Art. 6.
                   Piano di vendita degli alloggi

  1.  I  comuni,  entro  un  anno dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  predispongono,  ai  sensi della legge 24 dicembre
1993,  n.  560, un piano di vendita degli alloggi realizzati ai sensi
del  titolo  VIII  della  legge  14 maggio 1981, n. 219, e successive
modificazioni.
  2.  Nel  piano  di vendita e' prevista la priorita' nell'acquisto a
favore  degli  occupanti  che,  all'atto  dell'adozione  dello stesso
piano, risultano in regola con la corresponsione dei canoni.
  3.  Il  piano di vendita prevede, altresi', la capitalizzazione dei
canoni corrisposti dagli assegnatari e dagli occupanti, da computarsi
nel  prezzo  di acquisto, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della  legge  17  maggio  1999,  n. 144, nonche' la detraibilita' dal
valore  di  riscatto  dell'alloggio, in misura non superiore all'80%,
delle spese documentate successive al 22 maggio 1999, per riparazioni
e manutenzioni straordinarie.
 
           Nota all'art. 6:
            -  La legge 24 dicembre 1993, n. 560, concerne: "Norme in
          materia  di   alienazione   degli   alloggi   di   edilizia
          residenziale pubblica".