Art. 6. Piano di vendita degli alloggi 1. I comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560, un piano di vendita degli alloggi realizzati ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. 2. Nel piano di vendita e' prevista la priorita' nell'acquisto a favore degli occupanti che, all'atto dell'adozione dello stesso piano, risultano in regola con la corresponsione dei canoni. 3. Il piano di vendita prevede, altresi', la capitalizzazione dei canoni corrisposti dagli assegnatari e dagli occupanti, da computarsi nel prezzo di acquisto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonche' la detraibilita' dal valore di riscatto dell'alloggio, in misura non superiore all'80%, delle spese documentate successive al 22 maggio 1999, per riparazioni e manutenzioni straordinarie.
Nota all'art. 6: - La legge 24 dicembre 1993, n. 560, concerne: "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica".