Art. 4.
               Unita' immobiliari trasferite ai comuni

  1.  I  comuni  destinatari  del  patrimonio  edilizio e delle opere
infrastrutturali  realizzate  nell'ambito  del  programma  di  cui al
titolo  VIII  della  legge  14  maggio  1981,  n.  219,  e successive
modificazioni,  entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del  presente  decreto  ovvero dalla data del processo verbale di cui
all'articolo 1, comma 1, provvedono all'accatastamento degli alloggi,
indicando lo stato di conservazione e manutenzione, l'occupante ed il
titolo  di  occupazione e specificando se vi sia corresponsione di un
canone e il relativo ammontare.
  2.  Se  emergono inadempimenti del concessionario che ha realizzato
le  opere  rispetto  agli  obblighi contrattualmente assunti e ancora
rilevabili  in  ragione dello stato delle procedure di collaudo e del
tempo   trascorso,  essi  sono  ritualmente  contestati  in  sede  di
conferenza  di  servizi  ovvero  di accordo per la definizione in via
amministrativa delle controversie di cui all'articolo 8.
 
           Nota all'art. 4:
            -  Per  il  testo del titolo VIII   della legge 14 maggio
          1981, n. 219, v. nelle note all'art. 3.