Art. 5. Canoni di locazione 1. Per tutti gli immobili che, alla data di cui all'articolo 4, risultano occupati senza titolo, i comuni destinatari provvedono alla regolarizzazione del rapporto locativo, secondo le modalita' previste dalla legislazione regionale, e previo accertamento del requisito del perdurare dell'occupazione, da parte del medesimo nucleo familiare, per almeno un biennio antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. I comuni destinatari, al di fuori dei casi previsti dal comma 1, procedono ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale della Campania 2 luglio 1997, n. 18. 3. I canoni di locazione degli alloggi realizzati nell'ambito del programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sono determinati con i criteri di cui alla legge regionale della Campania 14 agosto 1997, n. 19, ridotti del 40% qualora il reddito annuo complessivo del nucleo familiare interessato sia compreso fra 21 e i 30 milioni annui, del 30% qualora sia compreso tra i 30 e i 40 milioni ovvero del 50% qualora il reddito annuo complessivo del nucleo familiare sia inferiore ai 21 milioni.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 30 della legge regionale della Campania 2 luglio 1997, n. 18: "Art. 30 (Occupazioni senza titolo). - Il sindaco, al di fuori dei casi previsti dal successivo art. 33, dispone, con propria ordinanza il rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo. 2. Tale disposizione si applica anche nei confronti di chi fruisca di un alloggio ceduto illegalmente. 3. A tal fine l'ente gestore diffida preventivamente, con lettera raccomandata, l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio. Il provvedimento, che deve contenere un termine per il rilascio non superiore a sessanta giorni, costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 474 del codice di procedura civile, titolo esecutivo nei confronti dell'occupante senza titolo. 4. L'occupante senza titolo e' tenuto al pagamento del canone di locazione, relativo al periodo dell'occupazione, corrispondente alla sua condizione reddituale annua, nonche' al pagamento degli eventuali danni arrecati all'alloggio occupato, accertati dall'ente proprietario". - La legge regionale della Campania 14 agosto l997, n. l9, concerne: "Nuova disciplina per la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica".