Art. 5.
                         Canoni di locazione

  1.  Per  tutti  gli  immobili che, alla data di cui all'articolo 4,
risultano occupati senza titolo, i comuni destinatari provvedono alla
regolarizzazione del rapporto locativo, secondo le modalita' previste
dalla legislazione regionale, e previo accertamento del requisito del
perdurare  dell'occupazione,  da parte del medesimo nucleo familiare,
per  almeno un biennio antecedente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
  2. I comuni destinatari, al di fuori dei casi previsti dal comma 1,
procedono  ai  sensi  dell'articolo  30  della  legge regionale della
Campania 2 luglio 1997, n. 18.
  3.  I  canoni di locazione degli alloggi realizzati nell'ambito del
programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e
successive  modificazioni, sono determinati con i criteri di cui alla
legge regionale della Campania 14 agosto 1997, n. 19, ridotti del 40%
qualora il reddito annuo complessivo del nucleo familiare interessato
sia  compreso  fra  21  e  i  30  milioni  annui, del 30% qualora sia
compreso  tra  i  30 e i 40 milioni ovvero del 50% qualora il reddito
annuo complessivo del nucleo familiare sia inferiore ai 21 milioni.
 
           Note all'art. 5:
            -    Si  riporta    il testo   dell'art. 30   della legge
          regionale della Campania 2 luglio 1997, n. 18:
            "Art. 30 (Occupazioni senza titolo). -  Il sindaco, al di
          fuori dei casi previsti dal successivo art.   33,  dispone,
          con  propria  ordinanza  il  rilascio  degli  alloggi    di
          edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo.
            2. Tale disposizione si applica  anche nei  confronti  di
          chi fruisca di un alloggio ceduto illegalmente.
            3.  A tal   fine l'ente gestore diffida  preventivamente,
          con lettera raccomandata, l'occupante    senza  titolo    a
          rilasciare     l'alloggio.  Il  provvedimento,    che  deve
          contenere un  termine per   il rilascio   non  superiore  a
          sessanta  giorni, costituisce,   ai sensi e per gli effetti
          dell'art. 474   del codice di    procedura  civile,  titolo
          esecutivo nei confronti dell'occupante senza titolo.
            4.  L'occupante  senza titolo e'  tenuto al pagamento del
          canone di locazione, relativo al  periodo dell'occupazione,
          corrispondente  alla  sua  condizione   reddituale   annua,
          nonche'  al  pagamento  degli  eventuali danni     arrecati
          all'alloggio      occupato,        accertati      dall'ente
          proprietario".
            -    La   legge   regionale   della   Campania 14  agosto
          l997,    n.    l9,  concerne:  "Nuova  disciplina  per   la
          fissazione   dei  canoni  di  locazione  degli  alloggi  di
          edilizia residenziale pubblica".