Art. 3.
  1.  L'articolo  11  della  legge  n.  281  de1  1963,  e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  11.  - 1. Le materie prime per mangimi, i mangimi composti e
le  materie  prime  per  mangimi  o  i  mangimi  composti  contenenti
premiscele, premiscele medicate o additivi, possono essere immesse in
circolazione  nella  Comunita'  soltanto  se sono riportate, entro un
apposito  riquadro,  le  rispettive  indicazioni  di cui all'allegato
III,lettere  A  ,  B , C, che devono essere ben visibili, chiaramente
leggibili,  indelebili  ed  espresse  in  una o piu' lingue ufficiali
della  Comunita',  fermo  che  per  la  circolazione  all'interno del
territorio nazionale dette indicazioni devono essere redatte anche in
lingua italiana.
  2.  Qualora una partita di materia prima per mangimi sia frazionata
durante   la   circolazione,  le  indicazioni  di  cui  al  comma  1,
accompagnate  da  un riferimento alla partita iniziale, devono essere
riportate   sull'imballaggio,  sul  recipiente  o  sul  documento  di
accompagnamento di ciascuna frazione della partita.
  3.  In  caso  di  intervenuta  modifica  della  composizione di una
materia  prima per mangimi immessa in circolazione, le indicazioni di
cui  al  comma  1  devono  essere  modificate di conseguenza sotto la
responsabilita'  del  detentore  di  cui  all'articolo 2, lettera b),
della direttiva 96/25/CE.
  4.  Fatto  salvo  quanto  disciplinato  dal  capo  II  del  decreto
legislativo  23  novembre 1998, n. 460, qualora per una materia prima
proveniente  da  un  Paese  terzo  immessa  per  la  prima  volta  in
circolazione  nella  Comunita'  non  sia  stato  possibile fornire le
garanzie  sulla  composizione  indicata all'allegato III, lettera A),
punti  3)  e 4) e nell'allegato II, parte A, capo I, punto IV,lettere
b)  e  c),  per  la  mancanza  di mezzi atti ad assicurare le analisi
necessarie  nel Paese interessato, l'Ispettorato centrale repressione
frodi  operante  presso  il  Ministero  per  le  politiche  agricole,
consente  che siano forniti dal responsabile di cui all'allegato III,
lettera A), punto 7), dati provvisori sulla composizione a condizione
che:
  a) lo stesso Ispettorato centrale sia informato dall'importatore 24
ore prima dell'arrivo della materia prima al punto di entrata;
  b)  le  indicazioni  definitive  sulla  composizione  siano fornite
all'acquirente  e all'Ispettorato entro dieci giorni lavorativi dalla
data di arrivo della merce nel territorio nazionale;
  c)  le indicazioni sulla composizione riportate sui documenti siano
accompagnate  dalle seguenti diciture in grassetto: ''dati provvisori
concernenti  (numero  di  riferimento del campione da analizzare) che
devono  essere  soggetti  al  controllo  da parte di (denominazione e
indirizzo  del  laboratorio incaricato alle analisi) anteriormente al
(data)'';
  d)  il  Ministero  per le politiche agricole informa la Commissione
europea  sulle  circostanze  in base alle quali e' stata applicata la
deroga di cui al presente comma 4.
  5.  Le  materie  prime  per  mangimi  contenenti una percentuale di
sostanze  o  prodotti indesiderabili superiorea quella autorizzata in
base  alla  vigente  normativa possono essere immesse in circolazione
unicamente  per  essere  lavorate  presso  stabilimenti che producono
mangimi  composti  e  che  sono riconosciuti ed iscritti in un elenco
nazionale a norma delle disposizioni vigenti.
  6.  Per  le  materie  prime  per  mangimi  di  origine  animale  di
produzione   nazionale  devono  essere  indicati  gli  estremi  della
autorizzazione   nonche',   se  del  caso,  il  numero  ufficiale  di
riconoscimento  previsto  dall'articolo 11 del decreto legislativo 14
dicembre 1992, n. 508, e successive modifiche.
  7.  In  aggiunta  alle  indicazioni obbligatorie di cui al presente
articolo  ed all'allegato III sono ammesse le indicazioni facoltative
di cui all'allegato IV della presente legge.
  8.  Sono  ammesse, inoltre, ulteriori informazioni,purche' separate
da  quelle  obbligatorie  e  da  quelle  di  cui  al  comma 7, con le
modalita' riportate in allegato IV.".
 
           Note all'art. 3:
            - Per quanto riguarda la legge  15 febbraio 1963, n. 281,
          si  veda   nelle premesse  del presente  decreto. -  L'art.
          2, lettera  B),  della  citata  direttiva  96/25/CE,  cosi'
          dispone:
            "Art.  2.  - Ai fini della presente direttiva, si intende
          per:
            a) (Omissis);
            b) ''immissione in circolazione'' (''circolazione''):  la
          detenzione  di   materie   prime per  mangimi  ai  fini  di
          vendita,    ivi    compresa  l'offerta  o  altre  forme  di
          trasferimento   a  terzi,  a  titolo  gratuito  o  oneroso,
          nonche'  la   vendita   stessa  e   le   altre  forme    di
          trasferimento".   - Il  D.Lgs.  23 novembre  1998,  n. 460,
          concerne:  "Attuzione della   direttiva  95/53/CE  relativa
          all'organizzazione  dei  controlli  ufficiali  nel  settore
          dell'alimentazione animale". Il capo II reca: "Importazioni
          provenienti dai  Paesi terzi". - L'art. 11 del D.Lgs.    14
          dicembre   1992,   n.  508    (Attuazione  della  direttiva
          90/667/CEE  del Consiglio   del 27   novembre  1990,    che
          stabilisce    le  norme  sanitarie per l'eliminazione,   la
          trasformazione e l'immissione sul  mercato di   rifiuti  di
          origine    animale e   la protezione  dagli agenti patogeni
          degli alimenti  per animali di  origine animale   o a  base
          di  pesce  e  che  modifica la direttiva 90/425/CEE), cosi'
          dispone:
            "Art.  11.  -  1.  Il  Ministero  della  sanita'  compila
          l'elenco  deglistabilimenti  riconosciuti  idonei      alla
          trasformazione  di  rifiuti di origineanimale   all'interno
          del  territorio nazionale.   A ciascuno  stabilimento    e'
          assegnato    un    numero   ufficiale   che   permette   di
          individuare se esso trasforma materiale a basso o  ad  alto
          rischio,  se procuce alimenti animali familiari  o prodotti
          farmaceutici o tecnici  derivanti  da  rifiuti  di  origine
          animale.
            2.  Il  Ministero della sanita' comunica  l'elenco di cui
          al comma 1, e gli aggiornamenti   agli altri  Stati  membri
          della Commissione delle Comunita' europee".