Art. 7. 1. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, e' sostituito dal seguente: " 8. Esclusivamente per gli alimenti dietetici la dichiarazione delle materie prime per mangimi puo' essere fornita sotto forma di categorie che raggruppino piu' materie prime per mangimi, anche se la dichiarazione di talune materie prime per mangimi con il loronome specifico e' richiesta per giustificare le caratteristiche nutrizionali dell'alimento.".
Nota all'art. 7: - Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, concerne: "Attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE in materia di alimenti dietetici per animali". Si riporta il testo dell'art. 5, come modificato dal presente decreto: "Art. 5 (Etichettatura). - 1. Sull'imballaggio, sul recipiente osull'etichetta degli alimenti dietetici, oltre a quelle stabilite per glialimenti composti, devono figurare secondo le modalita' di cui all'allegato III, capoverso I, alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche, le seguenti diciture aggiuntive: a) la qualifica ''dietetico'' insieme alla descrizione dell'alimento; b) la destinazione esatta, ovvero il fine nutrizinale particolare; c) l'indicazione delle caratteristiche nutrizionali essenziali dell'alimento; d) le dichiarazioni riguardanti il fine nutrizionale particolare previste nella colonna 4 dell'allegato 1, al presente decreto; e) la durata raccomandata di utilizzazione dell'alimento; f) indicazioni ulteriori, se previste come cogenti nell'allegato I al presente decreto. 2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere conformi all'elenco delle destinazioni ed alle disposizioni generali di cui all'allegato I. 3. L'etichettatura degli alimenti dietetici puo' far riferimento ad uno stato patologico specifico, sempre che tale stato corrisponda al fine nutrizionale definito dall'allegato I, parte B, escludendo in ogni casoche gli alimenti composti possano vantare proprieta' terapeutiche, prevenire, curare o guarire malattie. 4. L'etichetta o le istruzioni per l'uso degli alimenti dietetici devono recare la dicitura: ''Si raccomanda di chiedere il parere di unospecialista prima dell'uso'', salvo quanto previsto nell'elenco delledestinazioni di cui all'allegato I, parte B, in cui tale dicitura e' sostituita, per alimenti dietetici specifici, dalla raccomandazione di chiedere il parere preliminare di un veterinario. 5. L'etichetta degli alimenti per particolari fini nutrizionali, in applicazione dell'allegato IV, punto 14), alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, come modificata dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 89,puo' mettere in rilievo la presenza o lo scarso tenore di uno o piu' ingredienti essenziali per caratterizzare gli alimenti in questione, anche se destinati ad animali diversi da quelli familiari. In tal caso il tenore minimo o massimo espresso in percentuale di peso, degliingredienti impiegati, deve essere chiaramente riportato a fianco della dichiarazione relativa all'ingrediente o agli ingredienti indicati oppurenell'elenco degli ingredienti, oppure menzionando l'ingrediente o gli ingredienti e la percentuale o le percentuali in peso, a fianco della corrispondente categoria di ingredienti. 6. L'etichetta degli alimenti dietetici puo', inoltre, mettere in rilievo la presenza o il basso tenore di uno o piu' componenti analitici che caratterizzano l'alimento. In tal caso il tenore minimo o il tenore massimo del componente o dei componenti analitici, espresso in percentuale di peso dell'alimento, deve essere chiaramente indicato nell'elenco dei componenti analitici dichiarati. 7. La qualifica ''dietetico'' e' riservata esclusivamente agli alimenti per particolari fini nutrizionali per i quali sono vietate nell'etichettatura e nella presentazione di tali alimenti le qualifiche diverse da ''dietetico''. 8. Esclusivamente per gli alimenti dietetici la dichiarazione dellematerie prime per mangimi puo' essere fornita sotto forma di categorieche raggruppino piu' materie prime per mangimi, anche se la dichiarazione di talune materie prime per mangimi con il loro nome specifico e' richiesta per giustificare le caratteristiche nutrizionali dell'alimento".