i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali ai sensi dell'art. 19 per un tempo pari ad almeno cinque anni, senza essere incorsi nelle misure previste dall'art. 21, comma 2, per le ipotesi di responsabilita' dirigenziale. Nella seconda fascia sono inseriti gli altri dirigenti in servizio alla medesima data e i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'art. 28". - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Leggequadro in materia di lavori pubblici): "1. L'affidamento a trattativa privata e' ammesso per i soli appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi: a) lavori di importo complessivo non superiore a 300.00 ECU, nel rispetto delle norme sulla contabilita' generale dello Stato e, in particolare, dell'art. 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; b) lavori di importo complessivo superiore a 300.000 ECU, nel caso di ripristino di opere gia' esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti; c) appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 ECU, per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni". - Per il testo del comma 4 dell'art. 42 della citata legge 17 maggio 1999, n. 144, v. nelle note alle premesse.