Art. 2.
  1.  L'articolo  2  della  legge  n.  281  de1  1963,  e  successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  2.  -  1.  Le  materie  prime  per  mangimi  sono elencate e
denominate  in  base  ai  criteri ed alle disposizioni stabiliti alle
parti '' A'' e '' B'' dell'allegato II.
  2.  Le  materie  prime  per  mangimi  di  cui  all'elenco riportato
nell'allegato  II  parte  ''  A''  capo II, possono essere immesse in
circolazione  unicamente  sotto le denominazioni indicate nell'elenco
stesso  e  a  condizione  che  dette materie prime corrispondano alle
descrizioni in esso specificate.
  3.  Con decreto del Ministero per le politiche agricole di concerto
con  il  Ministero  della  sanita', e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,  sentita la commissione tecnica di cui all'articolo
9  puo'  essere integrato l'elenco dell'allegato II parte '' A'' capo
II  a  condizione  che  le  denominazioni  o  i  nomi di uso corrente
utilizzati  siano  diversi  da quelli riportati nel predetto elenco e
non  inducano  in  errore  l'acquirente circa l'effettiva identitadel
prodotto  che  gli  viene offerto. La commissione e' integrata da tre
componenti   scelti  dalle  regioni  maggiormente  rappresentative  a
livello  nazionale  sotto il profilo delle produzioni zootecniche. Le
spese  relative  al trattamento economico e di missione sono a carico
delle amministrazioni di appartenenza.
  4.  I  prodotti costituiti da due o piu' sottoprodotti dello stesso
cereale  possono  considerarsi un'unica materia prima per mangimi. Se
considerati   tali,   essi   vanno   posti   in  commercio  sotto  la
denominazione del sottoprodotto di minor valore commerciale.".
 
           Nota all'art. 2:
            - Per quanto riguarda la legge  15 febbraio 1963, n. 281,
          si veda nelle premesse del presente decreto.