Art. 7.
  1.  Il  comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 febbraio
1997, n. 45, e' sostituito dal seguente:
  "  8.  Esclusivamente  per  gli alimenti dietetici la dichiarazione
delle  materie  prime  per mangimi puo' essere fornita sotto forma di
categorie che raggruppino piu' materie prime per mangimi, anche se la
dichiarazione  di  talune  materie  prime per mangimi con il loronome
specifico   e'   richiesta   per   giustificare   le  caratteristiche
nutrizionali dell'alimento.".
 
           Nota all'art. 7:
            -   Il  decreto  legislativo  24 febbraio  1997,  n.  45,
          concerne:     "Attuazione  delle     direttive   93/74/CEE,
          94/39/CE,  95/9/CE    e  95/10/CE  in materia   di alimenti
          dietetici  per animali". Si riporta  il testo dell'art.  5,
          come modificato dal presente decreto:
            "Art.    5 (Etichettatura).  -  1.  Sull'imballaggio, sul
          recipiente  osull'etichetta  degli    alimenti   dietetici,
          oltre  a  quelle stabilite per glialimenti composti, devono
          figurare secondo le  modalita'  di  cui  all'allegato  III,
          capoverso  I,  alla  legge  15  febbraio  1963,  n.  281, e
          successive modifiche, le seguenti diciture aggiuntive:
            a)   la   qualifica     ''dietetico''    insieme     alla
          descrizione dell'alimento;
            b)  la  destinazione  esatta,  ovvero il fine nutrizinale
          particolare;
            c)  l'indicazione  delle   caratteristiche   nutrizionali
          essenziali dell'alimento;
            d)  le   dichiarazioni riguardanti  il fine  nutrizionale
          particolare previste nella colonna 4  dell'allegato  1,  al
          presente decreto;
            e) la durata raccomandata di utilizzazione dell'alimento;
            f)  indicazioni  ulteriori,  se    previste  come cogenti
          nell'allegato I al presente decreto.
            2.  Le  indicazioni  di  cui  al comma  1  devono  essere
          conformi  all'elenco  delle     destinazioni   ed      alle
          disposizioni generali  di cui all'allegato I.
            3.  L'etichettatura  degli  alimenti  dietetici  puo' far
          riferimento ad uno stato patologico specifico, sempre   che
          tale  stato  corrisponda  al  fine  nutrizionale   definito
          dall'allegato  I, parte B,   escludendo in  ogni    casoche
          gli    alimenti    composti   possano   vantare  proprieta'
          terapeutiche, prevenire, curare o guarire malattie.
            4. L'etichetta o  le istruzioni per l'uso  degli alimenti
          dietetici devono recare la   dicitura: ''Si  raccomanda  di
          chiedere    il  parere di unospecialista  prima dell'uso'',
          salvo quanto   previsto nell'elenco delledestinazioni    di
          cui  all'allegato  I, parte  B,  in  cui  tale dicitura  e'
          sostituita,    per alimenti   dietetici   specifici,  dalla
          raccomandazione di chiedere il  parere  preliminare  di  un
          veterinario.
            5.   L'etichetta  degli  alimenti  per  particolari  fini
          nutrizionali, in applicazione   dell'allegato  IV,    punto
          14),  alla    legge  15    febbraio  1963,  n.  281,   come
          modificata dal  decreto  legislativo    3  marzo  1993,  n.
          89,puo'  mettere  in rilievo la presenza o lo scarso tenore
          di uno o piu'  ingredienti  essenziali  per  caratterizzare
          gli  alimenti  in questione, anche se destinati ad  animali
          diversi  da  quelli  familiari.    In  tal   caso il tenore
          minimo o    massimo  espresso  in    percentuale  di  peso,
          degliingredienti   impiegati,   deve   essere   chiaramente
          riportato a fianco     della     dichiarazione     relativa
          all'ingrediente       o       agli  ingredienti    indicati
          oppurenell'elenco  degli  ingredienti,  oppure  menzionando
          l'ingrediente    o gli  ingredienti e  la percentuale  o le
          percentuali  in  peso, a   fianco   della    corrispondente
          categoria  di ingredienti.
            6.  L'etichetta  degli alimenti dietetici puo',  inoltre,
          mettere in rilievo  la presenza   o   il basso   tenore  di
          uno    o  piu'    componenti  analitici  che caratterizzano
          l'alimento. In tal caso il tenore minimo  o    il    tenore
          massimo    del   componente   o dei  componenti  analitici,
          espresso    in  percentuale    di   peso     dell'alimento,
          deve        essere  chiaramente  indicato  nell'elenco  dei
          componenti analitici dichiarati.
            7.    La  qualifica    ''dietetico''     e'     riservata
          esclusivamente     agli  alimenti  per  particolari    fini
          nutrizionali per i  quali sono  vietate  nell'etichettatura
          e      nella    presentazione   di   tali     alimenti   le
          qualifiche diverse da ''dietetico''.
            8.  Esclusivamente   per   gli alimenti   dietetici    la
          dichiarazione  dellematerie prime  per mangimi  puo' essere
          fornita sotto    forma  di  categorieche  raggruppino  piu'
          materie  prime    per mangimi, anche se la dichiarazione di
          talune materie prime    per  mangimi  con  il    loro  nome
          specifico     e'     richiesta     per   giustificare    le
          caratteristiche nutrizionali dell'alimento".